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Domicilio digitale / PEC Posta Elettronica Certificata

Cos'è la PEC
La Posta Elettronica Certificata (PEC), ora domicilio digitale è una particolare "casella di posta elettronica" con lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna nei rapporti con i soggetti che dispongono già di PEC.
 
Dove si acquista domicilio digitale/PEC
La casella PEC deve essere acquistata dai Gestori PEC accreditati AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) > Elenco gestori PEC - Agenzia per l'Italia Digitale - Agid
Le Camere di Commercio NON FORNISCONO questo servizio.
 
Soggetti obbligati
TUTTE le imprese (individuali e società) DEVONO dotarsi di "domicilio digitale/PEC valida e funzionante" e comunicarla obbligatoriamente al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (art. 37 del DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020).
I soggetti iscritti SOLO al REA Repertorio Economico Amministrativo (only REA) (es. associazioni, fondazioni, pro loco ecc.) NON hanno l'obbligo di comunicare la casella PEC al Registro Imprese.
Il domicilio digitale/PEC è pubblico e visibile nella visura dell'impresa ed è utilizzata dalle pubbliche amministrazioni, ed eventualmente anche da soggetti privati, per inviare notifiche o comunicazioni con valore legale.
 
Per verificare domicilio digitale/PEC della propria impresa consultare una visura aggiornata scaricabile gratuitamente dal Il cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con firma digitale/CNS o SPID del titolare/legale rappresentante)  oppure ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.itricercare con nome impresa e cliccare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.
 
Conseguenze mancata comunicazione domicilio digitale/PEC
Entro il 1 ottobre 2020 TUTTE le imprese (individuali/società attive e non sottoposte a procedure concorsuali, ecc.) devono aver iscritto nel Registro Imprese un “domicilio digitale PEC” valido e funzionante.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata per le società (cioè da 206 a 2.064 €; se si paga entro 60 giorni dalla contestazione della violazione l'importo è di 412 €), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30 a 1.548 €, se si paga entro 60 giorni dalla contestazione della violazione l'importo è di 60 €).
 
Obbligo comunicazione domicilio digitale/PEC in caso di procedure concorsuali
Sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese la propria casella PEC, entro 10 giorni dalla nomina:
  • curatore, il commissario giudiziale nominati dal Tribunale nell'ambito delle procedure di fallimento e delle procedure concorsuali (art. 163 RD 16 marzo 1942, n. 267)
  • commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominati con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8 Dlgs. 8 luglio 1999, n. 270)

La comunicazione deve avvenire per via telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica.
L'adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010.
Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.

Attenzione 
Il domicilio digitale/PEC deve essere riconducibile ad una sola impresa senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.  Non è ammessa l’iscrizione dello stesso indirizzo PEC sulla posizione di imprese diverse.

Modalità Semplificata di comunicazione telematica del domicilio digitale/PEC

L'invio della pratica di comunicazione del domicilio digitale/PEC dell'impresa al Registro Imprese avviene esclusivamente per via telematica:

La pratica deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante in possesso di firma digitale/CNS valida.

L'iscrizione del domicilio digitale/PEC non prevede alcun onere in diritti, bolli e tariffe.

Contatta il servizio di Assistenza per compilare, firmare ed inviare correttamente la tua pratica in totale autonomia.

 

Il domicilio digitale / PEC dell'impresa deve essere sempre valida e attiva al Registro Imprese.

Per conoscere la scadenza del domicilio digitale/ PEC della propria impresa si deve contattare il proprio Gestore di riferimento.

Certificazione dell'invio (accettazione)
Quando si invia un messaggio da una casella PEC "PEC to PEC" si riceve dal proprio gestore di Posta certificata via mail una prima ricevuta di accettazione che attesta solo la data e l'ora della spedizione e i destinatari.
Se il destinatario della trasmissione non è una casella PEC il sistema potrà fornire solo la ricevuta di invio (accettazione) proveniente dal Gestore del mittente e non la ricevuta di avvenuta consegna.

Certificazione della consegna
Il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna, che fa le veci della ricevuta cartacea. Anche in questo caso si tratta di un messaggio e-mail che attesta la consegna con l'indicazione della data e ora e il contenuto consegnato.

Integrità garantita del messaggio
L'utilizzo dei servizi PEC avviene con protocolli sicuri, per evitare qualsiasi manomissione del messaggio e degli eventuali allegati da parte di terzi. Le comunicazioni sono protette perchè crittografate e firmate digitalmente.

Valore legale
La PEC ha pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione e anche del contenuto del messaggio inviato.
Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi.
La trasmissione viene considerata "PEC Posta Elettronica Certificata" solo se entrambi gli interlocutori (mittente e destinatario) dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a gestori diversi.

Se cerchi un indirizzo di domicilio digitale / PEC di un'impresa o professionista visita il sito www.inipec.gov.it

INl-PEC Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata raccoglie tutti gli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano.

I dati delle imprese provengono dal Registro Imprese, mentre quelli sui professionisti vengono forniti dagli Ordini e Collegi Professionali.

Maggiori informazioni su INI-PEC | Registro Imprese

Casella PEC scaduta
Occorre contattare il Gestore del servizio e chiedere, se ancora possibile, il rinnovo del servizio.
In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessario effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro Imprese; qualora il rinnovo della casella scaduta non sia possibile, inviare una comunicazione di variazione della PEC al Registro delle Imprese, comunicando un nuovo indirizzo PEC valido e attivo.

Casella PEC non attiva
Il Registro Imprese controlla la validità della casella PEC solo al momento del caricamento.
E' onere delle imprese che hanno comunicato l'indirizzo PEC (quindi già iscritto in visura), presidiare la loro casella e verificare che tale indirizzo sia ancora valido e attivo.
Se la casella PEC risulta scaduta occorre  che l'impresa contatti il Gestore del servizio e chieda, se ancora possibile, il rinnovo del certificato.
In caso di rinnovo della stessa PEC, anche successivo alla scadenza, non è necessario effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro Imprese.
Qualora il rinnovo della casella PEC scaduta non sia possibile, bisogna inviare una comunicazione telematica di variazione della PEC al Registro delle Imprese, comunicando un nuovo indirizzo valido e attivo. La pratica è esente da diritti e bolli.
Il Registro Imprese non può sostituire d'ufficio gli indirizzi PEC scaduti,  così come non può cambiare la sede dell'impresa se la stessa si trasferisce in altra località, senza comunicarlo al Registro Imprese.

Mancata comunicazione al Registro Imprese della casella PEC
L’obbligo per l'impresa di avere una PEC univoca e di mantenerla attiva è regolamentato dalle direttive del MISE del 27 aprile 2015 e 13 luglio 2015 “Indicazioni per l’attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato “ Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)"
Le Camere di commercio sospendono le pratiche telematiche inviate e possono applicare una sanzione nei casi in cui sia inviata al Registro imprese una pratica da parte di una società o da un’impresa individuale, che non ha comunicato l’indirizzo di PEC obbligatorio.

In particolare:

  • In caso la pratica riguardi una società
    Ai sensi dell’articolo 16, comma 6 bis, del decreto legge n. 185 del 28/11/2008, convertito in legge n. 2 del 28/01/2009, la pratica è sospesa per un periodo di tre mesi dalla data di protocollazione, in attesa che la società invii al registro imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido. Apposito avviso è inviato alla società tramite il Diario Messaggi di Comunica.
    Qualora la società non provveda all’invio entro il termine predetto del nuovo indirizzo di PEC, la pratica sarà rigettata e si deve intendere “non presentata” con conseguente segnalazione all’Ufficio sanzioni per l’emissione sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2630 c.c. per l’omessa iscrizione di atti o notizie al registro imprese. Tale omessa comunicazione, determina, altresì, l’apertura del procedimento per l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 2190 c.c., dell’atto o notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata.

  • In caso la pratica riguardi un'impresa individuale
    Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012, la pratica è sospesa per un periodo di 45 giorni dalla data di protocollazione, in attesa che l’impresa invii al Registro imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido. Qualora l’impresa non provveda all’invio entro il termine predetto del nuovo indirizzo di PEC, la pratica sarà rigettata e si deve intendere “non presentata” con conseguente segnalazione all’Ufficio sanzioni per l’emissione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2194 c.c. per l’omessa iscrizione di atti o notizie al registro imprese.

Tale omessa comunicazione, determina, altresì, l’apertura del procedimento per l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 2190 c.c., dell’atto o notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata.