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Imprese di installazione impianti

Definizione
Svolge attività di installazione impianti chi si occupa di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura (art. 1 DM 37/2008).

Le attività di installazione di impianti sono disciplinate dal DM 37/2008, art.1, c.o 2) Settore: Elettrici-elettronici/termico-idraulico-gas-ascensori-antincendio (il decreto modifica le disposizioni previste dalla Legge n. 46/90 con riferimento ai requisiti tecnico-professionali).

Imprese soggette alla normativa

  • imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti collocati all’interno di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso
  • imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, esclusivamente per le attività di installazione di impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/2008.

Classificazione degli impianti

  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di protezione  contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli  impianti elettronici in genere
  • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di  refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese  le  opere  di  evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
  • e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  • f)  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
  • g) impianti di protezione antincendio.

Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività se il titolare o il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico, preposto con atto formale, sono in possesso dei requisiti morali e requisiti tecnico-professionali da dichiarare nella SCIA (mod. SCIA37).

Requisiti morali
Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia.

Requisiti tecnico-professionali (almeno UNO):

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una Università Statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di un anno
  • Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze nell’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di due anni
  • Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto con operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di “specializzato” nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a sei anni. Il periodo di collaborazione tecnica continuativa per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di 4 anni.
  • Avere esercitato professionalmente l’attività di impiantista, in qualità di titolare o socio partecipante al lavoro di impresa del settore (ancorché non più operante) regolarmente iscritta all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (L. 5 gennaio 1996, n. 25 art. 6).

Responsabile tecnico
Può essere nominato Responsabile tecnico dell’impresa:

  • il socio operante
  • il dipendente
  • il collaboratore familiare

Nelle imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio lavorante (Legge 443/85 e LR 67/87).
Il responsabile tecnico (se differente da titolare/legale rappresentante) può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3 c. 2 DM 37/2008).

Per procedura iscrizione e modulistica consultare sito Supporto Specialistico > ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

Da ottobre 2019 le imprese possono trasmettere telematicamente allo Sportello Unico Edilizia (SUE) dei Comuni del Veneto che utilizzano il programma SUAP camerale le DI.CO Dichiarazioni di Conformità degli impianti previste dalla L. 46/90 e DM 37/08 firmate digitalmente.

Questo servizio veicola in automatico le DI.CO al Comune e alla Camera di Commercio competente attraverso il Portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it

Le DI.CO trasmesse telematicamente possono essere consultate:

I Comuni sono invitati a non accettare più depositi cartacei o pec delle DI.CO., stabilendo che il canale telematico sia l'unico ammesso per questo adempimento da parte delle imprese installatrici.

Nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina sono consultabili le Guide operative.

Il Responsabile tecnico dell'impresa installatrice al termine dei lavori (art. 7) rilascia al comittente la DI.CO. Dichiarazione di Conformità degli Impianti ai sensi del DM 22.01.2008 n. 37 (in vigore dal 27.03.2008)

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa installatrice trasmette la DI.CO allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune ove ha sede l'impianto (art. 11 c. 3).

Successivamente il SUE del Comune trasmette copia della DI.CO al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio competente (art. 11 c. 3) che la archivia otticamente.

La DI.CO. deve essere redatta secondo i modelli predisposta dal Ministero e presenti negli Allegati I e II al DM 37/08.

  • Allegato I - da utilizzare da parte dell'impresa installatrice
  • Allegato II - da utilizzare da parte dell'Ufficio Tecnico/Responsabile tecnico dell'impresa installatrice

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti posti al servizio degli edifici ad imprese abilitate (art. 8 c. 1).

Guide

SUAP: presentazione telematica DI.CO

Guida presentazione pratica SUAP-DI.CO

Configurazione certificato CNS

Normativa

DLgs 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

DM 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Pareri MISE DM 37/2008

Legge 248/2005, artt. 8,14

L. 46/1990, art. 16 - Norme per la sicurezza degli impianti

Contatti
Albo Imprese Artigiane e attività regolamentate
VICENZA, Via Montale 27
[Referente: Letteria Cucinotta]
piano 2 - ufficio 2.02
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12:45
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail