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Commercio all'ingrosso: attività

Definizione

Per commercio all’ingrosso (D.Lgs. 114/98) si intende l’attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Non sono commercianti all’ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione. 

È commerciante all’ingrosso chi acquista merci e le rivende ad altri commercianti (all'ingrosso o al dettaglio) o ad altri utilizzatori professionali (industriali, artigiani, professionisti , comunità, enti pubblici, ecc.). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione 

Non è commerciante all'ingrosso: chi  vende a privati consumatori o rivende occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vende beni di propria produzione.

Il commercio all'ingrosso si suddivide in 2 grandi categorie: ALIMENTARE - NON ALIMENTARE. L'esercizio dell'attività è subordinato per gli amministratori alla dichiarazione, nella modulistica SUAP, del possesso dei  requisiti morali. 

La materia è regolamentata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124".

 

Come presentare la pratica

In caso di inizio attività,  trasferimento sede, ampliamento, subentro o variazione cariche amministrative, è obbligatorio presentare due pratiche telematiche contestuali al Suap/Comune e alla Camera di commercio.

In particolare si deve prima inviare la SCIA nel Portale SUAP del Comune e scaricarne la ricevuta, da allegare nella pratica SCIA del Portale del Registro Imprese, con Comunica. Le due pratiche SCIA sono complementari. I due Portali sono interoperabili.  

Le imprese e i professionisti incaricati possono accedere al SUAP con CNS (smart card o dispositivo di firma USB) e  dovranno associare le proprie credenziali di Telemaco.

La pratica così inviata ha effetti immediati; la data di inizio attività (anche solo virtuale) coincide con la data di invio della SCIA, non può essere mai retrattiva. L'impresa può scegliere se costituirsi:

  • in due fasi temporali, con 2 distinte pratiche: prima come impresa INATTIVA (senza REQUISITI) al Registro Imprese e poi attivarsi in un secondo momento con le idonee pratiche SCIA al SUAP e al Registro Imprese  
  • in unica fase: iscrivendosi e attivandosi con pratica SCIA contestuale al SUAP e al Registro Imprese.

Informazioni

  • per i codici attività (Ateco) del commercio all'ingrosso consulta il sito: ateco.infocamere.it
  • per la procedura SUAP: consulta Helpdesk, FAQ e il sito: Informati  Suap ; NB: di solito il Suap del Comune non fornisce informazioni al telefono, perchè per loro è solo una pratica "di transito" da inoltrare: il controllo dei requisiti morali compete alla Camera di commercio, con controlli a campione.
  • per procedura Registro Imprese: Supporto Specialistico Registro Imprese  o clicca  su "Contatta l'Assistenza" per pianificare una chiamata telefonica
  • per assistenza nella compilazione della pratica: Contact Center tel. 0444 994.200 o per casi particolari  vedi Contatti 
  • per ulteriori informazioni nel merito della pratica inviata: utilizzare il Diario Messaggi 

Settore alimentare

  • SCIA UNICA per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento con obbligo di comunicazione SCIA per notifica sanitaria all'ASL  in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), non superiore a 400 mq
  • SCIA UNICA  per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento con obbligo di SCIA per notifica sanitaria all'ASL più SCIA per prevenzione incendi ai VVFF, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq o comunque se l'attività ricade in uno dei punti di cui all'all. I al DPR 151/2011
  • SCIA UNICA peSubingresso con obbligo di notifica sanitaria trasmessa dai SUAP ALL'ASL. In caso di attività soggetta a prevenzione incendi  la relativa comunicazione è trasmessa a cura dei SUAP ai Vigili del fuoco
  • COMUNICAZIONE per Cessazione dell'attività (d.lgs. 114/98 art.26 c.5).

Settore non alimentare

  • SCIA UNICA per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento  in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq o comunque se l'attività ricade in uno dei punti di cui all' Allegato I al DPR 151/2011 (*) con obbligo di contestuale SCIA prevenzione incendi ai Vigili del fuoco 
  • COMUNICAZIONE per Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento, Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi non superiore a 400 mq
  • COMUNICAZIONE per Subingresso in esercizio superiore a 400 mq, più comunicazione per voltura prevenzione incendi  ai Vigili del fuoco 
  • COMUNICAZIONE per Cessazione dell'attività ( d.lgs. 114/98 art.26 c.5).

(*) le attività che richiedono sempre  SCIA unica - allegato 1 al DPR 151/2011- le trovi elencate qui: http://www.vigilfuoco.it/aspx/attivitasoggetteelenco.aspx

Il Decreto Ministeriale n. 222 del 2016 riporta nella Tabella A l'elenco delle attività e dei procedimenti con SCIA o comunicazione nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente. 

Eccezione:  art.66 del  D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193: "La distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione, dalla provincia autonoma o dagli organi da essi individuati." La pratica di autorizzazione compete alla Regione Veneto  (PROCEDIMENTO ORDINARIO, non SCIA) e va presentata tramite il Suap del Comune competente prima dell'inizio attività. 

L’Agenzia delle Entrate ha disposto che le SCIA inoltrate al Registro delle Imprese non sono assoggettate al pagamento della tassa di concessione governativa.

Pratica  Comunica con SCIA inviata al Registro Imprese, senza ricevuta Suap.

Per regolarizzare la posizione  si dovrà inviare la pratica al Suap e allegare alla pratica sospesa presso il R.I.  entro il termine dato per la correzione (10 gg)  la RICEVUTA della pratica inviata al SUAP per la comunicazione dei requisiti dei titolari/leg. rappr./amministratori.

In caso la pratica resti non corretta, il Registro Imprese avvisa con messaggio, prima dell'evasione,  che l'attività è irregolare. In questi casi l'ufficio Suap  deve procedere con notifica dell'avvio di procedimento dell'inibizione dell'attività, salvo l'impresa non conformi spontaneamente l'attività entro 30 gg.  ai sensi della legge 241/90 con invio in ComUnica di contestuale

A)pratica SCIA al Suap per comunicazione dei requisiti morali dei titolari/legali  rappr./amministratori  
 
B) pratica SCIA Modello I2 o S5 al Registro Imprese con allegata la ricevuta Suap. La pratica va compilata, a parte la data di avvio attività di commercio all'ingrosso che nella SCIA corrisponde sempre alla data di invio pratica,  con gli stessi dati della pratica da rettificare, senza aggiungere ev. nuove variazioni; indicare nelle note che si tratta di rettifica del protocollo n... del (gg/mm/aaaa) inviato per errore senza la parte suap.
 
L'impresa può procedere alla conformazione senza attendere la notifica dell'avvio del procedimento. In tal caso  si chiede di mandare mail informativa a suap@vi.camcom.it con i dati della pratica integrativa inviata.
 

In caso di pratica COMUNICA con SCIA per variazione cariche  il modello S5 non va compilato nei suoi campi se non ci sono  variazioni da comunicare; nel campo note va precisato che si tratta di invio della SCIA commercio ingrosso per variazione delle persone preposte all'attività.

La comunicazione dei REQUISITI MORALI dei soggetti preposti all'attività di commercio all'ingrosso si deve fare  esclusivamente compilando la  Modulistica presente nel portale SUAPIl Suap trasmetterà la pratica al Registro Imprese per i controlli di legge ex art. 67 D.lgs. 15/2011.

La Camera di commercio effettua il controllo dei requisiti morali al Casellario. Dopo il trascorrere dei termini di legge si produce il silenzio-assenso con chiusura del procedimento e archiviazione della pratica telematica. Si fornisce invece risposta al Suap nei casi di diniego alla prosecuzione dell'attività, con provvedimento firmato dal Dirigente Area 1, per

a) mancanza dei requisiti morali

b) rigetto della pratica per nullità o mancata conformazione della SCIA. 

SCIA UNICA: la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione (data di protocollo in ricevuta) della pratica al SUAP e alla Camera di Commercio .

Le Camere di commercio del Veneto dal 2017 hanno condiviso le seguenti linee guida sulle pratiche di commercio all'ingrosso (DM 222/2016 -Tab.A) 

a) Camere di Vicenza, Venezia-Rovigo,  Padova  e Verona

L'inoltro della modulisitica per la SCIA o per la comunicazione va fatto esclusivamente al SUAP, dal portale www.impresainungiorno.gov.it. Il Suap trasmetterà tempestivamente la pratica al Registro Imprese per i controlli di legge ex art. 67 D.lgs. 15/2011 e risponderà all'impresa sull'esito.

 b) Camera di Treviso-Belluno

Poiché nel territorio di competenza di questa Camera numerosi Suap (circa 70) hanno adottato sistemi di gestione diversi dal "Suap camerale", l’inoltro della comunicazione al SUAP del Comune competente è obbligatorio solo nei seguenti casi: 1) commercio all'ingrosso di prodotti alimentari; 2) commercio all'ingrosso svolto su superfici superiori a 400 mq.

VARIAZIONE CARICHE: per il proseguimento dell'attività di commercio all'ingrosso, in caso di variazione delle persone preposte all'esercizio dell'attività, l'impresa deve comunicare, con Comunica e SCIA indirizzata a Registro delle imprese e SUAP,    il possesso dei requisiti morali dei nuovi amministratori.  

TRASFERIMENTO di SEDE OPERATIVA

A) impresa individuale dovrà procedere con:
  • invio di una pratica only SUAP al Comune in cui è cessata l’attività nella quale dovrà essere precisato da parte dell’utente il motivo per cui si effettua l’adempimento solo al Comune; 
  • invio di una pratica Comunica al Registro Imprese di destinazione, per la comunicazione di avvio dell’attività presso il nuovo indirizzo della sede legale assieme alla pratica suap con la SCIA di avvio dell’attività da inviare contestualmente al Comune in cui l’impresa ha trasferito l’attività.
B)  società che fa  trasferimento della sede legale (coincidente con la sede operativa), si rivolge per l’adempimento al Notaio che ha stipulato l’atto di modifica dello statuto (nel caso di società di capitali) o dei patti sociali (nel caso di società di persone). Poiché il Notaio non effettua generalmente l’adempimento nei confronti del SUAP, l'impresa deve incaricarsi di fare anche l'invio della contestuale pratica di cessazione only Suap
 
CESSAZIONE ATTIVITA':  la pratica di cessazione totale dell'attività di commercio all'ingrosso, per analogia con l'avvio,  va comunicata sia al Registro Imprese che  al Suap del Comune. La cessazione non richiede la dichiarazione dei requisiti.

Nella descrizione dell'attività di commercio all'ingrosso, è necessario specificare se viene svolta con deposito o senza deposito.

1) Attività di commercio all’ingrosso con deposito in locali propri:  dovranno risultare nella SCIA al SUAP i dati catastali (mq) dei locali individuati, fuori o all'interno della sede, che fungono da  deposito. Si ricorda che, relativamente ai locali di esercizio, occorre rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. Le relative comunicazioni devono essere inviate al SUAP contestualmente. 

  2) Attività di commercio all’ingrosso senza deposito (es. commercio online): nella compilazione della pratica si specificano comunque i mq della sede dell'impresa e si precisa nelle Note finali che  l'attività si svolge esclusivamente con ordini informatici, posta, ecc.. mentre gli  eventuali depositi/magazzini di merce sono gestiti da imprese esterne, senza possibilità di accedervi per l'impresa (vedasi parere Mise 2017 in "Doc. e link utili") o le diverse modalità del deposito. 

 La questione relativa al luogo idoneo ove l'impresa pone la sede dell'attività compete al Comune. Per quanto risulta all'ufficio del registro delle imprese nel caso in cui non ci sia un deposito accessorio all'attività, i Comuni non seguono tutti la stessa prassi e non tutti accettano lo svolgimento dell'attività presso il domicilio del titolare dell'impresa. Su questo aspetto, questo ufficio non può fornire indicazioni, se non prendere atto della posizione assunta dal Comune.
 
Inoltre ai fini della tracciabilità del prodotto alimentare è previsto un obbligo comunitario a carico del grossista alimentare (anche senza detenzione del prodotto) di notifica ai fini sanitari da effettuare al SUAP del luogo della sede legale dell’impresa.

 Il commercio all'ingrosso senza deposito non va confuso con la mediazione merceologica (es. pelli, derrate) di cui alla legge 39/1989, dove il mediatore riceve una provvigione per la sola attività di intermediazione fra le parti, senza fare l'acquisto della merce.

La vendita di cose antiche o usate è soggetta, oltre che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 128 T.U.L.P.S.) e nel relativo regolamento di esecuzione (art. 247 Regolamento T.U.L.P.S.). 
In ogni caso le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (art. 247 Regolamento T.U.L.P.S. comma 2 ultimo periodo); l'ammontare del valore esiguo può essere fissato con Regolamento comunale o con specifico provvedimento.
 
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 ha abrogato l'art. 126 T.U.L.P.S., quindi da tale data l'attività non è più soggetta a specifica comunicazione/segnalazione; occorre comunque essere in possesso di un "titolo autorizzatorio" per l'attività di vendita, a seconda della forma in cui viene effettuata l'attività. 

In caso di vendita di oggetti preziosi usati vige l'obbligo di munirsi della Autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S..

Il commercio di cose usate per conto terzi è invece soggetto alla normativa delle agenzie d'affari.
 
REGISTRO DELLE OPERAZIONI
L'art. 128 T.U.L.P.S. prevede per questa attività di vendita la tenuta di un registro delle operazioni giornaliere vidimato. Secondo il parere n. 545 del 2 marzo 2018 della Sezione I del Consiglio di Stato, per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 126 del TULPS, non deve infatti ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell'art. 126 T.U.L.P.S., dell'obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l'attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.

L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di DIVIETO di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a CONFORMARE alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.


Modalità di ricorso

  • per l’interessato: impugnazione davanti al Giudice del Registro degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti
  • per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la SCIA-segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Normativa

Circolare MISE 2017 su commercio ingrosso

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