Come diventare Agente e Rappresentante di commercio
Definizioni
L'agente e rappresentante di commercio è un'attività regolamentata dalla Legge 204/1985, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali.
Categorie:
- Agenti di commercio: colui che con il contratto di agenzia assume, stabilmente e verso retribuzione, l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). L'agente opera in forma autonoma e a proprio rischio.
- Agente e Rappresentante di commercio: colui che promuove la conclusione di contratti e ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto (preponente) a favore del quale presta la propria opera.
- Sub Agente di commercio: è un agente di commercio a tutti gli effetti; l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che è anch'essa un agente di commercio.
Il Ruolo degli Agenti di commercio (RARC) è stato abolito dal D.lgs. 59/2010. L'attuale disciplina è contenuta nel DM 26 ottobre 2011 che ha stabilito l'scrizione diretta dell'impresa-agente abilitato all'attività nel Registro Imprese con contestuale presentazione del Modello ARC con SCIA, dichiarando i requisiti richiesti.
Requisiti personali
- avere compiuto 18 anni
- essere cittadini italiani o di Stato dell'UE o cittadino extra UE con permesso di soggiorno
Requisiti morali (TUTTI- da dichiarare)
- godere dell'esercizio dei diritti civili
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni
- non essere interdetti o inabilitati.
- non essere stati dichiarati falliti, salvo l'avvenuta chiusura della procedura. NB: per le procedure aperte dal 15/07/2022 in base al "Codice della crisi" (D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.) i riferimenti normativi a "fallimento" devono intendersi come "liquidazione giudiziale".
Requisiti professionali (almeno UNO -da dichiarare)
- TITOLO di studio: avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche o altro titolo di studio idoneo. Sono validi i titoli di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola secondaria inferiore (scuola media), statali, legalmente riconosciuti e paritari; escludendo, quindi, gli attestati di qualifica professionale rilasciati a seguito di corsi professionali effettuati sulla base di delibere di Amministrazioni regionali o provinciali, presso enti pubblici o privati. Vedi l'ELENCO dei titoli idonei nella sezione Documenti e link utili.
Se il titolo è straniero o non è in elenco, produrre con la pratica SCIA anche il certificato di equipollenza ad un titolo idoneo rilasciato dall'ente (es. Università) o dal Ministero competente. Se il titolo di studio è straniero, serve anche la sua traduzione giurata in italiano, vedi: Riconoscimento in Italia dei titoli di studio o qualifiche professionali conseguite all'estero
La Camera di Commercio non effettua "riconoscimenti" di titoli di studio e non accetta titoli non riconosciuti in Italia. - CORSO: avere frequentato con esito positivo uno specifico Corso professionale riconosciuto dalla Regione. Per frequentare un Corso professionale in provincia di Vicenza consulta Enti di formazione riconosciuti dalla Regione Veneto
La Camera di Commercio non è un ente di formazione pertanto non organizza questi corsi. - LAVORO: avere operato nel settore del commercio/vendite in forma autonoma a) come impresa o b) come dipendente qualificato per almeno 2 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della SCIA. Vedasi l' Allegato Elenco di requisiti: "Lavoro: Livelli e Qualifiche".
- REQUISITO ABILITANTE: l'iscrizione ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio NON vale più come requisito. Nel Modulo ARC (SCIA) non si indica più il numero ruolo; al suo posto come requisito vale ora, se esistente, l'iscrizione come agente della persona fisica nel Registro Imprese/REA. Il dato del n. REA può essere inserito nelle Note Finali del Modello ARC.
NOTE al punto 3.
- a) In caso di qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite: non è necessario dimostrare il livello contrattuale, è sufficiente autocertificare il possesso di tale qualifica
- b) L'attività di vendita/commercio come IMPRENDITORE è valida, ma non è prevista nella casistica del Modello ARC, per cui bisogna compilare la sezione finale "note integrative" del Modello ARC, citando i dati (n.REA, p.iva o codice fiscale) dell'impresa attiva al RI per la vendita da almeno 2 anni negli ultimi 5.
- c) L'attività d'impresa di "produzione" di beni implica l'attività di vendita
- d) L'attività di preposto alla vendita/commercio come dipendente o collaboratore familiare va dimostrata allegando alla pratica la documentazione idonea (es- versamenti INPS, iscrizione Inail; in caso di inquadramenti contrattuali generici, allegare documenti integrativi da cui risulti la qualifica o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro).
- e) Il Ministero dello sviluppo economico, con parere 8/06/2015 n. prot. 85793, ha precisato che ha i requisiti professionali abilitanti alla professione di agente e rappresentante di commercio anche il collaboratore familiare o partecipante all’impresa familiare che ha maturato un’esperienza lavorativa biennale in un’impresa individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza. Nella predetta attività è rinvenibile lo svolgimento di mansioni di organizzazione e direzione delle vendite, se l’incarico di collaboratore può essere assimilato al rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.
- f) In caso di inizio attività di agente di commercio di oggetti preziosi, occorre richiedere e produrre con la SCIA anche l'autorizzazione della Questura (si tratta di un'estensione all'agente dell'autorizzazione dell'impresa mandante).
NB: le sottoelencate attività non sono considerate abilitanti:
- procacciatore d'affari (art. 2222 c.c.)
- contratto di lavoro a progetto (art. 61-69 D.lgs. 276/03)
- apertura di sola partita IVA per libera professione (es. consulenti, prestazione di servizi, ecc.)
- prestazione di servizi (es. amministrazione di condomini, agenzia di viaggi, pulizie).
L'iscrizione avviene con modalità telematica da inviare al Registro Imprese, per istruzioni consulta:
- Supporto Specialistico Registro Imprese, schede su agente di commercio
- Guida ComUnica Starweb
- Istruzioni per invio semplificato di alcune pratiche (provvedimento Dirigente Area 1 n.33/2019) scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Con il nuovo servizio web DIRE è possibile compilare la modulistica relativa agli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi accedendo alle apposite voci Direttiva servizi e Verifica dinamica dei requisiti
Pratica SCIA: L'impresa che esercita l'attività in più sedi e/o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse e nomina un preposto in possesso dei requisiti per l'attività. Ai sensi della l.241/90 la data di inizio attività DEVE coincidere con la data di invio della pratica SCIA, non può mai essere retroattiva.
ATTIVITA' E CODICI ATECO: l'agente ha diversi codici Ateco a disposizione a seconda delle merci che tratta (Codici Ateco 46.1..) , anche se non per ogni merce è prevista una specifica classificazione ATECO 2007. Non è corretto usare il codice residuale Ateco generico di vari prodotti (46.19) se esiste un codice Ateco specifico della merce. In caso di plurimandatario, bisogna fare la pratica di inizio/variazione attività per ogni codice Ateco specifico, mentre il codice residuale 46.19 è riservato alle merci non codificate.
Anche riguardo i servizi, se non è prevista una classificazione ATECO 2007 specifica, non bisogna classificare l’attività in modo generico, ma mantenere il riferimento ai codici Ateco esisitenti, anche se occorre utilizzare un codice diverso (es.: intermediazione in noleggio auto = noleggio auto), specificando nella descrizione l'attività di agente di commercio.
Modello Ministeriale requisiti e Modello Antimafia
Il richiedente può iniziare l'attività solo se dichiara il possesso dei requisiti personali, morali e professionali compilando il Modello Ministeriale e allegando il Modello Antimafia alla pratica telematica Dire o ComUnica Starweb con lo stesso codice documento. Il Modello va firmato dall'agente con firma digitale o grafica (fac-simile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina).
NB: In caso di autocertificazione Antimafia “Persona Giuridica” il legale rappresentante della persona giuridica fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di Commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali (art. 67 del Codice delle leggi Antimafia).
Sono obbligatorie le iscrizioni ai ruoli INPS del terziario e alla Fondazione ENASARCO Ente Nazionale Assistenza per gli Esercenti e Rappresentanti di commercio ente di diritto privato, presso il quale si deve effettuare l'iscrizione al Fondo di previdenza e di assistenza integrativo dell'INPS.
MANDATO: allegare copia del contratto di incarico come agente (mandato) firmato dall'impresa mandante (= impresa a favore della quale si esercita l'attività). Nel caso il documento originale sia in lingua straniera, va allegata anche la relativa traduzione giurata. Nel caso il mandato in forma scritta non sia disponibile, allegare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa mandante che sussiste un rapporto di mandato con l'agente che presenta la SCIA.
Date di efficacia: Se la data di firma del mandato è anteriore all'invio della pratica SCIA al Registro Imprese, è opportuno che vi sia inserita una clausola sospensiva degli effetti del contratto fino alla data di iscrizione/attivazione dell'agente al Registro Imprese, non potendo lo stesso operare legittimamente prima di essere iscritto come impresa al REA/Registro Imprese.
La stipula di nuovi o ulteriori mandati per lo stesso settore merceologico (stesso codice ATECO) anche con nuovi e diversi mandanti non comporta necessità di invio di nuova pratica al Registro Imprese. Se invece cambia o si aggiunge un settore Ateco, va mandata la relativa pratica.
L'Agente o il rappresentante di commercio non può svolgere contestualmente
- A) attività di mediazione (immobiliare/merceologica) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/1985
- B) un'attività dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, associazioni od enti privati *
* NB: la Circolare del M.I.C.A. n. 2124/C del 22 maggio 1970 ritiene ammissibile l'eventuale esistenza di un rapporto interno di lavoro subordinato tra il rappresentante legale della società e quest'ultima. Il conseguente rapporto di immedesimazione organica attua un collegamento fra gli interessi della società e l'esercizio dell'attività di agente. Tale collegamento è ritenuto dalla legge non pregiudizievole per l'indipendente esercizio dell'attività di agente di commercio e quindi non è ostativo all'iscrizione.
L' art. 13, par. 2, del Regolamento C.E. n. 883/2004 impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione alla:
- legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.
Nel caso l'agente di commercio, anche con mandante italiano, non risieda in Italia e abbia il centro degli interessi in un Paese estero, egli è soggetto alla normativa/tassazione estera e non si iscrive al Registro Imprese nè deve avere i requisiti degli agenti italiani.
L'obbligo di iscriversi al Registro Imprese come agente con i requisiti previsti dalla legge 204/1985 sussiste quando si stabilisce la sede dell'impresa in Italia (normalmente per gli agenti coincide con la residenza) o se si apre un'unità locale di impresa con sede all'estero che ha in Italia il centro degli interessi. Di conseguenza si applicherà la relativa normativa/tassazione, compreso l'obbligo di iscrizione all'Enasarco (cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -interpello n. 32/2013).
Eventuali contratti e mandati esteri devono essere depositati con la traduzione in lingua italiana, con traduzione giurata.
- Nelle società con attività di agente di commercio il legale rapppresentante deve sempre avere i requisiti. (La legale rappresentanza spetta agli amministratori in base a quanto prevede l'atto costitutivo o lo statuto.) Se l'atto prevede che all'organo amministrativo spetta la legale rappresentanza, i requisiti per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti da TUTTI i componenti dell'organo amministrativo.
- In ogni caso i requisiti sono richiesti oltre che al LEGALE RAPPRESENTANTE, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO e agli eventuali ulteriori amministratori PREPOSTI all'attività di agente di commercio.
- Se nella società vi è un Consiglio di Amministrazione e si svolgono più attività (+ codici Ateco) IN MANCANZA DI DIVERSE INDICAZIONI si presume che le attività siano svolte indifferentemente da TUTTI gli amministratori-agenti, che sono obbligati a dichiarare il possesso dei requisiti con Mod. ARC. Vi è anche la possibilità che un amministratore possa essere sprovvisto dei requisiti professionali, purché sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d’azienda diverso da quello dell'agenzia di commercio e non abbia poteri di rappresentanzanell’ambito dell’attività regolata dalla legge 204/1985, come da parere ministeriale riportato di seguito.*
Inibizione dell'attività
L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:
- per perdita di uno dei requisiti di onorabilità
- nei casi di incompatibilità
- quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione
- per decesso del titolare, se subentrano nell'attività soggetti senza requisiti (SCIA con Mod.ARC).
I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nella sezione REA del Registro Imprese
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e Made in Italy.
Sanzioni amministrative
Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
3.1 Modello Antimafia 1 "Impresa e Ausiliari"
3.2 Modello Antimafia 2 "Ausiliare dell'impresa"
3.3 Modello Antimafia 2 bis "Persona Giuridica"
Istruzioni per invio semplificato
Elenco dei titoli di studio idonei (agg.2022)
Elenco dei requisiti da lavoro - Livelli e qualifiche
Parere MISE su impresa familiare
Parere MISE su agenzia di viaggi
Parere Mise su amministratori di società
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