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Come diventare Agente e Rappresentante di commercio

Definizioni

L'agente e rappresentante di commercio è un'attività regolamentata dalla Legge 204/1985, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali. L'agente opera in forma autonoma e a proprio rischio.

Categorie:

  • Agenti di commercio colui che con il contratto di agenzia assume, stabilmente e verso retribuzione, l'incarico di promuovere la sottoscrizione di contratti dell'impresa mandante in una zona determinata (art. 1742 c.c.). 
  • Agente e Rappresentante di commercio: colui che promuove la conclusione di contratti e ha anche il potere di concluderli in nome e per conto dell'impresa mandante (rappresentanza).
  • Sub Agente di commercio: è un agente di commercio a tutti gli effetti; l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che l'impresa mandante è un agente di commercio.

Il Ruolo degli Agenti di commercio (RARC)  è stato abolito dal 1/01/2020 dal D.lgs. 59/2010, in attuazione della cd. "Direttiva Servizi" europea. L'attuale disciplina è contenuta nel DM 26 ottobre 2011 che ha stabilito l'iscrizione diretta dell'impresa e della qualifica dell'agente abilitato nel REA/Registro Imprese con presentazione del Modello ARC e SCIA, dichiarando i requisiti richiesti.

Requisiti personali e morali (TUTTI)

  • avere compiuto 18 anni
  • non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni
  • non essere interdetti o inabilitati.

Requisiti professionali (almeno UNO)

  • TITOLO DI STUDIO: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche o altro titolo di studio idoneo. Sono validi i titoli di  istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola secondaria inferiore (scuola media), statali, legalmente riconosciuti e paritari; escludendo, quindi, gli attestati di qualifica professionale rilasciati a seguito di corsi effettuati sulla base di delibere regionali o provinciali, o presso enti privati. Vedi l'ELENCO dei titoli idonei nella sezione Documenti e link utili
    Se il titolo di studio ITALIANO è diverso ma equiparabile, produrre con la pratica l'attestato di equivalenza ad un titolo  idoneo in elenco, rilasciato dall'ente competente (es. Università) o in  base alle tabelle di corrispondenza delle lauree pubblicate dal  Ministero MIUR. NB: La Camera di Commercio non può effettuare equiparazioni discrezionali tra  titoli di studio italiani. 
    Se il titolo di studio è STRANIERO (UE o extra UE) si deve produrre la copia autenticata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero, con traduzione in italiano e attestazione di conformità all'originale, cui segue la comparazione del percorso di studi e attestazione di valore legale in Italia, rilasciata dall'ente ITALIANO di formazione competente (es. Università o Ministero MIUR), vedi: Riconoscimento in Italia dei titoli di studio o qualifiche professionali conseguite all'estero NB: La Camera di Commercio non può effettuare "riconoscimenti" di  titoli  italiani o stranieri. 
  • CORSO: Corso professionale riconosciuto dalla Regione. Per frequentare un corso in provincia di Vicenza consulta gli  Enti di formazioneLa Camera di Commercio di Vicenza non è un ente di formazione e non organizza corsi.
  • LAVORO: avere operato nel settore del commercio/vendite in forma autonoma
    a) come IMPRENDITORE (titolare o amministratore di impresa) 
    b) come dipendente qualificato alle vendite per almeno 2 anni negli ultimi 5 rispetto alla  data della SCIA. L'attività dipendente va provata con opportuna documentazione. Vedasi l' Allegato Elenco di requisiti: "Lavoro: Livelli e Qualifiche".

RUOLO: l'iscrizione ex Ruolo Agenti e Rappresentanti dal 1/01/2020 NON vale più come requisito. Al suo posto vale, se esistente, l'iscrizione come agente di commercio-persona fisica o impresa nel Registro Imprese/REA. Il dato del REA può essere inserito nelle Note Finali del Modello ARC. 

NOTE sul requisito lavorativo

  • a) In caso di  qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite: non è necessario dimostrare il livello contrattuale, è sufficiente autocertificare il possesso di tale qualifica 
  • b) L'attività di vendita/commercio come IMPRENDITORE  è valida come requisito, ma non è prevista nella casistica del Modello ARC, per cui  bisogna compilare la sezione finale "note integrative" del Modello ARC, citando i dati (n. REA, p.iva o codice fiscale) dell'impresa  attiva al RI per la vendita/commercio da almeno 2 anni negli ultimi 5.
  • c) L'attività d'impresa di "produzione" di beni ne implica l'attività di vendita ed è valida come requisito
  • d) L'iscrizione REA come agente di commercio, dopo la cancellazione dal Registro Imprese, resta valida come requisito per 90 gg, poi decade.
  • d) L'attività di preposto alla vendita/commercio come dipendente o collaboratore familiare va dimostrata allegando alla pratica la documentazione idonea (es- versamenti INPS, iscrizione Inail; in caso di inquadramenti contrattuali generici, allegare documenti integrativi da cui risulti la qualifica o  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro). 
  • e) Il Ministero dello sviluppo economico, con parere 8/06/2015 n. prot. 85793, ha precisato che ha i requisiti professionali abilitanti alla professione di agente e rappresentante di commercio anche il collaboratore familiare o partecipante all’impresa familiare  che ha maturato un’esperienza lavorativa biennale in un’impresa individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza. Nella predetta attività è rinvenibile lo svolgimento di mansioni di organizzazione e direzione delle vendite, se l’incarico di collaboratore può essere assimilato  al rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.
  • f) In caso di inizio attività di agente di commercio di oggetti preziosi, è possibile iscrivere l'impresa INATTIVA al Registro Imprese, per poi richiedere l'autorizzazione (licenza) alla Questura  (si tratta di un'estensione all'agente/rappresentante dell'autorizzazione all'impresa mandante). L'autorizzazione va allegata assieme al mandato alla successiva pratica SCIA con Mod Ministeriale ARC per attivare l'impresa.
  • g) E' opportuno che nel mandato, se sottoscritto in data antecedente all'invio della pratica SCIA,  vi sia una clausola che  rinvia gli effetti del contratto all'avvenuta iscrizione qualificata dell'agente al Registro Imprese.


NB: le sottoelencate attività non sono considerate abilitanti:

  • procacciatore d'affari  (art. 2222 c.c.)  
  • contratto di lavoro a progetto (art. 61-69 D.lgs. 276/03)
  • apertura di sola partita IVA per libera professione (es. consulenti, prestazione di servizi, ecc.)
  • prestazione di servizi (es. amministrazione di condomini, agenzia di viaggi,  agenzia d'affari, pulizie).

L'iscrizione avviene con pratica telematica da inviare al Registro Imprese, per istruzioni consulta:

  • Supporto Specialistico Registro Imprese schede "agente di commercio" 
  • portale DIRE per compilare la pratica telematica con la modulistica accedendo alle voci Direttiva servizi e Verifica dinamica dei requisiti
  • Istruzioni per invio semplificato di alcune pratiche di variazione (provv. Dirigente 33/2019) scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

Pratica SCIA: il richiedente può iniziare subito l'attività dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti personali, morali e professionali compilando e firmando digitalmente (2 firme) il Modello Ministeriale ARC (generato dal portale DIRE) e allegando il Modulo comunicazione antimafia scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

NB: Nel caso di società o persona giuridica, il Modulo comunicazione antimafia deve essere compilato dal legale rappresentante indicando anche i nominativi dei componenti dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali devono essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali (art. 67 del Codice delle leggi Antimafia)."

Nella SCIA  la data di inizio attività deve coincidere con la data di invio della pratica (la SCIA non può essere retroattiva; la SCIA inviata incompleta di firme o altri elementi essenziali sarà respinta).

NO PERCORSO SUAP: le imprese con attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio (tra cui è compreso il procacciatore d'affari a tempo indeterminato) e di spedizioniere NON presentano pratiche al Suap, ma solo al Registro Imprese.

 ATTIVITΑ' e CODICI ATECO: sono previsti diversi codici Ateco, a seconda della merce trattata. Non è  corretto usare un codice generico di prodotti vari,  se esistono codici specifici della merce trattata, anche se non per ogni merce è previsto un codice ATECO. In caso di diversi prodotti, con codici specifici, bisogna indicarli tutti nella pratica, mentre il codice generico è riservato alle merci residuali non codificate, che vanno specificatamente indicate in DESCRIZIONE ATTIVITA'.

Riguardo i servizi, se non è prevista una classificazione ATECO specifica, non bisogna classificare l’attività in modo generico, ma mantenere il riferimento ai codici Ateco esisitenti (es.: intermediazione in noleggio auto = codice Ateco del noleggio auto), specificando nella descrizione l'attività di agente di commercio.

NOTA: non è corretto iscrivere l'agente come "libero procacciatore", se l'attività si svolge in modo continuativo o a tempo indeterminato: in tal caso sono obbligatorie le iscrizioni ai ruoli INPS del terziario e alla Fondazione ENASARCO, ente di diritto privato, presso il quale si deve effettuare l'iscrizione al Fondo di previdenza e di assistenza integrativo dell'INPS.

MANDATO:  allegare copia del contratto di incarico come agente (mandato) firmato dall'impresa mandante (= impresa a favore della quale si esercita l'attività). Nel caso il documento originale sia in lingua straniera, va allegata anche la relativa traduzione giurata. Nel caso il mandato in forma scritta non sia disponibile, allegare  una dichiarazione firmata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa mandante che sussiste un rapporto di mandato con l'agente che presenta la SCIA. 

PRIMA ATTIVAZIONE - Date di efficacia:  nel caso la firma del mandato sia anteriore all'invio della PRIMA pratica SCIA dell'agente al Registro Imprese,  è opportuno che il mandante predisponga nel testo del mandato una "clausola di rinvio",  sospensiva degli effetti del contratto fino alla data di avvenuta attivazione dell'impresa dell'agente con SCIA al REA/Registro Imprese, non potendo il mandatario operare legittimamente prima di essere iscritto con la qualifica di "agente/rappresentante di commercio" al Registro Imprese. 

MODIFICA DELLE MERCI: La stipula di nuovi o ulteriori mandati per merci dello stesso settore merceologico (stesso codice ATECO) non comporta necessità di invio di pratiche al Registro Imprese. Se invece cambiano le merci, per cui si incrementa o si modifica il settore Ateco dell'impresa, va mandata in DIRE la relativa pratica Comunica di variazione attività (mod. I2:impresa o mod. S5: società) con SCIA e Modello ARC, allegando il nuovo mandato, per inserire il nuovo codice.

L'Agente o il rappresentante di commercio non può svolgere contestualmente:

  • A) attività di agente d'affari in mediazione (l.39/1989) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/1985
  • B) un'attività dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, associazioni o privati *

* NB: con eccezione per i dipendenti pubblici a part-time fino al 50%, autorizzati dal proprio ente a svolgere un'attività esterna. Sono esclusi i rapporti di lavoro part-time pubblici superiori (es. 80%) e rapporti dipendenti privati part-time od occasionali.  

PER CASI PARTICOLARI di rapporto di agenzia: (es. immedesimazione organica, agente estero, ecc..) è possibile richiedere CONSULENZA GIURIDICA al Conservatore del Registro Imprese di Vicenza, prenotando un appuntamento in home page: https://www.vi.camcom.it/it/cameravi/prenotazione-servizi . Il caso particolare sarà esaminato dal Conservatore, che deciderà sull' iscrivibilità o meno della pratica. NB: i casi particolari non sono applicabili per analogia, ma sono decisi singolarmente.

A) L'agente di nazionalità straniera, per operare in Italia come impresa individuale, deve avervi la residenza. 
Il D. Lgs. 30/2007 prevede che il cittadino comunitario (Paesi UE) che soggiorni per più di tre mesi in Italia deve iscriversi all’anagrafe del Comune dove soggiorna e stabilirvi la residenza. Per l’iscrizione come impresa al REA è sufficiente la presentazione di copia della carta d'identità italiana, del passaporto o di un documento di identità del Paese di origine valido per l’espatrio.
L'obbligo di iscriversi al Registro Imprese come agente con  i requisiti previsti dalla legge 204/1985 sussiste quando si stabilisce la sede dell'impresa in Italia (di solito per gli agenti con imprese individuali coincide con la residenza) o se si apre un'unità locale di impresa con sede all'estero che ha in Italia  il centro degli interessi. Di conseguenza all'agente straniero si applicherà la normativa italiana, compreso l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO  (cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -interpello n. 32/2013). 

Requisiti: Il titolo di studio straniero per avere valore in Italia deve essere statto riconosciuto equipollente a un titolo valido (vedi elenco)  dal Ministero Miur o dall'Università italiana competente. La eventuale qualifica estera di agente deve essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro. L'ev. requisito lavorativo nel settore vendite deve essere documentato. Comprovato lo stabilimento in Italia e il possesso dei requisiti di legge, l'agente può iniziare il lavoro autonomo.

B) L' agente italiano può operare anche all'estero. Nei Paesi dell'UE l'art. 13, par. 2, del Reg. C.E. n. 883/2004 impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione alla:

  • legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
  • legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.

C) Nel caso invece l'agente di commercio, anche con mandante italiano, non risieda in Italia e abbia il centro degli interessi in un Paese estero, egli è soggetto alla normativa/tassazione estera: non si iscrive al Registro Imprese, nè deve avere i requisiti degli agenti italiani.

 NB: i titoli di studio, contratti e documenti esteri devono essere depositati al Registro imprese in copia/originale e tradotti in lingua italiana, con traduzione giurata

Ai sensi del DM 26/10/2011: art. 3
  1. il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita' e' attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC».
  2. devono compilare il Mod. ARC il titolare di impresa individuale, i legali rappresentanti della società, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «REQUISITI»
---
Nelle società con attività di agente di commercio il legale rapppresentante deve possedere i requisiti. (La legale rappresentanza spetta agli amministratori in base a quanto prevede l'atto costitutivo o lo statuto. Se l'atto prevede che all'organo amministrativo spetta la legale rappresentanza, i requisiti per  l'esercizio dell'attività devono essere posseduti da TUTTI i componenti dell'organo amministrativo.) I requisiti sono richiesti al LEGALE RAPPRESENTANTE, al PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE  DEL CDA, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO e a eventuali ulteriori PREPOSTI all'attività di agente di commercio. Se la società ha un Consiglio di Amministrazione con un amministratore NON LEGALE RAPPRESENTANTE egli può essere privo di requisiti per l'agente di commercio.
  • Per il parere ministeriale 3 febbraio 2015 prot. n. 0014459: “nell’ipotesi di società con più rappresentanti legali, è ammissibile.. l’iscrizione/abilitazione della stessa a mezzo di un solo legale rappresentante quale unico titolare di specifico mandato all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza. Ciò però comporterà necessariamente la verifica che la limitazione dei poteri venga così prevista: nel caso di società di persone con specifica previsione statutaria; nel caso di società di capitali con verbale del C.d.A. con cui sia attribuita ad un solo Amministratore la delega in esclusiva dei poteri inerenti l’attività di agenzia e rappresentanza. Pertanto, qualora dall’atto costitutivo o da un verbale del Consiglio di Amministrazione risulti espressamente che il mandato per l’attività agenziale è affidato solamente ad uno dei legali rappresentanti (quindi con l’esclusione esplicita degli altri), solo quest’ultimo dovrà possedere i requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività”
 
Variazione di cariche sociali
Con la pratica notarile di variazione cariche sociali con nomina di nuovi legali rappresentanti, amministratori o preposti  (mod. S2), bisogna presentare contestualmente la pratica di variazione attività (mod. S5), modulo antimafia e SCIA con Modello ARC per dichiarare i requisiti dei nuovi amministratori. In mancanza del Mod. S5, l'attività di consigliere/amministratore/agente di commercio nella società è ISCRITTA IN MODO IRREGOLARE e subisce l'inibizione dalla Camera di Commercio.
 
Cessazione del legale rappresentante abilitato 
Se nella società cessa il legale rappresentante che possedeva i requisiti di agente, chi subentra deve comunicare al Registro Imprese di iscriversi anche come agente (con SCIA nel Mod. ARC e Mod. Antimafia)  affinchè l'attività regolamentata continui senza interruzioni. 
Se non possono subentrare in società nuovi legali rappresentanti con i requisiti,  l'attività di agente deve CESSARE. 

Inibizione dell'attività

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio avviene nei seguenti casi:

  • perdita di uno dei requisiti di onorabilità
  • incompatibilità
  • provvedimento di interdizione o inabilitazione
  • decesso dell'agente, se subentrano nell'attività dell'impresa soggetti senza requisiti 

I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nella sezione REA del Registro Imprese ed  è ammesso il ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e Made in Italy. 

Sanzioni amministrative 

In base all' Art. 9 della legge 204/1985, è vietata l'attività di agente per chi non ha i requisiti. Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (iscrizione con Scia e Modello ARC) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Normativa

Modello Ministeriale ARC (fac-simile)

Modulo comunicazione antimafia

Legge 3 maggio 1985, n. 204

DM 21 agosto 1985

D.lgs 26 marzo 2010, n. 59- Direttiva Servizi

Parere MISE su impresa familiare

Parere MISE su agenzia di viaggi

Guide

Istruzioni per invio semplificato

Elenco dei titoli di studio idonei (agg. 2022)

Elenco dei requisiti da lavoro - Livelli e qualifiche

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