Chi è il Titolare Metrico
Ogni Camera di Commercio gestisce l’Elenco dei Titolari Metrici dove vengono iscritti tutti coloro che utilizzano strumenti di misura nelle transazioni commerciali.
Risultano esclusi gli strumenti il cui valore della misura è utilizzato per fini diversi da quelli descritti sopra (es. apparecchi destinati ai processi produttivi a carattere interno o quelli utilizzati nei laboratori di ricerca).
DM 93/2017 definisce il "Titolare dello strumento/Titolare Metrico come "la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura”.
Il Titolare Metrico ha i seguenti obblighi:
Verificazione periodica affidata a Unioncamere nazionale
Gli strumenti metrici sono soggetti a Verificazione periodica che decorre dalla data di comunicazione di inizio/fine utilizzo dello strumento metrico o dalla data dell'ultima verificazione e varia a seconda della categoria dello strumento di misura, come elencato sotto in Tabella.
DM 93/2017 ha disposto che la verificazione periodica non venga più effettuata dagli Uffici Metrici delle Camere di Commercio ma dagli Organismi di verificazione periodica accreditati vedi Elenchi Organismi di verificazione periodica
I soggetti interessati devono rivolgersi agli Organismi accreditati.
Contatti Unioncamere - Servizio metrologia legale - tel: 06/4704327-257 | email: metrologia.legale@unioncamere.it
categoria | periodicità |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico | 3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali per preconfezionati e etichettatrici | 1 anno |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico - altre tipologie | 2 anni |
Sistemi di misura di carburanti | 2 anni |
Sistemi di misura di liquidi diversi dai carburanti e dall’acqua | 2 anni |
Misuratori massivi di gas metano per autotrazione | 2 anni |
Misure di capacità | 4 anni |
Pesi | 4 anni |
Contatori dell’acqua - Meccanici fino a 16 m3/h | 10 anni |
Contatori dell’acqua - Statici e venturimetrici oltre 16 m3/h | 13 anni |
Contatori del gas – a pareti deformabili | 16 anni |
Contatori del gas – a turbina e rotoidi | 10 anni |
Contatori del gas – altre tecnologie | 8 anni |
Dispositivi di conversione del volume - con sensori di temperatura e pressione sostituibili | 2 anni |
Dispositivi di conversione del volume - con sensori integrati | 4 anni |
Dispositivi di conversione del volume - approvati insieme ai contatori | 8 anni |
Indicatori di livello | 2 anni |
Tassametri | 2 anni |
Strumenti di misura della dimensione | 3 anni |
Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico | 6 anni |
Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso statico | 9 anni |
Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico | 5 anni |
Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso statico | 8 anni |
Contatori di energia elettrica attiva - elettromeccanici | 18 anni |
Contatori di energia elettrica attiva - statici bassa tensione (tra 50V e 1000V classe A B C) | 15 anni |
Contatori di energia elettrica attiva - statici alta tensione (oltre 1000 V) | 10 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli riportati sopra | 3 anni |
Come fare
Il titolare/legale rappresentante/delegato deve comunicare all'Ufficio Metrico - entro 30 giorni dalla data di inizio/fine utilizzo dello strumento metrico - l'installazione/dismissione degli strumenti metrici compilando:
scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Dove
La documentazione deve essere trasmessa con UNA delle seguenti modalità:
La Camera di Commercio svolge l'attività di sorveglianza su:
Tutte le attività di sorveglianza descritte sono effettuate di norma presso le imprese ad intervalli casuali e senza preavviso.
I controlli vengono svolti in base a:
• programmazione interna dell'ufficio (estrazione a campione o analisi delle criticità che emergono dalle scritture)
• programmi di vigilanza a livello nazionale
• attività programmate con altre Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Polizie Locali, ecc...);
• esposto del cittadino.
Vengono riconosciute due diverse tipologie di prodotti messi a disposizione del consumatore già confezionati:
I pre-imballaggi sono costituiti dall'insieme del prodotto e dell'imballaggio nel quale sono confezionati, chiusi in assenza dell'acquirente e preparati in modo che la quantità del prodotto in essi contenuta abbia un valore prefissato costante e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
Le confezioni devono riportare obbligatoriamente alcune iscrizioni, indelebili e facilmente visibili e leggibili riguardanti il contenuto:
nel caso di pre-imballaggi CEE:
nel caso di pre-imballaggii nazionali:
I prodotti alimentari devono riportare inoltre tutte le informazioni previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.
I pre-pesati sono quei prodotti pre-incartati il cui peso differisce da confezione a confezione: viene preparato e imballato in assenza dell'acquirente, ma il valore del contenuto non è prefissato all'origine bensì è variabile e l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione. L'operazione di incarto del pre-pesato generalmente avviene nello stesso punto vendita (per esempio le confezioni di alimentari freschi in vendita in molti esercizi commerciali).
I prodotti pre-incartati devono riportare sulla confezione le seguenti iscrizioni riguardanti il contenuto ed il prezzo:
Il consumatore, prima dell'effettuazione dell’acquisto di un prodotto pre-incartato, può chiedere l'apertura della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato di conseguenza. (art. 3 comma 2, DM 21.12.1984).
In quanto prodotti alimentari devono riportare tutte le informazioni eventualmente previste dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 sull'etichettatura.
Questo tipo di verificazione, prevista dal DPR 12 Agosto 1982 n. 798, detta "Prima" o “CE” a seconda delle modalità con cui lo strumento viene omologato, viene eseguita, presso i fabbricanti, prima della commercializzazione degli strumenti, per accertare la conformità del prodotto al progetto approvato.
La verificazione "Prima/CE" interessa esclusivamente i fabbricanti di strumenti metrici.
Sia il regime nazionale sia quello comunitario prevedono la delega dei controlli al termine della produzione e preliminari all'immissione nel mercato; in questi casi il fabbricante risulta direttamente responsabile degli strumenti costruiti, appone lui i bolli di verifica o la marcatura CE sotto la supervisione della Camera di Commercio o dell'Organismo Notificato. La Camera di Commercio o l'Organismo Notificato non si occupano più del controllo del singolo strumento prodotto ma verificano l'operato del fabbricante e le sue modalità di produzione. Tale controllo viene esercitato mediante verifiche presso la sede del costruttore al fine di analizzare il sistema di garanzia della produzione e l'insieme dei controlli che viene attuato nei confronti degli strumenti prima che vengano immessi nel mercato e tramite controlli in campo per verificare gli strumenti una volta messi in servizio.
Gli interessati possono prendere contatto con l'Ufficio (vedi CONTATTI) per le modalità di avvio del procedimento.
Ogni strumento metrico ad omologazione nazionale, prima di essere prodotto ed introdotto sul mercato, deve essere ammesso alla Verificazione metrica, come da decreto di approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’istanza di ammissione a verificazione metrica nazionale deve essere rivolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi (art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 – D.M. 10/5/1988, D.M. 28/3/2000 n. 179) tramite l’Ufficio Metrico.
Gli interessati possono prendere contatto con l'Ufficio (vedi CONTATTI) per le modalità di avvio del procedimento.
Se ho una bilancia, o ne acquisto una di nuova, che utilizzo per vendere dei prodotti, cosa devo fare?
La bilancia deve risultare oggetto di verificazione periodica non scaduta, cioè nella bilancia ci deve essere una etichetta di scadenza di verificazione periodica (etichetta quadrata verde di lato pari a 4 cm). La verificazione periodica va richiesta agli Organismi di verificazione periodica accreditati elencati nel sito di Unioncamere: www.metrologialegale.unioncamere.it