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INFO Paesi esteri

Federazione Russa-Ucraina, Regno Unito, Algeria, Canada, Egitto, Oman, Turchia, Vietnam

 

Riportiamo AVVISI in costante aggiornamento sulle misure restrittive conseguenti all'attuale conflitto tra Federazione Russa e Ucraina.

Sospensione CARNET ATA

In considerazione dello stato di guerra tra Federazione Russa e Ucraina e in attesa di conoscere nel dettaglio le sanzioni che saranno adottate dall'Unione Europea, Unioncamere ha ritenuto necessario sospendere, in via preventiva, il rilascio dei Carnet ATA per merci destinate nei Paesi in questione. Ulteriori notizie e/o aggiornamenti saranno tempestivamente forniti non appena disponibili.


Dichiarazioni causa forza maggiore

Le Camere di Commercio non potranno rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla causa di forza maggiore connessa all'attuale conflitto russo/ucraino. Nei casi di guerra infatti fanno fede, oltre le clausole contrattuali anche le normative e le restrizioni imposte a livello internazionale e dell'Unione Europea.


Misure restrittive

L'Ufficio Commercio Estero di Unioncamere ha emanato alcune utili indicazioni in merito all'attuale situazione di crisi internazionale derivante dal conflitto in atto.

Per una panoramica di dettaglio delle sanzioni già in vigore prima della attuale crisi si rimanda ad un documento di sintesi dell'Agenzia ICE reperibile al link: Nota misure restrittive FR sanzioni UE febbraio 2021
Ulteriori misure restrittive adottate dall'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa:
Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito una Unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni. 

E' stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione. La notizia è al link seguente: Conflitto russo-ucraino: creata alla Farnesina una speciale casella di posta elettronica per le imprese – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Attivata Piattaforma di Business Matching della Commissione UE
E' stata attivata la Piattaforma di Business Matching della Commissione UE (EU - Ukraine business matchmaking platform)
La piattaforma è gestita dalla rete Enterprise Europe Network e mira a facilitare le operazioni logistiche per l'esportazione e l'importazione di merci da/verso l'Ucraina per il potenziamento dei contatti commerciali tra le imprese ucraine e dell'Unione.
Gli interessati possono registrarsi gratuitamente, pubblicare il proprio profilo e cercare partner commerciali e nuove opportunità.

In tale contesto, pur non essendovi al momento un divieto generale sull'esportazione, si chiede alle imprese di:

  • consultare la Banca dati TARIC e la normativa dell'Unione Europea, dettata per specifiche categorie di beni, per verificare se essi sono soggetti a restrizioni all'esportazione
  • verificare se i beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione anche da parte della Federazione Russa
  • verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni
  • monitorare costantemente il portale dell'Agenzia delle Dogane nella Sezione dedicata alla Crisi Russo-Ucraina
  • tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.

Se è chiesto il rilascio di certificati di origine o altri visti per l'estero, le imprese sono tenute ad allegare alla richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scaricabile da Documenti e link utili --> Dichiarazione sostitutiva per esportazioni verso Federazione Russa-Bielorussia-Ucraina

La mancata applicazione dei regolamenti (UE), concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato.
Procedure di esportazione verso il Regno Unito come da Circolare n. 49 dell'Agenzia delle Dogane del 30 dicembre 2020


Registrazione degli stabilimenti degli esportatori dei prodotti di animali vivi, prodotti di origine animale e  sottoprodotti di origine animale del sistema informativo comunitario TRACES NT.

Le formalità di certificazione dei prodotti in oggetto saranno operative dal 1° ottobre 2021, come anche l'obbligo di registrazione nel sistema TRACES NT. Informazioni in questa pagina
 
 
Accordo UNIONE EUROPEA-REGNO UNITO

Il 24 dicembre 2023 è stata data notizia del raggiungimento di un "agreement in principle" con il Regno Unito, che definisce la futura cooperazione Unione Europea–Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021.

L’accordo non cambia la posizione del Regno Unito, quale Paese estero rispetto all'Unione Europea. Dal 1 gennaio, infatti, a prescindere dall'accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l'unione doganale dell'Unione Europea insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

L’accordo prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.

Alla pagina seguente del portale WorldPass sono stati pubblicati i link all'accordo e a una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098


Certificati di origine per merci prodotte nel Regno Unito
In materia di origine NON preferenziale, i beni giunti nel territorio italiano anche prima del 1° gennaio 2021, non possono essere considerati originari dell'Unione Europea, se l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito.

Quindi,se per questi beni viene chiesta l'emissione di un certificato di origine, non potrà più essere certificata l'origine Unione Europea.


Quali sono le prove di origine per merci prodotte nel Regno Unito?
L'origine della merce dovrà essere provata da uno dei seguenti documenti (è sufficiente uno dei tre documenti):

Nella casella 3 del modello base del certificato di origine deve essere menzionato Regno Unito.

ALGERIA: attestazione di libera circolazione del prodotto

Dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore in Algeria il Decreto n. 12-203 DU del 6/5/2012 che, ai fini dell’importazione di determinati prodotti, chiede una attestazione di libera circolazione del prodotto nel paese di origine o di provenienza, vidimata dalla Camera di Commercio.  Tale documento è chiesto dalle Banche algerine.

Per adempiere a questo obbligo, le imprese sono invitate a compilare i moduli predisposti da Unioncamere nazionale e scaricabili nella sezione Documenti e link utili:

  • Attestation de libre commercialisation dans le pays d'origine et/ou de provenance des produits exportés vers l'Algérie oppure
  • Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria (da compilare in carta bianca)
  • Istanza alla Camera di Commercio di Vicenza. In tale istanza sono citati Certificazioni di conformità del fabbricante e/o Certificazioni di conformità agli standard internazionali. Se l'impresa non dispone di tali certificazioni, fa fede la dichiarazione di conformità resa nell'istanza dal legale rappresentante dell'impresa.

CANADA: formalità sull'origine finalizzata al trattamento preferenziale

L'Accordo commerciale UE-Canada (accordo CETA) è entrato in vigore - in via provvisoria - il 21 settembre 2017 per facilitare lo scambio di beni e servizi per i cittadini e le imprese dell’UE e del Canada.
L'accordo prevede di ridurre reciprocamente il 98% dei dazi e di promuovere scambi commerciali e investimenti.

Consente  inoltre, alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada facilitando anche il percorso del riconoscimento delle qualifiche europee da parte dello Stato canadese.
E' prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni e la salvaguardia degli standard europei.

Parallelamente, a partire dal 1° gennaio 2017, l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine finalizzata agli scambi nell'ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l'UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Il CETA  è il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX. Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX per le esportazioni verso il Canada (in prospettiva per tutte le esportazioni verso i Paesi che saranno interessati da FTA), indicandolo sulla dichiarazione di origine dell'esportatore.

Nella prima fase di applicazione l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sull'uso in via transitoria del codice di Esportatore Autorizzato, quale elemento da menzionare nelle dichiarazioni di origine per merci destinate al Canada e successivamente ribadito che fino al 31 dicembre 2017, gli esportatori non ancora registrati nel sistema REX, ma in possesso dello status di Esportatore Autorizzato nell’Unione, possono rilasciare dichiarazioni sull'origine per le esportazioni destinate al Canada con il codice assegnato.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX è obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale. Di conseguenza, in caso di mancata registrazione degli operatori alla banca dati entro il 31 dicembre 2017, non sarà più possibile beneficiare delle tariffe agevolate previste dal CETA, fino all'avvenuta registrazione al registro europeo degli esportatori.

Al riguardo il MiSE ha recentemente reso noto che la Commissione europea sta invitando gli Stati membri UE a promuovere presso i propri esportatori la registrazione al sistema REX, ove attualmente nessuna impresa italiana risulta ancora iscritta. La registrazione deve avvenire attraverso la presentazione di un'istanza alla propria Amministrazione Doganale e gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane accolgono le relative istanze.

Linee guida CETA: Traduzione

Normativa: Accordo CETA - Regolamento 2015/2447, art. 68 sul REX


EGITTO

Advanced Cargo Information: nuova formalità per l'importazione in Egitto

Le legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema "ACI - Advanced Cargo Information", volto alla dematerializzazione delle procedure doganali ed alla facilitazione degli scambi commerciali.

Il sistema ACI prevede che l'importatore fornisca una pre-dichiarazione relativa alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration) ed entrerà in vigore in due fasi:

 la fase pilota (solo per porti navali) avviata il 1 aprile 2021;

  • la fase operativa obbligatoria a partire dal 1 ottobre 2021.

Tutti i dati e i documenti relativi all'operazione di esportazione, incluse la fattura commerciale e la polizza di carico, devono essere trasmessi almeno 48 ore prima della partenza del carico dal Paese di provenienza. La trasmissione avviene elettronicamente tramite la piattaforma Cargo X.

L'importatore dovrà inserire le informazioni ricevute nel sito dello "sportello unico nazionale per l'agevolazione del commercio estero egiziano - nafeza" https://www.nafeza.gov.eg/en.

Una volta caricati tutti i dati richiesti, l'importatore riceverà un numero ACID che dovrà comunicare al suo corrispondente affinché possa riportarlo nei vari documenti di esportazione. I documenti così compilati devono accompagnare il carico ed essere presentati alle autorità doganali dal vettore. In caso contrario, la merce non può essere sdoganata e sarà respinta al mittente.

Se richiesto, il numero ACID può essere inserito nel Certificato di Origine nella casella 5 "osservazioni.

Obbligo di registrazione al GOEIC per alcuni prodotti di consumo

Il Governo egiziano ha emanato il decreto n. 992 del 30.12.2015 che prevede l’istituzione di un registro di imprese autorizzate ad esportare specifici prodotti in Egitto.

Consulta l'elenco dei prodotti (scaricabile nella sezione Documenti e link utili) che non possono essere messi in circolazione se l’impresa straniera che li produce non è ufficialmente registrata nel registro GOEIC. Il decreto in vigore dal 1 marzo 2016, è stato successivamente integrato con altro decreto (n. 43 del 16 gennaio 2016) che ha fornito istruzioni operative sulla registrazione.

La registrazione, obbligatoria solo per i prodotti in elenco, avviene tramite il sito www. goeic.gov.eg allegando tutta la documentazione richiesta scaricabile nella sezione Documenti e link utili.
Sul sito www. goeic.gov.eg sono pubblicate le informazioni necessarie ed è possibile inviare la domanda di registrazione online. La registrazione a GOEIC è richiesta esclusivamente per la lista di prodotti menzionate nel decreto 992 del 30.12.2015 e scaricabile sul sito in formato PDF www.goeic.gov.eg.

L'organismo mette, altresì, a disposizione un call center operativo (da domenica a giovedì) dalle 8.00 alle 13.00 (ora italiana). Sono disponibili operatori con i quali è possibile parlare in lingua inglese. Indicazioni sul call center, nella pagina dedicata, sul sito www.goeic.gov.eg

La documentazione da produrre deve essere vistata dalle Camere di commercio e presentata al visto dell'Ambasciata egiziana.


IRAQ: compilazione obbligatoria casella 4 (Trasporto) dei Certificati di Origine

Istruzioni emanate dalla Sezione consolare Ambasciata IRAQ:

  • casella 4 (Trasporto) deve contenere l'indicazione dell'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) ed eventualmente la specifica del mezzo di trasporto;
  • non saranno accettate informazioni in senso negativo (le merci non attraverseranno il porto di... , le merci non faranno scalo nel porto di ...), ma soltanto la descrizione dell'itinerario.

OMAN: obbligo di legalizzazione dei documenti

L'Ambasciata dell'Oman ha comunicato che tutti i documenti commerciali destinati in Oman devono essere legalizzati presso il Consolato.


TURCHIA: 1° gennaio 2021 modifica normativa sul Certificato di Origine

Il Ministero del Commercio turco, con nota inviata alla Commissione europea il 22 giugno 2021, ha ribadito che le merci provenienti dall'UE, accompagnate da certificato AT.R, non sono assoggettate alla richiesta di certificato di origine.
Il Ministero ha invitato le Dogane a limitare la richiesta di certificati di origine ai pochi casi di merci assoggettate a particolari misure restrittive di politica commerciale, se è necessaria documentazione di supporto ulteriore per seri e fondati dubbi sull'origine dei beni.
Inoltre per la merce originaria di uno degli stati dell'Unione, la richiesta di specificare obbligatoriamente lo Stato membro dell'Unione può considerarsi superata, essendo sufficiente la menzione "Unione europea".

VIETNAM: accordo di libero scambio UE-Vietnam dal 1 agosto 2020

Con comunicato del 12 giugno 2020 l'Agenzia delle Dogane ha informato che nella GU UE L 186 del 12 giugno 2020 è stato pubblicato Accordo di libero scambio siglato a Bruxelles il 30 marzo 2020 tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in vigore dal 1 agosto 2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020X0630(01)&from=EN).

Accordo prevede la soppressione quasi totale (99%), nell'arco temporale di 10 anni, dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici.

Condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni tariffarie è che i beni scambiati acquisiscano l'origine preferenziale, ossia rispettino le regole di origine preferenziale dettate per Capitolo di Sistema Armonizzato o Voce Doganale (codice a 4 cifre) ed elencate nell’Allegato II del Protocollo 1 dell’Accordo.

In via generale, l'articolo 15 del Protocollo 1, per i prodotti originari UE importati in Vietnam prevede le seguenti prove dell'origine:

  1. Certificato di circolazione EUR.1
  2. Dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) compilata da qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti materiale originario di valore non superiore a € 6.000 e, al di sopra di tale soglia, da un esportatore autorizzato
  3. Dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) compilata a qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti materiale originario di valore non superiore a € 6.000 e, al di sopra di tale soglia, da un esportatore registrato al sistema REX.

Per ricorrere alla terza opzione, ovvero alla registrazione al sistema REX l'accordo prevede che la UE notifichi al Vietnam l'applicazione di tale legislazione per gli esportatori unionali, specificando anche se la dichiarazione di origine su fattura compilata da un esportatore registrato resti l'unica prova dell'origine accettata oppure se restino validi anche i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura compilate dagli esportatori autorizzati.

L'11 giugno 2020 è stata pubblicata in GU UE la Comunicazione 2020/C 196/06, relativa all'applicazione del sistema REX nell'ambito dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam.

La Comunicazione specifica che l'8 aprile 2020 l'UE ha notificato al Vietnam che la prova dell'origine preferenziale per le esportazioni di prodotti originari da UE a Vietnam sarà la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È stato specificato, poi, che non sarà possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 e allo status di esportatore autorizzato.

È opportuno precisare che gli esportatori unionali già in possesso di numero di registrazione al sistema REX potranno direttamente utilizzare tale numero, senza dover presentare un'ulteriore domanda. Il testo dell’attestazione di origine è quello previsto all’allegato VI del protocollo 1 dell’accordo ALS UE-Vietnam.

La DG TAXUD, direzione generale della Commissione europea responsabile della politica UE in materia di fiscalità e dogane, ha pubblicato sul proprio sito una Guida per l'applicazione delle regole d'origine previste dall'Accordo; si tratta di un documento di orientamento con carattere esplicativo e illustrativo.

Maggiori informazioni

Modulistica

Dichiarazione sostitutiva per esportazioni verso Federazione Russa - Bielorussia - Ucraina

Algeria: Attestation de libre commercialisation dans le pays d'origine et/ou de provenance des produits exportés vers l'Algérie

Algeria: Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria (da compilare in carta bianca)

Algeria: Istanza alla Camera di Commercio di Vicenza

Egitto

Decreto 43 del 16.01.2016 istruzioni operative sulla registrazione

Elenco dei prodotti

Documentazione richiesta

Regno Unito/UK

Agenzia ICE: Brexit in pillole per gli esportatori italiani

Agenzia delle Dogane: Info Brexit

World Pass - Brexit - Rinviata l'introduzione dei certificati sanitari per il settore agroalimentare

Guida della Commissione europea

Linee Guida UK

Guide e link utili

EUR-Lex Access to European Union Law (in tutte le lingue UE)

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