Cos'è
Il brevetto è un titolo che conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto, che consiste nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
La brevettazione, disciplinata dal CPI Codice della Proprietà Industriale D.lgs 30/2005 può avere ad oggetto:
L’invenzione industriale è una soluzione nuova innovativa in risposta a un problema tecnico, atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale.
L’invenzione industriale può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un’invenzione.
Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non contrarie all’ordine pubblico e al buon costume).
Novità
art. 46 CPI precisa che l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
Attività inventiva
art. 48 CPI precisa che l’invenzione implica un’attività inventiva quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.
Industrialità
art. 49 CPI precisa che l’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere producibile, utile e in grado di generare effetti pratici. Per essere brevettabile, deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa.
L’invenzione industriale dura 20 anni a partire dalla data di pagamento con Modello F24.
Non è rinnovabile né prorogabile.
Il deposito può essere cartaceo oppure telematico.
Per il deposito cartaceo si può utilizzare UNA delle seguenti modalità:
Per il deposito telematico la modalità è la seguente:
Se si intende presentare la domanda presso la Camera di Commercio di Vicenza, è necessario depositare all’Ufficio Brevetti e Marchi:
Consulta > Istruzioni per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria devono essere pagati alla Camera di Commercio di Vicenza al momento del deposito:
Marca da bollo
1 marca da bollo di € 16 da applicare su copia autentica del verbale di deposito, se è richiesta
Diritti di deposito
ll pagamento dei diritti di deposito, calcolato secondo la Tabella 1, deve avvenire esclusivamente con il Modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”. Al momento della presentazione della domanda sarà rilasciata una ricevuta ed un facsimile del Modello F24 con tutti i codici occorrenti per effettuare il versamento.
La data di deposito decorrerà dalla data dell'effettivo pagamento del Modello F24.
TABELLA 1 - Dirittti sui brevetti per invenzione industriale VALIDI PER I PRIMI 4 ANNI | importi |
Se descrizione, riassunto, rivendicazioni e tavole di disegno occupano in totale: | |
non più di 10 pagine | € 120 |
un numero di pagine compreso tra 11 e 20 | € 160 |
un numero di pagine compreso tra 21 e 50 | € 400 |
più di 50 pagine | € 600 |
Per ogni rivendicazione oltre la decima | € 45 |
Per la ricerca (in assenza della traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese) | € 200 |
Le spese di mantenimento di un brevetto (da intendersi come corresponsione dei diritti di mantenimento in vita del brevetto) devono essere regolarmente pagate
Se l’annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.
Chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta.
I pagamenti devono essere corrisposti tramite il modello F24 “versamenti con elementi identificativi”.
Il costo di ciascuna annualità cresce con il numero degli anni:
TABELLA 2 - Tassa per mantenere in vita il brevetto per INVENZIONE | importi |
Quinto anno | € 60 |
Sesto anno | € 90 |
Settimo anno | € 120 |
Ottavo anno | € 170 |
Nono anno | € 200 |
Decimo anno | € 230 |
Undicesimo anno | € 310 |
Dodicesimo anno | € 410 |
Tredicesimo anno | € 530 |
Quattordicesimo anno | € 600 |
Quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo | € 650 |
per pagamenti effettuati oltre la scadenza ed entro il semestre successivo è dovuto, in aggiunta alla tassa, il diritto di mora | € 100 |