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Impresa artigiana

Definizione
E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'impresa è considerata artigiana, quando al suo interno vengono svolte attività di produzione di beni, anche semilavorati, oppure prestazioni di servizi, con un limite relativo alle dimensioni ed alla forma giuridica (artt. 3 e 4 L. 443/85), o nel caso l'attività riguardi mestieri artistici e tradizionali (DM 25 maggio 2001 n. 288).

Esercizio dell’attività
L’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa. Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, di parenti entro il 3° grado, di affini entro il 2° grado.
Se si avvale di personale dipendente, il personale deve sempre essere personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare.

Iscrizione collaboratori familiari - soci partecipanti
L’imprenditore artigiano che intenda avvalersi della collaborazione di familiari deve darne comunicazione all'Ufficio Artigianato della Camera di Commercio.
Possono essere iscritti in qualità di familiari coadiuvanti i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del titolare dell’impresa ai sensi dell’art. 230 bis c.c.

Numero massimo di addetti (personale dipendente o soci)

  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9
  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
  • autotrasportatori: 8 dipendenti
  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
  • Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa.

Ai fini dei limiti dimensionali, non vengono calcolati:

  • apprendisti passati in qualifica (per un periodo di due anni)
  • lavoratori a domicilio (sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa)
  • lavoratori interinali
  • collaboratori coordinati e continuativi
  • invalidi
  • titolare di impresa individuale
  • uno tra i soci professionalmente partecipanti
  • lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

L’impresa artigiana perde i requisiti previsti dalla Legge se supera il limite dimensionale per più di 3 mesi nell'anno solare, oppure, con effetto immediato, se supera di oltre il 20% il numero massimo di addetti.

Per esercitare l'attività in forma artigianale in Veneto occorre essere in possesso dei "requisiti artigiani" (soggettivi e oggettivi) indicati nella Legge Quadro 443/85 e nella LR 67/87 e chiedere l'iscrizione all' Albo Imprese Artigiane (AIA).

Requisiti artigiani

  • partecipazione personale e professionale del titolare o dei soci all'attività artigiana
  • autonomia imprenditoriale nello svolgimento dell'attività, riscontrabile dalle attrezzature possedute e dalla pluralità di committenti
  • attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa
  • limiti dimensionali dell'impresa, che riguardano il numero massimo di addetti tra dipendenti, soci e familiari coadiuvanti.

Sono escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime e di somministrazione di alimenti o bevande salvo siano strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

Chi si ISCRIVE

  • impresa individuale
  • SNC purché la maggioranza dei soci, ovvero 1 nel casi di 2, sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
  • SAS purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nall’Albo. Per le SAS è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo
  • SRL con unico socio
  • SRL pluripersonale (iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci, ovvero 1 nel casi di 2, partecipi al lavoro e possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società.
  • società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.
  • consorzi e società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in apposita sezione separata.

L'iscrizione è condizione per:

  • concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane
  • costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l'INPS
  • uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato.


Effetti dell’iscrizione obbligatoria
In presenza dei presupposti di legge, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria, con esclusione delle SRL Pluripersonali.
L’iscrizione all’Albo è costitutiva ed è la condizione di legge per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
L’impresa viene annotata nella Sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica d’impresa artigiana.
L’iscrizione del titolare, dei soci partecipanti e dei collaboratori familiari del titolare viene trasmessa agli elenchi previdenziali e assistenziali dell’INPS.

Chi NON si iscrive

  • NON DEVONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società di capitali (SpA, SapA), anche se effettuano attività artigianale
  • NON POSSONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società che svolgono attività agricole e attività di prestazioni commerciali, quelle che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non si tratti di imprese con attività artigiana prevalente nelle quali queste attività siano solamente strumentali ed accessorie all'attività artigianale principale.

Attività miste o promiscue
Per le attività miste o promiscue (artigianali e commerciali) svolte dall’impresa, l’attribuzione della qualifica artigiana è riconosciuta solamente nel caso in cui l’attività artigiana sia prevalente rispetto all’altra attività.

Incompatibilità
Oltre ai casi particolari in tema di società, valgono alcune regole generali.
L’attività svolta nell’impresa artigiana deve sempre essere prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, pertanto:

  • l’imprenditore ed i soci partecipanti non possono essere titolari o soci partecipanti di più imprese artigiane.
  • l’imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time al 50%, salvo prova contraria delle prevalenza dell'attività artigiana.
  • acconciatore/parrucchiere (L. 174/2005), estetista, tatuaggi, piercing: SCIA presentata al Comune competente per territorio
  • tassista, autonoleggio con conducente, attività di trasporto persone con autovettura: autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune
  • attività para-sanitarie (odontotecnico, ottico, ortopedico meccanico): diploma specifico
  • autotrasporto merci conto terzi: fotocopia della patente di guida, fotocopia del libretto di circolazione per uso di terzi, iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi tenuto dalla Motorizzazione Civile Vicenza - Strada Delle Caperse n. 364 - 36100 Vicenza, telefono 0444 587111 - vedi questa pagina del sito internet del Ministero Intrastrutture > Trasporti > Autotrasporto merci
  • soccorso stradale: fotocopia del libretto di circolazione con relativa annotazione che attesti che il mezzo è adibito al soccorso stradale
  • trasporto alunni: fotocopia delibera comunale di affidamento del servizio in appalto
  • molini-panifici: SCIA presentata al Comune
  • autoscuola (con esclusione dello svolgimento di pratiche auto): fotocopia autorizzazione rilasciata dalla Provincia
  • tintolavanderia: SCIA presentata al Comune competente per territorio
  • servizi fotografici: SCIA presentata al Comune competente per territorio
  • trasporto funebre: autorizzazione rilasciata dal Comune e fotocopia del libretto di circolazione del mezzo con relativa annotazione per il trasporto.

A chi ricorrere in caso di diniego di iscrizione
Se la Camera di Commercio respinge la domanda di iscrizione, di modifica o di cancellazione dall’Albo, il soggetto interessato può presentare ricorso alla Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA)  Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione del rigetto della domanda.

Controllo successivo della Camera di Commercio
Dopo l'iscrizione all'Albo, la Camera di Commercio valuterà la sussistenza dei "requisiti artigiani" sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, (solo) in caso di reale necessità sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune.
La Camera di Commercio potrà cancellare d’ufficio l’impresa, entro 90 giorni,  dalla data di presentazione della domanda, salva la sospensione per non più di 30 giorni, in caso di motivate esigenze istruttorie.

CANCELLAZIONE per cessata attività
La Camera di Commercio può disporre la cancellazione dall'Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i "requisiti artigiani", sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal Comune territorialmente competente.
La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

Importi per "diritti di segreteria e imposta di bollo per pratiche Albo Imprese Artigiane: consultare il sito Supporto Specialistico > ARTIGIANATO

Normativa

LR 34/2018 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto

LR 67/1987 - Disciplina dell'artigianato

LR 2/2015 - Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato attuazione Direttiva 2006/123/CE

LR 15/2010, art. 3 - Modifiche LR 67/1987 “Disciplina dell’artigianato” e LR 11/2001 Conferimento funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali d.lgs 112/1998

LR 40/1996 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 'Disciplina dell'artigianato' e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

L. 57/2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

L. 443/1985 - Legge quadro per l'artigianato

Regione Veneto 6.10.2022 - Chiarimento su calcolo numero apprendisti per rispetto limiti dimensionali art. 4 L. 443/1985

Contatti
Albo Imprese Artigiane e attività regolamentate
VICENZA, Via Montale 27
[Referente: Letteria Cucinotta]
piano 2 - ufficio 2.02
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12:45
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail