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Società tra Avvocati e tra Professionisti

Cos'è

La «Società tra professionisti» o «Società professionale» è una società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'art. 10, c. da 3 a 11, L. 12.11.2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Una società tra professionisti non può costituirsi nella forma della SRL società a responsabilità limitata semplificata, poiché  non è possibile inserire nell'atto costitutivo tipizzato, alcuna clausola diversa da quelle già previste.

L'esercizio dell'attività professionale dev'essere svolto in via esclusiva dai soci.

Sono ammessi quali soci i soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, sia cittadini italiani sia cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante.

Possono essere ammessi quali soci anche soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

La società può essere:

mono-disciplinare: oltre ad essere iscritta al Registro Imprese, dovrà essere iscritta anche presso l'Albo o Ordine competente per materia

pluridisciplinare: la società dovrà essere iscritta presso tutti gli Albi o Ordini competenti per le materie dedotte nell'oggetto sociale.

L'atto costitutivo deve inoltre prevedere:

  • criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente
  • la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti o l’acronimo STP.

L'iscrizione della società tra professionisti avviene in tre fasi:

  1. iscrizione della società (atto costitutivo) al registro delle imprese in sezione ordinaria e sezione speciale società tra professionisti
  2. i soci devono richiedere l'iscrizione della società presso l'Albo o Ordine competente per materia (se società mono-disciplinare) o presso tutti gli Albi o Ordini competenti per le materie dedotte nell'oggetto sociale (se società multidisciplinare)
  3. annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese dell'avvenuta  iscrizione della società all'Albo/Ordine professionale nella sezione relativa al possesso di iscrizioni in Albi e Ruoli, con denuncia inizio attività: l'attività corrisponde a quanto ammesso dall'Albo/Ordine di riferimento all'atto di iscrizione della società all'Albo/Ordine stesso.

Istruzioni sulla modulistica da inviare con modalità telematica al Registro Imprese consultare le schede 12.2.1 della Guida Nazionale Interattiva per gli adempimenti societari