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Sanzioni RI

La Camera di Commercio è competente ad accertare:

  • l'omissione o il tardivo deposito di domande di iscrizione di atti e fatti nel Registro Imprese previsti obbligatoriamente dal codice civile o dalla legge
  • l'omissione o tardivo deposito di denunce di atti o fatti relativi all'impresa che il codice civile o la legge prevede siano annotati obbligatoriamente nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)

A seguito dei predetti accertamenti la Camera di Commercio emette dei provvedimenti sanzionatori amministrativi.

Il procedimento si articola in due fasi:

prima fase: accertamento del mancato deposito della domanda di iscrizione di un atto o fatto prevista obbligatoriamente dalla legge.
competenza: Ufficio Verbali Accertamento

Si conclude con l'emissione del verbale di accertamento della violazione (art 18 L 689/1981) e la notifica del verbale stesso ai soggetti obbligati al deposito.

seconda fase: ricevuta la notifica del verbale di accertamento, il soggetto obbligato può:
a) effettuare il pagamento liberatorio in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica e trasmettere entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento copia dell’attestazione di pagamento all’Ufficio Verbali Accertamento;
b) presentare scritti difensivi entro 30 gg dalla notifica all’Ufficio Sanzioni.

caso a)

Ufficio Verbali Accertamento verifica la regolarità del pagamento (importo corretto versato entro il termine di 60 gg) e, in caso positivo, dichiara estinto il procedimento.

Il procedimento si estingue anche se per errore viene effettuato un VERSAMENTO ECCEDENTE IL DOVUTO (ad es. se viene pagato due volte uno stesso numero di verbale, notificato anche al responsabile in solido): è possibile chiedere il rimborso del pagamento non dovuto all’Agenzia Regionale delle Entrate per le sanzioni Registro Imprese, alla Camera di Commercio per le sanzioni REA.

Il procedimento non si estingue e la somma richiesta a titolo di sanzione rimane dovuta, se il pagamento NON È STATO EFFETTUATO REGOLARMENTE (pagamento inferiore al dovuto o effettuato a favore di un altro Ente – il rimborso in tal caso potrà essere chiesto direttamente all'Ente stesso)

Se il pagamento NON viene effettuato o non viene comunicato all'Ufficio Verbali Accertamento, detto Ufficio trasmette i verbali registrati come non pagati all'Ufficio Sanzioni, che inviterà il sanzionato a dimostrare l’eventuale pagamento tempestivo e in caso negativo provvederà ad emanare il decreto ingiuntivo.

caso b)

Ufficio Sanzioni esamina gli scritti difensivi se richiesto in memoria, e convoca l’interessato per un’audizione, il quale può intervenire personalmente o farsi rappresentare da altra persona e non è obbligatoria l’assistenza di un legale.

L'esame si conclude con l'adozione di:

  • provvedimento di archiviazione, se l'Ufficio ritiene che non esistano i presupposti formali o di merito per procedere all'emanazione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento;

oppure

  • emanazione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento, se l'Ufficio valuta come infondati gli scritti difensivi presentati e ritiene che l’interessato sia responsabile della violazione.

È possibile domiciliare un "Verbale di accertamento di infrazione amministrativa" del Registro Imprese presso lo Studio che ha inviato la pratica?

Sì, indicando nel capo annotazioni “XX NOTE” la seguente dicitura:
“il sottoscritto __________________ dichiara che intende avvalersi della domiciliazione presso il proprio Studio per la notifica di eventuali verbali di accertamento di infrazione amministrativa Registro Imprese-Rea”

Guide

Guida alle sanzioni amministrative Registro Imprese e REA

Contatti
Sanzioni accertamento
VICENZA, Via Montale 27
[piano 2 - ufficio 2.13]
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12:45
tel. 0444 994.903 - 994.983
fax: 0444 994.834