Il Ruolo Agenti d'affari in mediazione è stato soppresso dal d.lg.s 59/2010 e non ha più valore come requisito dal 1° gennaio 2020.
L'Agente d'affari in mediazione per esercitare l'attività deve, in alternativa:
CESSAZIONE ATTIVITA' E REGIME DEI REQUISITI
A) Mediatori con VALIDI requisiti professionali (diploma di scuola secondaria, superamento di corso ed esame abilitante fatto dal 2001 in avanti) che cessano l'attività al Registro Imprese
Il requisito dell'esame non scade. Non serve alcun adempimento nè aprire la posizione REA-persona fisica per mantenere il requisito; nel caso intendano iniziare una nuova attività di mediazione devono inviare la pratica telematica SCIA e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
B) Mediatori ex Ruolo SENZA gli attuali requisiti professionali (diploma di scuola secondaria, superamento di corso ed esame abilitante dal 2001 in avanti) iscritti al Registro Imprese che cessano l'attività
Gli agenti che vogliono conservare la possibilità di riattivarsi in futuro, entro 90 giorni dalla pratica di cessazione dell'attività di mediazione (n.b.: vale la data dichiarata di cessazione dell'attività non la data di cancellazione della posizione REA) devono inviare una nuova pratica al Registro Imprese (non è possibile fare tutto in un unico adempimento) per iscriversi nella sezione REA-persone fisiche del Registro Imprese al solo fine del mantenimento SENZA TERMINE del vecchio requisito abilitante dato dall'iscrizione al soppresso Ruolo. L'iscrizione comporta il pagamento del diritto annuale, mantiene il requisito dell'ex ruolo, ma non permette di svolgere l'attività, neppure in forma occasionale, fino a che non si presenta la pratica SCIA come impresa di mediazione.
CASI PARTICOLARI:
Per ulteriori informazioni vedi la Circolare n. 3662/C del MiSE scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Le imprese non aggiornate o prive di requisiti sono soggette alla sanzione dell'INIBIZIONE DELL'ATTIVITA' con provvedimento del Conservatore (art. 10 DM 26.10.2011 e art. 19 comma 3 L. 241/1990).
Le imprese inibite dovranno trasmettere una pratica telematica SCIA con le dichiarazioni di possesso dei requisiti attuali, contenute nel Mod. Mediatori e Antimafia per chiedere la riattivazione.
Le imprese che si cancellano dal Registro Imprese o in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, salvo ne sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività, sono ESCLUSE dall'obbligo di aggiornamento.