VerifichePA: decertificazione nei rapporti con PA

Dal 2011 (L. 183/2011 art.15 c.1) i cittadini NON devono più richiedere alle Pubbliche Amministrazioni certificati da consegnare ad altre PA o a Gestori privati di pubblici servizi.
Infatti, sui certificati e le visure che la Camera di Commercio di Vicenza rilascia è riportato, a pena di nullità, la seguente dicitura prevista dalla legge: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In pratica il titolare/legale rappresentante di un impresa non deve più consegnare a una PA (Comune, Regione, INPS, INAIL...) o a un Gestore privato di pubblici servizi (servizio idrico, fornitura energia elettrica, trasporti pubblici...) una visura o un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio e può SEMPRE sostituirlo con:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/00)
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47  DPR 445/00)

Le PA e i Gestori privati di pubblici servizi devono acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e tutti i dati e i documenti che sono in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Importante: il titolare/legale rappresentante di un impresa deve però indicare nelle dichiarazioni sostitutive da consegnare alle PA o ai Gestori di pubblici servizi quegli elementi (es. riferimenti a dati personali o a date) indispensabili all'ente che riceve la dichiarazione a reperire i dati richiesti.

 dati da verificare  richiedente  modalità di verifica
atti del Registro Imprese  PA

portale VerifichePA previa registrazione

Le Pubbliche Amministrazioni che vorranno accedere ai dati delle Camere di Commercio in cooperazione applicativa, in base a quanto previsto dal CAD, dovranno sottoscrivere con InfoCamere una diversa Convenzione. Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare l'assistenza al numero 06/64892900

L'atto prodotto riporta l’eventuale dichiarazione di vigenza (assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse).
La dichiarazione di vigenza non sarà presente nei seguenti casi:
- impresa cancellata dal RI
- impresa è relativa ad una Camera che non consente l’utilizzo della dicitura di vigenza

PA o Gestori privati di pubblici servizi richiesta via PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
altri dati/informazioni  non pubblicati nel RI PA o Gestori privati di pubblici servizi richiesta via PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
certificati antimafia PA o Gestori privati di pubblici servizi

Le Camere di Commercio NON rilasciano certificati antimafia

Per informazioni vedi sito Prefettura di Vicenza > Comunicazioni

Prefettura di Vicenza > Informazioni

VERIFICHEPA: decertificazione nei rapporti con PA banner_2_-_VerifichePA_226x102_4938_1.gif (Art. corrente, Pag. 1, Foto generica)

Registrazione per la PA

  • la PA deve registrarsi al portale VerifichePA
  • inserire i dati della propria PA (codice IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni e PEC) e i dati identificativi della persona che si registra
  • dopo aver ricevuto nella propria casella PEC userid e password è possibile sottoscrivere apposita Convenzione con InfoCamere sui servizi di interesse.
    Le Pubbliche Amministrazioni che vorranno accedere ai dati delle Camere di Commercio in cooperazione applicativa, in base a quanto previsto dal CAD, dovranno sottoscrivere con InfoCamere una diversa Convenzione. Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare l'assistenza al numero 06/64892900

Per informazioni contatta CALL CENTER

La registrazione al portale VerifichePA e la sottoscrizione di apposite convenzioni con InfoCamere danno accesso a due tipologie di servizi: Documento di Verifica Autocertificazione Impresa, Fascicolo d''Impresa ed Elenchi PEC

I CERTIFICATI richiesti dalle altre PA possono essere rilasciati dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza SOLO a pagamento, in quanto sono stati eliminati i codici di esenzione riservati alle PA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Le richieste pervenute via Fax, via Posta, via mail ordinaria NON VENGONO PRESE IN CARICO, come previsto dalla normativa sulla decertificazione.