FAQ - Domande frequenti

REA

 

CODICI RAE/SAE/ATECO

 

UNITA' LOCALI

 

DATI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Uso scorretto da parte di terzi dei dati estratti dal Registro Imprese delle Camere di Commercio

 


REA

Cos'è il REA? Iscrizione di associazione al REA
Il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) è un numero di iscrizione che viene assegnato quando si presenta domanda dì iscrizione dell’impresa al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (es. VI-234675,  PD-345234).
Non va confuso con il numero d’iscrizione del Registro Imprese, che ha efficacia nazionale e corrisponde al codice fiscale.
Il n. REA è un numero che comunque identifica in modo univoco l’impresa e eventualmente viene riportato, tra i vari numeri d'iscrizione, sul timbro o fatture emesse dall'impresa.
Il REA raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative a soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), ma anche relative a soggetti iscritti nel Registro Imprese (denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali).
Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che “...ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al REA.

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Iscrizione di Associazione al REA
A) Se un'associazione (es. sportiva, parrocchiale, culturale, di promozione sociale...) svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi (es. gestione di un punto di ristoro, stand a fiere o altre manifestazioni...) e quindi possiede un numero di partita IVA, allora deve iscriversi al REA.
A volte può essere di interesse dell'associazione iscriversi al REA, al fine di poter stipulare una convenzione o altra forma di accordo/intesa con  amministrazioni pubbliche. Queste, infatti, possono richiedere come requisito indispensabile per l’avvio delle convenzioni l’iscrizione al REA.
B) Se, invece, l’associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale verso i soci (ad esempio si limita a riunioni e incontri culturali), l'obbligo dell'iscrizione al REA non sussiste.
Più in generale, per iscrivere al REA un'associazione che svolge delle attività economiche è necessario che tali attività economiche siano rivolte ALL'ESTERNO (che non siano iniziative solo per gli associati).

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Quale è la procedura per iscriversi al REA Repertorio Economico Amministrativo?
L'iscrizione al REA va effettuata da un amministratore, da un procuratore o da un legale rappresentante dell'Associazione stessa mediante la compilazione, in ogni sua parte, del Modello R che va firmato digitalmente e inviato in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.
ATTENZIONE! Le denunce da effettuare al REA devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato (valgono le stesse modalità previste per le denunce al Registro Imprese).
La mancata o ritardata iscrizione al REA è sanzionabile da parte del Registro Imprese (vedi la Guida alle sanzioni-dati REA).

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CODICI RAE/SAE/ATECO

Cosa sono i codici RAE e SAE?
I codici RAE e i codici SAE sono utilizzati dal sistema delle banche italiane per classificare le imprese in relazione all'attività economica svolta anche per comunicare alla Banca d'Italia i dati relativi ai propri "clienti" in modo che l'identità di ciascun cliente sia arricchita da codici generati da parametri oggettivi ed uniformi nell'ottica di un mappatura sul territorio del rischio economico.

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Cosa sono i codici ATECO?
I codici ATECO (clicca qui per andare alla pagina nella quale è spiegato bene cosa sono) vale a dire i codici con i quali si codificano le ATtività ECOnomiche nell'Unione Europea, sono lo standard unico di codificazione europea che nel tempo si è sostituito a una varietà di codificazioni in uso in alcuni ambiti economici che erano fonte di disordine e confusione nella classificazione e nella comunicazione dei dati relativi alle attività economiche.
Il Registro delle Imprese, vale a dire l'anagrafe delle imprese italiane gestito dalle Camere di Commercio, utilizza quale codici per classificare le imprese i codici ATECO, con il vantaggio che lo stesso tipo di impresa che opera in uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione Europea, ha lo stesso codice di attività economica.

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Che rapporto c'è tra i codici RAE - SAE - ATECO?
In linea di massima i codi RAE e SAE si dovrebbero ottenere a partire dai codici attività ATECO, ma non sono gli stessi.

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Perché, allora, in alcuni casi mi viene chiesto un codice RAE o un codice SAE della mia impresa?
In passato esistevano molti tipi di codificazione usati per classificare le imprese in base alle atteività economiche da esse svolte. Con il passare del tempo si è andati verso una classificazione standard unica che è la codificazione ATECO, con ciò semplificando e uniformando gli adempimenti a carico delle imprese.
I codici RAE e i codici SAE rappresentano, invece, uno degli ultimi residui ancora in uso a livello nazionale di sistemi di classificazione difformi rispetto alla classificazione ATECO.
Pertanto, è sconsigliabile utilizzare i codici RAE e SAE al di fuori dei rapporti con le banche.
Per conoscere i codici RAE e SAE della tua impresa rivolgiti alla tua banca o alla Banca d'Italia.

Codici SAE
In alcuni documenti della Banca d'Italia è scritto che SAE è un acronimo che sta per "Sottogruppo di Attività Economica (...) in  cui  si  esplica  l’attività dell’ente (impresa, altro soggetto economico...).
La codifica riflette la classificazione SEC 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione Europea).
L’elenco dei codici SAE è diffuso a cura della Banca d’Italia con la Circolare  n. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".
Clicca qui per andare a un documento della Banca d'Italia che contiene i Codici sintetici di attività economica in vigore dal 31 dicembre 2014.

Codici RAE
RAE è un acronimo che sta per Ramo Attività Economica.
É una codifica numerica a 3 cifre definita dalla Banca d´Italia (circolare n. 140 dell’11.02.91 di "Centrale dei Rischi") che intende allinearsi a quella Nace-Clio per uniformare contabilità reale e contabilità finanziaria e poter disporre di una più significativa rappresentazione della struttura produttiva del nostro paese. Tale codifica utilizza i seguenti dati di partenza:
- codice di attività economica Ateco
- codice SAE.

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UNITA' LOCALI

UL Unità Locale: cos'è?
La circolare n. 3574/2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), definisce "unità locale" l'impianto operativo o amministrativo - gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.
Il medesimo Ministero ha inoltre precisato che "l'unità locale, per essere definita tale, deve essere dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione od alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti ecc.".
La denuncia obbligatoria alla Camera di commercio di unità locali va pertanto effettuata solo se in presenza delle caratteristiche sopra citate. Esempi di Unità locale (UL): agenzia, albergo, ambulatorio, bar,  cava, deposito (a pagamento), domicilio, garage (a pagamento), laboratorio,  miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante,  scuola, stabilimento, ufficio... (Istat 2001)
Per la denuncia telematica di apertura, modifica o cessazione di UL al Repertorio Economico Amministrativo (REA) si deve utilizzare il Modello UL.
La data che calcola il termine dell'adempimento al RI (30 gg) è quella di apertura dell'UL per lo svolgimento dell'attività, non la data di stipulazione del contratto di affitto, salvo siano coincidenti.

Deposito, magazzino.  
Le direttive ministeriali, con riguardo all'obbligo di denuncia dei depositi quali "unità locali", dispongono che vanno denunciati solamente quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione d'inizio attività IVA, ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc., o  utilizzati per il solo magazzinaggio di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale. Non sono unità locali i depositi di merce dell'impresa custoditi da terzi (di regola fanno parte dell'impresa che fa attività di custodia).
Vedi anche la pagina su  showroom.

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DATI DEL REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Alcune imprese segnalano un uso scorretto da parte di terzi dei dati e delle informazioni estratte dal Registro delle Imprese

Rispetto a queste segnalazioni è opportuno richiamare il testo dell’articolo 2188 del Codice Civile [approvato con RD 16.03.1942, n. 262]:
LIBRO V Del lavoro - TITOLO II Del lavoro nell'impresa - CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni – SEZIONE I - Del registro delle imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge (att. 99 e seguenti).
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.


Pertanto, è il codice civile a stabilire che il Registro delle Imprese sia pubblico.
La natura pubblica del Registro è assicurata dando la possibilità a chiunque di accedere, visionare ed estrarre i dati e le informazioni contenute nel Registro.
Per l’uso scorretto o il trattamento illecito da parte di terzi dei dati e delle informazioni estratte dal Registro delle Imprese sono responsabili esclusivamente i soggetti che mettono in atto questi comportamenti, mentre non può essere attribuita alcuna responsabilità alla Camera di Commercio che è obbligata a tenere il Registro delle Imprese in applicazione dello stesso articolo del codice civile e di altre leggi.


 

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Posso comunicare con un'unica pratica telematica la cessazione del vecchio amministratore e la nomina del nuovo?
Dipende se la cessazione del singolo amministratore comporta o meno la decadenza dell'intero organo amministrativo, ossia se viene meno l'amministratore unico o non si raggiunge più il numero minimo legale previsto in Statuto per il funzionamento dell'organo amministrativo (es. CDA-consiglio di amministrazione).

I casi quindi sono:
1) cessazione dell'amministratore con CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Bisogna inviare obbligatoriamente un'unica pratica perché l'organo amministrativo resta comunque in carica fino a quando non è nominato il nuovo, quindi la data di cessazione e di nomina dell'organo (data atto) devono coincidere.
In caso di decesso dell'amministratore unico, il dato (non modificabile) può essere comunicato prima della nomina del nuovo amministratore,  ma viene semplicemente annotato nella posizione Registro Imprese e in visura comparirà sotto la persona, che non sarà cancellata fino alla nomina del nuovo amministratore.

2) cessazione dell'amministratore con PERMANENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
C'è la facoltà :
- di inviare prima la pratica di cessazione dell'amministratore (con data x) per dimissioni,  recesso ecc.. e successivamente con altra pratica con la nomina del nuovo amministratore (con data y)
- oppure si può fare il tutto con un'unica pratica. In questo caso la data di cessazione e nomina degli amministratori (data atto) è coincidente.

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E' obbligatorio iscrivere al Registro Imprese un Trust con partita IVA?
L'attività di godimento" non è attività economica d'impresa; essa non è pertanto rilevante ai fini di una eventuale iscrizione nel Registro Imprese o REA.
Il Trust è un "negozio fiduciario", con cui il costituente trasferisce al trustee la proprietà di un determinato patrimonio con l'obbligo di amministrarlo a favore del beneficiario. Detto contratto non dà origine ad un soggetto autonomo, ma ad un rapporto tra costituente, trustee e beneficiario.
Tale rapporto assume rilevanza per il Registro Imprese solo riguardo ai beni conferiti nel trust, quando tra essi si trovino ad esempio delle partecipazioni sociali, che per effetto della costituzione nel trust sono trasferite al trustee.
Se nel trust fossero costituiti dei brevetti o altre privative industriali, invece la pubblicità relativa al trasferimento degli stessi al trustee deve essere effettuata presso l'ufficio concedente il brevetto o la privativa (es. UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

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Cessioni quote SRL semplificate con atto allegato
Per le cessioni quote di SRL semplificate si applicano le stesse regole previste per la cessione quote delle SRL, quindi o con atto notarile oppure con contratto redatto con assistenza di un dottore commercialista secondo le indicazioni di cui alla legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii..

Si ricorda, tuttavia, che presupposto della SRL semplificata è la presenza quali soci di sole persone fisiche. L'eventuale cessione di quote sociali a una società determinerebbe una modifica della società stessa in SRL ordinaria, con necessità in tal caso di forma di atto pubblico redatto da notaio.
nel caso inoltre in cui si verificasse la situazione di socio unico si dovrà procedere, una volta iscritta al Registro Imprese la cessione quote, quindi con pratica autonoma, anche alla comunicazione del socio unico (modello S2 A19).

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Come posso specificare meglio un dato o una situazione particolare non prevista nei campi della Modulistica?
Può accadere che si verifichi un caso molto particolare di variazione dell'impresa che la modulistica non prevede espressamente.
A tal fine nella parte finale delle pratiche telematiche è presente un modulo NOTE, catalogato come XX NOTE, con un campo libero nel quale l'impresa può inserire  i dati e le notizie aggiuntive da comunicare all’ufficio Registro delle Imprese che non trovano giusta collocazione all’interno dei vari moduli.
Se il riquadro NOTE non appare sufficente/idoneo si può chiamare il Contact Center 0444 994.200 o inviare una PEC  a cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
Attenzione:  non tutti gli atti o avvenimenti della vita dell'impresa vanno comunicati al Registro Imprese, ma solo ciò che è espressamente previsto dalla legge.
Il riquadro XX Note serve solo a PRECISARE meglio una comunicazione obbligatoria, non a mandare comunicazioni diverse o ulteriori.

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Posso comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza sul lavoro/responsabile antincendio della nostra impresa?
Si tratta di cariche tecniche, non iscrivibili in quanto tali al Registro imprese dove vige un principio di tipicità (si possono iscrivere solo amministratori, consiglieri, revisori, liquidatori, curatori fallimentari e procuratori nominati con procura notarile).

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Qual è l'ufficio della Camera di Commercio che riceve le Dichiarazioni Conformità Impianti (DI.CO) ai sensi DM 37/2008?

Il Responsabile tecnico dell'impresa installatrice al termine dei lavori (art. 7) rilascia al comittente la DI.CO. Dichiarazione di Conformità degli Impianti ai sensi del DM 22.01.2008 n. 37

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa installatrice trasmette la DI.CO allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune ove ha sede l'impianto (art. 11 c. 3).

Successivamente il SUE del Comune trasmette copia della DI.CO al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio competente (art. 11 c. 3) che la archivia otticamente.

La DI.CO. deve essere redatta secondo i modelli predisposta dal Ministero e presenti negli Allegati I e II al DM 37/08.

  • Allegato I - da utilizzare da parte dell'impresa installatrice
  • Allegato II - da utilizzare da parte dell'Ufficio Tecnico/Responsabile tecnico dell'impresa installatrice

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti posti al servizio degli edifici ad imprese abilitate (art. 8 c. 1).

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