Deposito del rapporto semestrale del Curatore fallimentare

Il Curatore fallimentare, ogni sei mesi successivi alla presentazione della Relazione sulle cause e circostanze del fallimento e sulla responsabilità del fallito o di altri, redige un Rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo.
Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Il comitato assume decisioni nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente (art. 41 della legge fallimentare).
Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.
Testo di Legge consultabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

Il Curatore:

  • se è nominato il Comitato dei creditori, trasmette copia della relazione semestrale al Comitato; scaduto il termine per formulare osservazioni spettante al Comitato (massimo 15  giorni), il curatore dispone di un termine di 15 giorni per depositare il rapporto e le eventuali osservazioni dei creditori presso la Cancelleria del Tribunale e in via telematica al Registro delle Imprese.
  • se non è nominato il Comitato dei creditori, deposita copia della relazione semestrale presso la Cancelleria del Tribunale; quindi trasmette la copia del rapporto in via telematica al Registro delle Imprese entro 30 giorni dal deposito in cancelleria.


Termini

É un onere ripetuto nel tempo, che va effettuato ogni sei mesi, a partire dalla presentazione della prima relazione.

Il deposito deve essere effettuato con modalità telematica al Registro Imprese utilizzando la seguente modulistica a seconda dei casi:

  • se impresa individuale, Modello I2, riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore”; data atto = data di chiusura del rapporto riepilogativo; oppure
  • se società, Modello S2, riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore;  data atto = data di chiusura del rapporto riepilogativo
  • Codice Atto: A15
  • Riquadro NOTE: inserire “frase standard”

Allegato: RELAZIONE SEMESTRALE
La relazione semestrale:

  • è copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) del documento originale informatico depositato in via telematica in cancelleria, con i relativi allegati, il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori
  • contiene la dichiarazione di conformità all’originale conservato presso pubblica amministrazione
  • è firmata digitalmente dal curatore fallimentare o da un suo delegato al deposito
  • è allegata alla domanda con codice atto A99 (Altri atti).

La relazione semestrale può essere allegata anche quale duplicato dell’originale informatico (*) depositato in via telematica in cancelleria ai sensi dell’art. 5 DPCM 13/11/2014.

(*) È il duplicato del file contenente il documento originale informatico firmato digitalmente dal curatore, pertanto con la stessa sequenza di valori binari, cd. “formato testo”/”file.

€ 10 per diritti di segreteria
imposta di bollo: esente (scrivere in Distinta ESENTE BOLLO)

1. Nel  Riquadro XX “Note”, a seconda dei casi:

a) Se è stato nominato il Comitato dei creditori:
Dichiaro che la relazione semestrale è stata trasmessa al Presidente del Comitato dei creditori il gg/mm/aaaa., che il termine assegnato per le eventuali osservazioni da parte dei creditori scadeva il gg/mm/aaaa, che tale termine è decorso senza alcuna osservazione dei creditori.

b) Se non è stato nominato il Comitato dei creditori:
Comitato dei creditori non costituito. Dichiaro che la relazione semestrale è stata depositata in cancelleria del Tribunale il gg/mm/aaaa

N.B. Il deposito della relazione semestrale del curatore va effettuato anche nell’ipotesi di assenza del comitato dei creditori; in tal caso il termine decorre dal deposito in cancelleria.

2. Dichiarazione di conformità all'originale della copia informatica(*) da inserire in fondo alla relazione semestrale:

"La/il sottoscritta/o _____________ _____________, nata/o a _____________ il ________ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione” (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

(*) È una  copia informatica di documento originale informatico, ossia una copia di contenuto identico a quello del documento da cui è tratta, ma con diversa sequenza di valori binari, cd. “formato testo”/”file.

3. Dichiarazione di conformità della copia estratta dal fascicolo informatico tenuto dal Tribunale:

"La/Il sottoscritta/o___________ _____________ , curatore del fallimento di ________________ (nome impresa), CF ______________(codice fiscale dell'impresa) , dichiara che il presente documento, estratto in copia dal fascicolo informatico tenuto dal Tribunale di ______________ , è conforme all'originale" (art. 16 bis, comma 9 bis DL 179/2012-L 221/2012)

Detta dichiarazione si pone in alternativa all'altra già in uso, che può essere utilizzata anche quando il Curatore invia una copia semplice non estratta dal fascicolo informatico del Tribunale.

Normativa

Regio Decreto 267/1942 - Legge fallimentare