Stranieri

Ai fini del lavoro autonomo e della denuncia di inizio/modifica di attività al Registro Imprese da parte di imprenditori stranieri occorre distinguere tra cittadini comunitari (o equiparati) e cittadini extracomunitari.
Infatti mentre i primi hanno un vero e proprio diritto di stabilirsi in Italia, i secondi necessitano di particolari titoli (visto e permesso di soggiorno valido) per entrare in Italia e soggiornarvi al fine di svolgere un lavoro autonomo.

Sono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza in uno dei seguenti Paesi dell'Unione Europea: AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA

Inoltre i cittadini dei seguenti Paesi: ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN, SVIZZERA e SAN MARINO,  pur non essendo cittadini comunitari, non hanno l'obbligo di visto e del permesso di soggiorno.

Sono cittadini extracomunitari tutti i rimanenti non appartenenti ai Paesi sopra elencati (compreso il Principato di Monaco).

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