Procacciatore d'affari: informazioni sui limiti all'attivitą libera-occasionale

Definizione

Il procacciatore d’affari è una figura non disciplinata da norme di legge, che si presume occasionale.

L'istanza di iscrizione come IMPRESA con questa attività è possibile solo per i beni mobili. In ogni caso la domanda sarà valutata irricevibile e, pertanto, rigettata nel caso in cui:

  • l’attività  sia esercitata in modo del tutto saltuario ed occasionale (orientativamente per non più di 30 giorni l’anno). Ciò, poiché mancherebbe – nel caso di specie – l’esercizio in modo continuativo e organizzato dell’attività imprenditoriale.
  • l’attività  sia esercitata con CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, o per più di un anno o comunque con rinnovo tacito del contratto a tempo determinato. Ciò, poiché l'esercizio continuato di procacciamento affari/clienti per beni mobili si sostanzierebbe in attività abusiva (senza requisiti) di agente di commercio.
  • l'attività sia solo collaborativa e del tutto priva di propria organizzazione (es. il procacciatore è un dipendente del mandante o utilizza l'ufficio, l'auto aziendale, i moduli standard,  ecc.. di altra impresa)  per cui non ha le caratteristiche d'impresa autonoma.

Per iscriversi al Registro Imprese come procacciatore si deve allegare una lettera d'incarico e dimostrare l'occasionalità del rapporto. Come parametri  per l'occasionalità si può fare riferimento ad una fatturazione inferiore ai € 5.000/anno e all'attività legata a un singolo affare (contratto a tempo  determinato per es.  in occasione di fiere, congressi, ecc..)  senza  continuare il rapporto con il cliente dopo aver svolto l'incarico. 

Nel caso di attività CONTINUATIVA, cioè se il contratto o lettera d’incarico non ha limiti di durata,  prevede il rinnovo tacito  e/o rinvia alle norme vigenti sul mandato o sulla mediazione,  sarà considerata attività regolamentata. 

Di conseguenza:

A) Beni mobili

L'attività di procacciamento continuato e stabile d'affari/clienti relativa a beni mobili, è soggetta ai requisiti e alle norme sugli agenti e rappresentanti di commercio (Legge 204/1985 e DM 26.10.2011). Per iniziare l'attività si deve presentare SCIA con Modello "ARC" e Mod. Antimafia.

L'eventuale avvenuta iscrizione al Registro Imprese come procacciatore (attività occasionale) NON fa da requisito per una successiva iscrizione, dopo 2 anni di attività negli ultimi 5, come agente di commercio.

B) Beni immobili

L'attività libera di procacciamento d'affari nel settore immobiliare, anche in via occasionale (max 60 gg/anno)  è VIETATA: l'attività è sempre soggetta alle norme sugli agenti d'affari in mediazione (Legge 39/1989).  Per iniziare l'attività si deve presentare SCIA con Modello requisiti  "Mediatori" o MOC (mediatore occasionale) 

Istruttoria pratiche 

Il Registro Imprese  effettua un controllo preventivo sulle lettere di incarico e in genere sulle pratiche di inizio/variazione attività,  che  per le modalità del rapporto (durata contratto, norme applicabili) sono riconducibili ad agenzia o  mediazione immobiliare/merceologica (es. attività come “ricerche di mercato”, "procacciatore", “consulenze e marketing in campo mobiliare/immobiliare", "valorizzazione immobili" ecc.). Nel caso si riscontri che  si tratta di un'attività regolamentata, la pratica sarà respinta e sarà richiesta la SCIA con i Modelli ministeriali per dichiarare i requisiti di legge ai sensi del DM 26/10/2011.

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Procacciatore d'affari- approfondimento

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