OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETĄ in vigore dal 31 ottobre 2025

NOVITA' a seguito della conversione del DL n. 159/2025 nella L. n. 198/2025 e aggiornamento della modulistica Registro Imprese con Decreto 4 dicembre 2025 della D.G. Servizi di Vigilanza del MIMIT

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' in vigore dal 31 ottobre 2025

Scadenza: 31 dicembre 2025


[COMUNICATO del 11 novembre 2025]*

*Aggiornato a seguito della conversione del DL n. 159/2025 nella L. 29 dicembre 2025, n. 198 (in G.U. 30/12/2025, n. 301)  e dell'aggiornamento della modulistica registro imprese con Decreto 4 dicembre 2025 della D.G. Servizi di Vigilanza del MIMIT

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio n. 207/2024, ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo al Registro Imprese, come già previsto per le società e per le imprese individuali (riferimenti normativi: art. 1 comma 1 lett n ter Dlgs 82/2005; art. 16, comma 6, DL n 185/2008-L n. 2/2009; art 5, DL n 179/2012-L n. 221/2012).

Con DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159, in vigore dal 31/10/2025, il Consiglio dei Ministri ha apportato (art 13, comma 3) modifiche rilevanti all’ art 5, comma 1, del DL n 179/2012, convertito con L n 221/2012. 

Il testo dell’articolo 5, comma 1, è stato così modificato:

«1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»

Considerate le modifiche introdotte dall’art 13 del DL 159/2025 (1) le indicazioni fornite in precedenza, alla luce anche delle indicazioni diffuse dal MIMIT, con note prot  43836  del 12 marzo 2025  e prot 127654 del 25 giugno 2025, sono così modificate:

 (1) L'art 13 DL n. 159/2025 è stato convertito senza modifiche in legge n. 198/2025 

Termini per la comunicazione

  • 31 dicembre 2025: TUTTI GLI AMMINISTRATORI UNICI O AMMINISTRATORI DELEGATI oppure, in mancanza di amministratori delegati, tutti i presidenti di Cda privi di amministratori delegati, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31.10.2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025;

  • quando è presentata una domanda di iscrizione nel Registro Imprese del conferimento o del rinnovo  dell'incarico di amministratore unico o amministratore delegato; se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione. 

 

In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati sono previste SANZIONI: 

Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

Soggetti OBBLIGATI

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali (SRL, SRLS, SPA, SAPA), nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.

L’obbligo si applica ai soli amministratori indicati, quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma degli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa (art 13, co. 3, DL 159/2025)

L'amministratore comunicherà al REGISTRO DELLE IMPRESE il Domicilio Digitale corrispondente al suo Codice Fiscalevalido e attivo.

Per Domicilio Digitale DD si intende  «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale» (Art 1, comma 1, lettera n-ter, del Dlgs. n. 82/2005).

NOVITA' Con Decreto Direttoriale 4 dicembre 2025 sono state aggiornate le istruzioni sulla modulistica per il Registro Imprese, relative alla compilazione dell'Intercalare P e alla "Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC (domicilio digitale dell’amministratore)".

Sono stati previsti i seguenti controlli bloccanti in fase di invio-ricezione delle domande da parte del sistema informatico del Registro delle Imprese:

«In caso di comunicazione del domicilio digitale deve essere rispettato che:

1. il domicilio digitale dell’amministratore e - per congruenza - quello di qualsiasi altro soggetto con carica nell’impresa, deve essere diverso, non solo da quello dell’impresa per la quale si sta effettuando l’adempimento, ma anche dal domicilio digitale delle altre imprese iscritte al RI

2. nel caso in cui un’impresa comunichi una variazione del proprio domicilio digitale, questo deve essere diverso da tutti i domicili digitali di soggetti che ricoprono una carica in qualsiasi impresa e sia diverso da quello delle altre imprese come previsto dalla Direttiva 27 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia (c.d. “Direttiva PEC”).»

Prima comunicazione del DD (Domicilio Digitale) dell'amministratore/liquidatore avviene inserendo l'informazione (obbligatoria dal 1° gennaio 2025) nell'apposito campo "indirizzo PEC" all'interno dell'Intercalare P del titolare di carica amministrativa/liquidatore:

a)  per cui viene comunicata al Registro Imprese:

  • l'iscrizione/conferma alla carica amministrativa oppure
  • una variazione dei suoi dati (anagrafica, domicilio, assunzione di altre cariche in aggiunta a quella amministrativa);

b) come unico dato comunicato (ONLY DD amministratore).

Pratica Registro Imprese da istruire: comunicazione del SOLO domicilio digitale dell'amministratore

Per predisporre la pratica si può utilizzare il programma DIRE o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per le istanze da inviare al Registro Imprese.

DIRE - Depositi e Istanze Registro imprese

Per presentare una nuova istanza, selezionare Nuova Pratica e, in Scegli categoria pratica, la voce Variazione.

Inserire obbligatoriamente il codice fiscale, oppure, in alternativa, il numero REA e la provincia della sede legale dell’impresa.

In Scegli Tipo Pratica selezionare:

  • Organi sociali e persone con cariche/qualifiche

    • Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa

Cliccare Salva e Prosegui

 

Nel riquadro COMUNICAZIONE PEC AMMINISTRATORI E ALTRE PERSONE IMPRESA selezionare da Azioni Comunicazione Pec per l’amministratore che comunica la propria pec.

Indicare la Data variazione che corrisponde alla data di invio della pratica e nel campo e-mail certificata (PEC) riportare i dati della pec dell’amministratore.

Cliccare Conferma e torna indietro

Ripetere la compilazione per tutti gli altri eventuali amministratori che devono comunicare la propria pec.

Cliccare Salva e Prosegui

 

In COMPLETA E ALLEGA inserire i Dati del Dichiarante e gli eventuali Allegati richiesti per il completamento della pratica, compresi quelli destinati agli Altri Enti.

Compilare il riquadro IMPORTI selezionando l’opzione prevista per l’adempimento.

La pratica si conclude in FIRMA E INVIA, con l’apposizione della firma dell’obbligato e procedendo all’invio.

 

Pratica Registro Imprese da istruire: rinnovo cariche e contestuale comunicazione del domicilio digitale dell'amministratore

Per predisporre la pratica è disponibile l'ambiente di compilazione DIRE o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per le istanze da inviare al Registro Imprese.

DIRE - Depositi e Istanze Registro imprese
Per presentare una nuova istanza, selezionare Nuova Pratica e, in Scegli categoria pratica, la voce Variazione.
Inserire obbligatoriamente il codice fiscale, oppure, in alternativa, il numero REA e la provincia della sede legale dell’impresa.

In Scegli Tipo Pratica selezionare:

  • Organi sociali e persone con cariche/qualifiche

    • Cariche e organi amministrativi

    • Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa

Cliccare Salva e Prosegui

 

Nel riquadro COMUNICAZIONE PEC AMMINISTRATORI E ALTRE PERSONE IMPRESA selezionare da Azioni Comunicazione Pec per l’amministratore che comunica la propria pec.

Indicare la Data variazione che corrisponde alla data di conferma della carica (o nuova nomina) della pratica e nel campo e-mail certificata (PEC) riportare i dati della pec dell’amministratore.

Cliccare Conferma e torna indietro

Ripetere la compilazione per tutti gli altri eventuali amministratori che devono comunicare la propria pec.

 

Nel riquadro ESTREMI ATTO indicare
Data atto: data verbale

Forma atto: scegliere tra le opzioni disponibili

 

Compilare il riquadro ORGANI AMMINISTRATIVI IN CARICA, solo se varia l’organo amministrativo in carica o se varia il numero degli amministratori presenti

Cliccare Conferma e torna indietro.

 

Nel riquadro AMMINISTRATORI selezionare da Azioni Cariche per l’amministratore da confermare e nel riquadro CARICHE selezionare da Azioni Conferma per la carica da confermare; indicare quindi la Data Notifica: se presente all'atto della nomina, indicare la data dell'atto; in caso contrario indicare la data in cui ne è venuto a conoscenza e Durata carica prevista dal verbale e cliccare Conferma e torna indietro

Ripetere l’azione per ogni componente dell’organo amministrativo confermato.

Cliccare Salva e Prosegui

 

In COMPLETA E ALLEGA inserire i Dati del Dichiarante e gli eventuali Allegati richiesti per il completamento della pratica, compresi quelli destinati agli Altri Enti.

Compilare il riquadro IMPORTI selezionando l’opzione prevista per l’adempimento.

La pratica si conclude in FIRMA E INVIA, con l’apposizione della firma dell’obbligato e procedendo all’invio.

  • a) se il DD è una delle informazioni comunicate con la domanda (che ha ad oggetto principale l'iscrizione della nomina o la variazione dei dati della persona), la domanda sconta gli importi , per imposta di bollo e diritti di segreteria, già previsti per l'adempimento principale
  • b) se il DD è l'unica informazione comunicata con la domanda (ONLY DD amministratore):

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale da parte di altri amministratori (non più obbligati) è soggetta a:

  • Società di capitali: diritti di segreteria € 30,00, imposta di bollo € 65,00

  • Società di persone: diritti di segreteria € 30,00, imposta di bollo € 59,00

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Decreto Direttoriale 4 dicembre 2025

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Comunicato Unioncamere 07.11.2025