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Certificati di Origine: domanda telematica | casi di richiesta allo sportello

Cos'è
È un documento che certifica il Paese d'origine delle merci.

 

Per chi è / Quando serve
Per le imprese e le persone che commerciano con l'estero.

Il Certificato di Origine può essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha il domicilio (se persona fisica) o ha sede legale (se impresa con personalità giuridica).

Il richiedente può ottenere il rilascio di un Certificato di Origine anche dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha un'Unità locale (sede operativa, stabilimento, filiale).

La Camera di Commercio di Vicenza è associata a INTERNATIONAL CHAMBER ASSOCIATION.

Normativa: Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 – Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero

La domanda di rilascio del Certificato di origine e dei Visti per l'estero deve essere presentata telematicamente tramite apposito programma in uso presso le Camere di Commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente.

I termini per l'evasione delle richieste telematiche dei certificati di origine e degli altri documenti per l'estero sono i seguenti:

   Con autocertificazione  Senza autocertificazione  Con più di 5 fatture di esportazione oppure
 più di 10 fornitori
 Stampa in azienda  rilascio nel giorno
della richiesta*
 rilascio il giorno successivo
alla richiesta
 rilascio dopo 2 giorni
dalla richiesta
 Stampa in Camera di
 Commercio
 consegna il giorno successivo
alla richiesta
 consegna dopo 3 giorni
dalla richiesta
 consegna dopo 4 giorni
dalla richiesta

 

* la richiesta si considera presentata nella giornata, se è inviata entro le ore 9. Per giorno si intende giorno lavorativo.

Il rilascio del Certificato di Origine allo Sportello avviene allo sportello SOLO nei seguenti casi, su appuntamento obbligatorio > PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

  • consulenza per redazione primo Certificato di Origine e altri Visti per l'estero (solo per le imprese che non hanno mai chiesto alcun Certificato di Origine)
  • richiesta Certificati di Origine da persona fisica (non impresa) o soggetto non iscritto al Registro Imprese

Presentare allo Sportello la seguente documentazione:

  • Modulo richiesta di Certificato di Origine compilato in ogni parte*
  • Fattura di esportazione
  • Richiesta Vidimazioni certificazione estero

* il modulo CARTACEO dei Certificati di Origine è predisposto da Unioncamere Nazionale, pertanto non è scaricabile dal sito internet e deve essere richiesto agli Sportelli (vedi CONTATTI).

Il modulo cartaceo è composto da:

  • 1 foglio con la scritta "ORIGINALE"
  • 3 fogli di colore giallo, con la scritta "copia"
  • 1 foglio in carta rosa, con la scritta "RICHIESTA DI RILASCIO" che è la domanda che il richiedente deve compilare

Compilazione e stampa del Certificato di Origine:

  • stampare i 5 fogli che compongono il Modulo utilizzando il file "Modulo compilabile Certificato di Origine"
  • stampare il modulo dopo aver strappato il bordo tratteggiato sulla sinistra
  • apporre due firme del legale rappresentante dell’impresa: una sul fronte e una sul retro del foglio in carta rosa
  • consegnare il Modulo compilato allo sportello il giorno dell'appuntamento.

I certificati di origine allo sportello, salvo necessità di correzioni, sono rilasciati a vista.

Casella 1: “Speditore”: indicare il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo completo dello speditore, come risulta dal Registro Imprese.
Per Speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi. Nel caso in cui lo Speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita verso il destinatario finale, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura ”per conto di” seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all’estero. Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato di origine con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale.
Si ricorda, infatti, che il conferimento di incarico a richiedere il certificato di origine deve essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita verso il Paese destinatario delle merci.
In tali casi di transazioni triangolari, è richiesta di norma l’esibizione di una copia della fattura verso il destinatario finale, salvo i casi di impedimento per riservatezza commerciale. In tale ultima circostanza farà fede la sola menzione del destinatario e degli estremi della fattura nell’atto di delega.

Casella 2: “Destinatario”: indicare il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo completo dell’acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). É possibile scrivere solo le parole “all’ordine” seguite, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto. Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure, quando la merce sia destinata direttamente in un Paese diverso da quello dell’acquirente e l’indirizzo di destinazione sia chiaramente espresso nella fattura, è consentito menzionare anche il solo destinatario finale delle merci. Qualora non sia nota la destinazione finale delle merci e venga presentata una fattura di vendita tra due soggetti nazionali (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, può essere emesso un certificato di origine con la menzione “all’ordine”, a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.

Casella 3: “Paese di origine”: indicare il nome completo del Paese di origine della merce:
a) merci di origine dell’UE: usare la dicitura “Unione Europea” seguita, se necessario, dal nome dello Stato membro. “Unione Europea” è l’unica menzione da utilizzare per i prodotti originari dell’UE; per l’indicazione degli Stati membri il Paese deve essere indicato con il nome ufficiale, ad es. Repubblica Federale tedesca.
b) merci di origine non UE o multipla: indicare il/i nome/i del/i Paese/i terzo/i.
Se le esigenze commerciali lo richiedono, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione). In questo caso si deve precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra UE.

Casella 4: “Informazioni riguardanti il trasporto”: la compilazione di questo spazio è facoltativa.
Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro...). Si raccomanda la menzione “trasporti misti” quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura “da stabilirsi”. Sul certificato di origine possono essere riportati dettagli più specifici relativi al trasporto (container, porto di destino ecc.) solo se riportati anche in fattura di vendita.

Casella 5: “Osservazioni”: questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione (ad es. buono d’ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa...). Non è ammesso l’uso di questo spazio per l’indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi. Sono ammessi in questa casella i riferimenti a documenti commerciali relativi alla spedizione che possono essere, comunque, richiesti in visione dalla Camera di Commercio.

Casella 6: “Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci”: descrizione completa delle merci, elencate per numero d’ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli..., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, sia la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari”, ecc. non sono sufficienti.
Se la casella 6 non ha spazio sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni:

  1. utilizzare più moduli di certificato di origine; ogni modulo successivo deve essere compilato in modo identico al primo formulario in tutte le caselle ad eccezione della 6), che conterrà invece la prosecuzione della lista delle merci. Sui formulari successivi al primo sarà fatto riferimento sempre al numero del primo formulario utilizzato preceduto dalla seguente citazione: “segue certificato di origine numero ________”. Il certificato di origine che ne deriva è un unico atto per il quale è richiesto un solo diritto di segreteria.
  2. designare le merci con una denominazione generica, seguita dall’indicazione “secondo fattura allegata numero ____ del _____”, che permetta in ogni caso un’identificazione chiara della natura delle merci. La fattura diverrà parte integrante del certificato, sarà timbrata e per essa sarà richiesto il pagamento del diritto di segreteria. In questo caso la fattura – oltre ai suoi elementi essenziali – non potrà contenere altre dichiarazioni (es. dual use, dichiarazione di origine preferenziale).
    In alternativa, se la fattura contiene informazioni incompatibili con il contenuto del certificato di origine, può essere allegata una “packing list” o “lista valorizzata” (documento che presenta le caratteristiche proprie di una normale fattura di vendita, in termini di descrizione del prodotto e di informazioni in esso contenute ma che non assume rilevanza fiscale). La packing list che in questo caso diventerà parte integrante del certificato di origine.

Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non sia utilizzato, è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l’inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

Casella 7: “Quantità”: indicare il peso totale dei prodotti da esportare, precisando se si tratta di pesi netti o lordi. Per consentire i controlli da parte della Camera di Commercio, è necessario che i pesi della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato di origine, siano indicati anche nella fattura di vendita.

COME COMPILARE i Punti/Paragrafi 1, 2 e 3 del Certificato di Origine

paragrafo/punto 1: totalmente di origine italiana o di altro paese dell'Unione Europea.

Attenzione! questo paragrafo riguarda soltanto i prodotti del suolo o del sottosuolo (es. prodotti agricoli)

Devono scrivere:

  1. nome del fabbricante o del fornitore della merce, partita IVA e luogo di fabbricazione.
  2. documento che prova l'origine, allegato alla pratica (es. copia della fattura di acquisto con indicazione dell'origine o dichiarazione di origine del produttore/fornitore o certificato di origine).
Se la merce è fabbricata da impresa italiana, non occorre scrivere il documento che prova l'origine
paragrafo/punto 2: merce che ha subito in Italia o in altro paese dell'Unione Europea l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale

Devono scrivere:

  1. nome, indirizzo, partita IVA dell’impresa che ha prodotto o che ha fornito la merce.
  2. documento che prova l'origine, allegato alla pratica (es. copia della fattura di acquisto con indicazione dell'origine o dichiarazione di origine del produttore/fornitore o certificato di origine).
Se la merce è prodotta da impresa italiana, non occorre scrivere il documento che prova l'origine
paragrafo/punto 3: merce estera (extra Unione Europea)

Devono scrivere:

  1. paese estero di origine della merce.
  2. documento di prova dell'origine, allegato alla pratica (es. certificato di origine o bolletta doganale)

IMPRESA PRODUTTRICE

NON deve produrre alcun documento di prova, se esporta solo merci di propria produzione, con attività di produzione che risulta dalla visura del Registro Imprese

 

IMPRESA NON PRODUTTRICE (COMMERCIANTE)

DEVE produrre, in alternativa, uno dei seguenti documenti indicando espressamente il Paese di origine della merce:

punto/paragrafo1: totalmente di origine italiana o di altro paese dell'Unione Europea

se la merce è acquistata da fabbricante italiano, non va allegato alcun documento
  • copia della fattura di acquisto
  • dichiarazione di origine del produttore/fornitore
  • scansione etichettatura "made in" accompagnata dalla autodichiarazione che collega l'etichettatura all'articolo indicato nella fattura di esportazione
  • certificato di origine rilasciato da altro paese dell'Unione Europea
  • certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da enti pubblici
  • dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori/fornitori nel quadro di accordi preferenziali
  • documenti di trasporto

punto/paragrafo 2: merce che ha subito in Italia o in altro paese dell'Unione Europea l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale

se la merce è acquistata da produttore italiano, non va allegato alcun documento

 

punto/paragrafo 3: merce estera (extra Unione Europea)

 

  • certificato di origine
  • certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da enti pubblici
  • bollette doganali
  • scansione etichettature "made in" accompagnata dalla autodichiarazione che collega l'etichettatura all'articolo indicato nella fattura di esportazione

€ 5 diritti di segreteria per ogni visto di Certificato di Origine

€ 5 diritti di segreteria per ogni copia di Certificato di Origine

€ 3 diritti di segreteria per vidimazione fatture di esportazione o altri documenti per l'estero

Il pagamento dei "diritti di segreteria" dei Certificati di Origine va effettuato esclusivamente con CREDITO/PLAFOND su conto TELEMACO.

Le spese del corriere per la consegna dei Certificati di Origine e altri documenti per l'estero sono a carico dell'impresa richiedente.

 

Annullamento del Certificato di Origine su FORMULARIO UFFICIALE
Per richiedere l'annullamento di un certificato di origine (per dati errati o da modificare), l'impresa richiedente deve restituire alla Camera di commercio il certificato originale da annullare, insieme a eventuali copie e documenti vistati, rilasciati con l'originale.

Nella richiesta di certificato di origine in sostituzione procedere come segue:

  • nelle annotazioni di CERT'O' scrivere che la richiesta sostituisce il certificato di origine da annullare (riportare numero e data)
  • allegare dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri per l'estero, con la quale è chiesto l'annullamento del certificato emesso e sono specificati i motivi per cui è chiesto. La dichiarazione va resa dal legale rappresentante/procuratore, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi

In caso di errore di stampa (es. sul formulario viene stampata una fattura) nella richiesta di certificato di origine in sostituzione procedere come segue:

  • nelle annotazioni di CERT'O' scrivere che la richiesta sostituisce il certificato di origine da annullare (riportare numero e data), a causa di errore di stampa
  • allegare scansione del cartaceo deteriorato.

Annullamento del Certificato di Origine STAMPATO SU FOGLIO BIANCO
Nella richiesta di certificato di origine in sostituzione procedere come segue:

  • nelle annotazioni di CERT'O' scrivere che la richiesta sostituisce il certificato di origine da annullare (riportare numero e data)
  • allegare dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale è chiesto l'annullamento del certificato emesso e sono specificati i motivi per cui è chiesto. La dichiarazione va resa dal legale rappresentante/procuratore, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi

Certificato di origine a posteriori
Quando è chiesto il rilascio del certificato di origine a posteriori (spedizione già avvenuta da oltre un mese) va allegata la seguente dichiarazione resa dal legale rappresentante/procuratore, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi.

Il legale rappresentante/procuratore dell'impresa dichiara:

  • di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata
  • che il certificato di origine è chiesto per il seguente motivo ------- (allegare, eventualmente, richiesta del cliente estero)
  • che la spedizione è avvenuta in data ------- oppure che non è ancora avvenuta.

Va inoltre allegata scansione della bolletta di esportazione.
Il certificato di origine sarà emesso con la menzione “rilasciato a posteriori” che compare in casella 8 (accanto al timbro della Camera di commercio).

Certificato di Origine su parziale di fattura
Quando è chiesto il rilascio del certificato di origine su una parte della merce descritta nella fattura di esportazione, la richiesta va specificata nello spazio “Annotazioni” del programma utilizzato. In questo caso si deve allegare anche una packing list per la verifica dei colli e dei pesi parziali.

Esportazione di merce che si trova all'estero
Nel caso in cui la merce si trovi in un paese estero è necessario allegare il certificato di origine rilasciato dal paese estero (extra UE) nel quale essa si trova.

Modulistica

Modulo compilabile Certificato di Origine

Tabella autodichiarazione Origine delle merci (in sostituzione dei documenti di prova dell'origine)

FAC-SIMILE di Certificato di Origine

Richiesta vidimazioni certificazione estero

Guide

Schede Export per Paese

Guida presentazione Domanda telematica Certificati di Origine - Accesso a Cert'ò

nota MiSE 62321/2019 Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e visti per l’estero

Appendice del 12/07/2021 alla nota MiSE

WorldPass - Sportello Informativo delle Camere di Commercio per l'Internazionalizzazione

Normativa

Regolamento delegato (UE) 2015/2446

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Regolamento (UE) N. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione

Comunicato ADM del 2 marzo 2022 sulle misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina

Contatti
Certificazione per l'estero
VICENZA, Via Montale 27
[pianoterra ufficio 0.12 sportello]
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12:45
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ARZIGNANO, Via Achille Papa 28
[NO Carnet ATA]
apertura al pubblico su appuntamento: da lunedì a venerdì 9-12:45
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BASSANO DEL GRAPPA, Largo Parolini 7
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