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Società in Nome Collettivo SNC

È una società di persone.

La responsabilità è illimitata e personale: tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali, anche con il loro patrimonio personale. Ogni socio che entra a far parte della società risponde delle obbligazioni note e contratte prima del suo ingresso in società, mentre la responsabilità per le obbligazioni sociali del socio cessato permane fino al giorno in cui non si verifica lo scioglimento della società.

Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci, che rispondono solidalmente ed illimitatamente con i propri beni personali.

Non è prevista una soglia minima di capitale sociale. I soci possono conferire in società denaro, beni in proprietà, crediti e prestazioni d'opera (intellettuale o manuale) a favore della società.

La società si costituisce con atto notarile redatto nella forma di atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata da iscrivere nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non necessita di alcun atto ai sensi art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Istruzioni operative per la predisposizione delle domande di iscrizione al Registro Imprese consulta Supporto Specialistico Registro Imprese

Normativa

Codice Civile, artt. 2291 e ss.