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Società in Accomandita Semplice SAS

È una società di persone.

Sono presenti due categorie di soci:

Soci accomandatari ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società; essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Il fallimento della società comporta il fallimento dei singoli soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società.

Soci accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.

Non è prevista una soglia minima di capitale sociale. I soci possono conferire in società denaro, beni in proprietà, crediti e prestazioni d'opera (intellettuale o manuale) a favore della società.

La società si costituisce con atto notarile redatto nella forma di atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata da iscrivere nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non necessita di alcun atto ai sensi art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Istruzioni operative per la predisposizione delle domande di iscrizione al Registro Imprese consulta Supporto Specialistico Registro Imprese

Normativa

Codice Civile, artt. 2313 e ss.