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Società Cooperativa

È una società di capitali.

Si caratterizza per lo scopo mutualistico: non ha scopo di lucro, ma quello di svolgere un’attività diretta ad offrire ai soci, attraverso la loro reciproca collaborazione, beni o servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.

Il capitale sociale non è determinato  in un ammontare prestabilito 8minimo o massimo); variazioni in aumento o diminuzione non comportano la modifica dello statuto sociale.

La società si costituisce con atto notarile redatto nella forma di atto pubblico da iscrivere nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

Per la costituzione è necessario che i soci siano almeno nove; il numero minimo di soci costituenti scende a tre, se i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola, possono essere soci anche le società semplici. Leggi speciali possono prevedere un numero minimo di soci costituenti per determinate categorie di società cooperative (art. 2522 cod. civ.).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non necessita di alcun atto ai sensi art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del cod. civ. 

Albo Cooperative
Tutte le società cooperative hanno l'obbligo di iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, compilando obbligatoriamente l'apposito riquadro 31 previsto nella modulistica. Il Ministero dello sviluppo economico attribuisce alla cooperativa iscritta un numero di iscrizione reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio; tale numero deve essere indicato dalla società cooperativa nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Per le successive modificazioni la società cooperativa, già iscritta all'albo nazionale, deve aggiornare le informazioni relative al codice di tipo sezione dell'albo, la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie, la forma di amministrazione e il numero di soci, a esclusione della semplice variazione del numero dei soci che viene indicata solo sul relativo riquadro del modulo B.

Non ci si rivolge direttamente all’Albo Cooperative istituito presso il M.I.S.E. ma è necessario presentare il relativo adempimento telematico al Registro Imprese, compilando un modulo S2 – codice atto A99. 

Istruzioni operative per la predisposizione delle domande di iscrizione al Registro Imprese consulta Supporto Specialistico Registro Imprese

Normativa

Codice Civile, artt. 2511 e ss.