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Società a Responsabilità Limitata SRL

SRL ordinaria
È una società di capitali.
La responsabilità è limitata: per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio; è esclusa la responsabilità diretta dei soci che hanno agito in nome e per conto della società stessa.

L'ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura pari almeno a 1 euro.
Nel caso il capitale sociale sia inferiore a euro 10.000 i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione (non sono possibili i conferimenti in natura).
Nel caso il capitale sociale sia pari o superiore a euro 10.000 al momento della costituzione è necessario versare almeno il 25% dei conferimenti.

Sono possibili i conferimenti di prestazione d'opera e per essi è sufficiente una perizia di stima fatta da un revisore contabile nominato dalle parti.

La società si costituisce con atto pubblico redatto da Notaio da iscrivere nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non necessita di alcun atto ai sensi art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

SRL Semplificata
È una società di capitali, rispondente al tipo sociale della società a responsabilità limitata.
Per le obbligazioni sociali risponde pertanto la società con il suo patrimonio; è esclusa la responsabilità diretta dei soci che hanno agito in nome e per conto della società stessa.

La SRL semplificata si distingue dalla SRL ordinaria in quanto:

  • il capitale sociale è compreso fra 1 e € 9.999,00 e deve essere interamente versato alla data della costituzione;  i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione;
  • si costituisce con atto pubblico - redatto da Notaio da iscrivere nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale - conforme al modello standard di cui al decreto del Ministro della giustizia 138/2012.

Per quanto non espressamente disciplinato (DL n. 1/2012, convertito in L n. 27/2012) si applica la disciplina generale prevista per le società a responsabilità limitata (ad esempio per la circolazione, tra vivi o a causa di morte, delle partecipazioni sociali; per le modifiche statutarie successive alla costituzione; per lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazinoe della società dal registro delle imprese).

Istruzioni operative per la predisposizione delle domande di iscrizione al Registro Imprese consulta Supporto Specialistico Registro Imprese

Srl ordinaria - Normativa

Codice Civile - artt. 2462

DL 29 novembre 2008, n. 185 - Abolizione libro soci

DL 28 giugno 2013, n. 76 - Soglia minima capitale sociale

DL 24 giugno 2014, n. 91 - obbligo nomina revisore

Srl semplificata - Normativa

Codice Civile - artt. 2463bis

DL 24 gennaio 2012, n. 1

DL 28 giugno 2013, n. 76

DM Min. Giustizia 23 giugno 2012, n. 138