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Imprese individuali

Impresa individuale: iscrizione, modifica, cancellazione al Registro Imprese

Si iscrive al Registro Imprese la persona fisica, anche se coadiuvata da collaboratori e dipendenti, che esercita un’attività economica con le caratteristiche di:

  • imprenditore commerciale individuale (non piccolo) che esercita un'attività compresa fra quelle indicate dall'art. 2195 del codice civile
  • piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 del codice civile)
  • coltivatore diretto (art. 2083 del codice civile)
  • imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all’art. 2135 del codice civile.


Iscrizione, modifica, cancellazione di Impresa individuale
L'iscrizione, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la cessazione dell'attività devono essere comunicate al Registro Imprese esclusivamente in via telematica con ComUnica Starweb

Istruzioni operative per la predisposizione delle domande di iscrizione al Registro Imprese consulta Supporto Specialistico Registro Imprese

Il titolare dell'impresa individuale può utilizzare il servizio "Pratica Semplice - Impresa Individuale" che semplifica la presentazione di iscrizione/cancellazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Il titolare dell'impresa deve però possedere la firma digitale CNS valida necessaria per firmare digitalmente le comunicazioni trasmesse telematicamente al Registro delle Imprese.

Istruzioni operative per la predisposizione della Pratica Semplice al Registro Imprese consulta Supporto Specialistico Registro Imprese

Nell'impresa individuale vi è un unico soggetto, il titolare/imprenditore, che nello svolgimento dell'attività può avvalersi dell'ausilio dei collaboratori e dipendenti. Imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata per produrre o scambiare beni o servizi. Esercitare un'attività economica significa operare per il mercato con l'obiettivo di remunerare il proprio lavoro. Il carattere della professionalità implica che l'attività debba essere svolta abitualmente o periodicamente, non occasionalmente e saltuariamente; mentre il requisito dell'organizzazione identifica la gestione la gestione e il coordinamento dei beni e delle risorse.

Responsabilità
L'imprenditore assume la responsabilità ed i rischi connessi alla gestione dell'attività economica, rispondendone con il proprio patrimonio personale. È soggetto a fallimento, salvo che non sia qualificabile come piccolo imprenditore, che l'art. 2083 cc individua in: "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

Adempimenti costitutivi

  • denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, per l'attribuzione del numero di partita IVA;
  • iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale.

Vantaggi
La semplicità di costituzione e la snellezza decisionale derivante dall'assenza di altri responsabili, infatti, l'imprenditore può decidere rapidamente e liberamente le strategie dell'impresa. Vincoli minimi, sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio, che per gli oneri amministrativi previsti. Non è obbligatoria la tenuta dei libri sociali, ma solamente di quelli prescritti dalla normativa fiscale. Per liquidare l'attività e sufficiente chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio, all'INPS e all'INAIL.

Svantaggi
L'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Quando s'inizia un'impresa è importante riflettere su tutte le fasi di vita della stessa, compresa l'eventualità della fine non programmata il fallimento dell'impresa nel caso della ditta individuale significa il fallimento anche del titolare.

IMPRESA FAMILIARE
E' una forma particolare di impresa che non ha rilevanza giuridica ai fini degli adempimenti al Registro Imprese, se non nella forma giuridica dell'impresa individuale. I componenti della famiglia prestano, come soci d'opera, la propria attività lavorativa. L'impresa familiare, pur vedendo la partecipazione di più soggetti oltre al titolare, è assoggettata quindi agli adempimenti giuridici dell'impresa individuale.

Responsabilità
La responsabilità sulle operazioni aziendali ricade esclusivamente in capo al titolare dell'impresa.

Rapporto sociale
Nell'impresa familiare possono collaborare in modo continuativo all'esercizio dell'attività, in virtù di uno specifico accordo/contratto: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (es. genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti, zii, fratelli) e gli affini entro il secondo grado (l'affinità è il rapporto che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge: genero, nuora, cognato, cognata). I familiari collaboratori hanno diritto: al mantenimento nell'ambito familiare, a partecipare agli utili (nella misura massima del 49%), ai beni con essi acquistati ad agli incrementi aziendali, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Le decisioni riguardanti l'impiego degli utili, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'attività sono adottate a maggioranza dai familiari partecipanti.

Adempimenti costitutivi

  • costituzione con scrittura privata autenticata o con atto pubblico redatto dal notaio;
  • denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.


Vantaggi
È possibile far partecipare i propri familiari all'attività di impresa, senza dover costituire una società, e ripartire il reddito e i relativi oneri fiscali fra più persone. La costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici.

Svantaggi
Il carico di responsabilità grava sul titolare dell'impresa, che ne risponde illimitatamente con i propri beni personali. L'impresa familiare necessita di un atto costitutivo per il suo avvio.

Collaboratori
Il Ministero del Lavoro, con Lettera Circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 specifica la nozione di occasionalità della prestazione dei collaboratori familiari nei diversi settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, legandola al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore (720 ore nel corso dell’anno solare) ed individuando quelle situazioni nei quali tali collaboratori risultino già titolari di un altro rapporto di lavoro, siano pensionati ovvero non svolgano tali attività in maniera prevalente o continuativa.

IMPRESA CONIUGALE
Una forma particolare di impresa familiare è l'impresa coniugale: viene costituita dopo il matrimonio ed è gestita comunemente da entrambi i coniugi. I creditori dell'impresa possono rivalersi su tutti i beni della comunione, anche se estranei all'azienda. Possono, inoltre, soddisfare le loro ragioni creditorie sul patrimonio personale di ciascun coniuge, nel caso in cui i beni della comunione non siano sufficienti a coprire il debito. Il coniuge partecipa agli utili fino ad un importo massimo del 49%.

Dal 2005 in Italia è operante la definizione europea delle Microimprese, piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

Secondo l’art. 1 della raccomandazione 2003/361/CE la definizione di impresa è ampia: “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”.

Nel successivo art. 2 vengono definite le ”soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese”.

categoria delle piccole medie imprese (PMI) costituita da imprese che:
a) occupano meno di 250 persone
b) hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro oppure ha un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

categoria delle piccole imprese costituita da imprese che:
a) occupano meno di 50 persone
b) hanno un fatturato annuo o un totale bilancio annuo che non supera i 10 milioni di euro.

categoria delle microimprese costituita da imprese che:
a) occupano meno di 10 persone,
b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio che non supera i 2 milioni di euro.

Le definizioni suindicate sono rilevanti ai fini dell'individuazione dei potenziali beneficiari di provvedimenti agevolativi.