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Come mantenere i requisiti professionali

Il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio è stato soppresso dal D. lgs. 59/2010.

Dal 1 gennaio 2020 l'iscrizione al Ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio,  salvo la  qualifica sia stata iscritta anche al REA/Registro Imprese, non è più, di per sè, requisito valido per iniziare l'attività. 

Cosa fare in caso di cessazione dell'attività e/o qualifica di agente iscritto al REA/Registro Imprese 

Dopo 90 giorni dalla cessazionedell'attività  di agente al Registro Imprese  (n.b.: vale la data dichiarata di cessazione dell'attività non la data di cancellazione della posizione) IL REQUISITO ABILITANTE EX RUOLO  CESSA (ciò vale in particolare per il requisito lavorativo: vedere le scadenze in dettaglio nel paragrafo successivo).

L'agente, per mantenere il vecchio requisito, può inviare una pratica telematica al Registro Imprese entro 90 gg.  con cui in alternativa:

  • apre una POSIZIONE REA persona fisica come agente di commercio (non impresa)  soggetta a pagamento di diritto annuale. L'iscrizione REA Persona Fisica serve solo per mantenere la qualifica,  non attiva i codici ATECO e non permette di svolgere l'attività di agente, neppure in via occasionale. N.B.: Se cessa l'impresa  individuale non è possibile, per ragioni tecniche,  "trasformarla" in una posizione REA-persona fisica. E' necessario fare due pratiche: 1) cessazione impresa 2) apertura di posizione REA P.F. (usare il riquadro "Note" per inserire il requisito lavorativo dato dall'impresa precedente: c.f., rea, p.iva)
  • apre una nuova POSIZIONE REA d'impresa con attività di agente di commercio.  

In sintesi 

  • Chi cessando l'attività, mantiene i requisiti (ci sono varie possibilità: avviare un lavoro dipendente nelle vendite o un'altra impresa come agente, oppure avere il titolo idoneo o il corso abilitante) può sempre presentare la pratica SCIA, dichiarandoli con Modello ARC  al Registro Imprese e NON deve fare la pratica REA-persona fisica. 
  • Chi cessando l'attività, perde il requisito lavorativo,  se vuole riservarsi la possibilità di divenire nuovamente agente,  deve fare la pratica REA-persona fisica entro 90 gg. o entro il termine stabilito dalla legge (vedere le scadenze nel paragrafo successivo).
  • ex Agenti con TITOLO DI STUDIO idoneo o  CORSO, questi requisiti non scadono mai , sono sempre VALIDI
  • ex Agenti che mantengono un'attività di commercio/settore vendite, in forma autonoma o dipendente: il requisito lavorativo resta valido fino a che l'impresa o il contratto restano attivi; dopo valgono le regole generali.
  • ex Agenti cessati dal Registro Imprese dopo almeno 2 anni di attività come agente o nel settore vendite: il requisito lavorativo resta valido per 3 anni dalla cessazione dell'attività di agente (sono richiesti 2 anni di attività negli ultimi 5  rispetto alla data della SCIA); se hanno operato per meno di due anni, valgono le regole generali.

 Gli agenti in possesso di almeno UNO dei requisiti vigenti (titolo idoneo, corso abilitante o attività dipendente/d'impresa nel settore commercio/vendite) non aprono la posizione REA-persona fisica, perchè possono dichiarare nella SCIA (Mod. ARC) il requisito. 

L'agente di commercio  iscritto al Ruolo Agenti di commercio e cessato come agente dal Registro Imprese, senza aver aggiornato entro il 2019 i dati del Ruolo nel REA-Registro Imprese come previsto dal DM 26.10.2011,  è decaduto dal requisito ex Ruolo.  Deve  certificare nella SCIA, con il Modello ARC,  il possesso dei requisiti ATTUALI, cioè deve avere: titolo idoneo, corso abilitante riconosciuto dalla Regione o almeno 2 anni negli ultimi 5 di lavoro nelle vendite autonomo o dipendente (vedere le tabelle pubblicate) 

Casi particolari per il solo requisito lavorativo ex Ruolo:   

  • Se l'agente cessato, vuole avviare (o far parte di) una SOCIETA' con attività diversa da commercio/vendite (es. servizi, agenzia di viaggi)  non valida come requisito lavorativo per l'agente, per mantenere il requisito ex Ruolo deve  iscriverlo entro 90 giorni dalla cessazione aprendo una AUTONOMA posizione REA -persona fisica (usare il riquadro "Note" per inserire il requisito lavorativo dato dall'impresa precedente: c.f., rea, p.iva).
  • Se l'agente cessato apre  un'IMPRESA INDIVIDUALE  con attività diversa da commercio/venditeper l'univocità del numero REA,  per mantenere il requisito ex Ruolo deve  iscriverlo entro 90 giorni dalla cessazione nella sezione REA dell'impresa, sotto la sua persona (usare il riquadro "Note" per inserire il requisito lavorativo dato dall'impresa precedente: c.f., rea, p.iva).

Le posizioni cancellate dal Ruolo Agenti di commercio e le posizioni REA/Registro Imprese non aggiornate/iscritte con la procedura prevista dal DM 26.10.2011(Scia e Mod. ARC)  non sono mai valide come requisito.

L'agente può chiedere all'ufficio SUAP (vedi contatti) di verificare eventuali casi particolari di mancato o parziale aggiornamento.
 
L'agente può anche richiedere allo sportello di verificare la sua iscrizione al REA/Registro Imprese con la visura dell'impresa o con la visura "Albi" per i ruoli.
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