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Come mantenere i requisiti professionali

Il Ruolo Agenti d'affari in mediazione è soppresso e, di per sè, non ha più valore come requisito dal 1° gennaio 2020.

Il requisito ex Ruolo non va più dichiarato con la SCIA nel Modello "Mediatori"; adesso  si devono dichiarare i requisiti professionali vigenti previsti dalla Legge 39/89 

I requisiti professionali vigenti (diploma di scuola secondaria superiore, superamento di corso ed esame camerale post 2001) non scadono, per cui se il mediatore che li possiede cessa temporanemente l'attività,  basterà che li dichiari nella successiva pratica SCIA con il Modello "Mediatori".

 

 

 

A) Mediatori con VALIDI requisiti professionali (diploma di scuola secondaria, superamento di corso ed esame abilitante fatto dal 2001 in avanti)  che cessano l'attività al Registro Imprese

Il requisito dell'esame non scade. Non serve aprire la posizione REA-persona fisica per mantenere il requisito; per iniziare l'attività di mediazione devono inviare la pratica telematica SCIA e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

B) Mediatori ex Ruolo SENZA gli attuali  requisiti professionali (diploma di scuola secondaria, superamento di corso ed esame abilitante dal 2001 in avanti) iscritti al Registro Imprese che cessano l'attività

Gli agenti con impresa individuale che vogliono conservare la possibilità di riattivarsi in futuro, entro 90 giorni dalla pratica di cessazione dell'attività di mediazione (n.b.: vale la data dichiarata di cessazione dell'attività non la data di cancellazione della posizione REA) devono inviare una nuova pratica al Registro Imprese (non è possibile fare tutto in un unico adempimento) per iscriversi nella sezione REA-persone fisiche del Registro Imprese al solo fine del mantenimento SENZA TERMINE del vecchio requisito abilitante dato dall'iscrizione al soppresso Ruolo. L'iscrizione comporta il pagamento del diritto annuale, mantiene il requisito dell'ex ruolo, ma non permette di svolgere l'attività, neppure in forma occasionale

CASI PARTICOLARI

  1. IMPRESA INDIVIDUALE: se il soggetto ex iscritto al Ruolo e  privo dei requisiti vigenti, dopo la cessazione dell'impresa di mediazione, vuole avviare o  ha già iscritto un'altra impresa individuale con una diversa attività (es. commercio), per mantenere il requisito deve  iscriversi al suo interno anche con posizione REA-persona fisica. Infatti, per l'univocità del numero REA dell'impresa individuale, il requisito sarà inserito nel REA della stessa impresa individuale, sotto i dati della persona.
  2. SOCIETA' :  se  il soggetto ex iscritto al Ruolo e privo dei requisiti vigenti cessa da una carica sociale di legale rappresentante o amministratore in un'agenzia immobiliare, per fare altre attività o per non fare più nessuna attività, per mantenere il requisito deve iscrivere con pratica AUTONOMA la personale posizione REA-persona fisica.

Per ulteriori informazioni vedi la Circolare n. 3662/C del MiSE scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

Le imprese di mediazione iscritte al Registro Imprese prive di requisiti sono soggette alla sanzione dell'INIBIZIONE DELL'ATTIVITA' con provvedimento del Conservatore (art. 10 DM  26.10.2011 e art. 19 comma 3 L. 241/1990).

Le imprese inibite possono trasmettere una pratica telematica SCIA con le  dichiarazioni di possesso dei requisiti attuali, contenute nel Mod. Mediatori e Antimafia per la riattivazione.

Le imprese che si cancellano dal Registro Imprese o in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, salvo ne sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività di mediazione, sono ESCLUSE dall'obbligo di aggiornamento.

Esempio A
Il mediatore  cessa l'attività e ha il requisito VALIDO attuale (diploma, corso ed esame) =  non deve fare nessuna pratica o adempimento al Registro Imprese per "mantenere il requisito" (l'esame resta sempre valido - se è quello post riforma del 2001) basta dichiarare il possesso del requisito quando si presenta la nuova pratica scia di inizio attività.

Esempio B
Il mediatore  cessa l'attività ed è un vecchio iscritto all'ex Ruolo, NON ha il requisito attuale (diploma, corso ed esame)  ma solo per es. un vecchio titolo di studio idoneo = quando cessa l'attività, se si riserva di riprenderla dopo i 90 gg concessi dalla normativa per comunicare liberamente  le modifiche di forma d'impresa al Registro Imprese, deve fare entro 90 gg  l'iscrizione al Registro Imprese come posizione REA-persona fisica, al fine di mantenere il vecchio requisito, che se no decade.
 
Esempio C
Il mediatore  cessa l'attività ed è un vecchio iscritto all'ex Ruolo, NON ha il requisito attuale (diploma, corso ed esame)  ma solo per es. un vecchio titolo di studio idoneo = quando cessa l'attività, se vuole riprenderla entro i 90 gg concessi dalla normativa per comunicare liberamente  le modifiche di forma d'impresa al Registro Imprese, non deve fare iscrizione al Registro Imprese come posizione REA-persona fisica, perchè il vecchio requisito resta valido per 90 giorni.

Normativa

Circolare n. 3662/C del Ministero dello Sviluppo Economico

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