Le attività di:
sono soggette obbligatoriamente al possesso dei requisiti morali e professionali e ad altri adempimenti comuni stabiliti dai Decreti Ministeriali del 26.10.2011 scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Dal 28 giugno 2022 è possibile compilare nel programma DIRE i modelli ministeriali OBBLIGATORI relativi a Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi
I Modelli sono accessibili con le apposite voci Direttiva servizi e Verifica dinamica dei requisiti nella compilazione degli adempimenti.
Per queste attività NON va compilato (non è attivo) il percorso SUAP sul Portale wwww.impresainungiorno.gov.it
Soppressione Ruoli (agenti e rappresentanti commercio, agenti d'affari in mediazione, mediatori marittimi ed Elenco autorizzato degli spedizionieri)
Le iscrizioni ai Ruoli e/o elenchi abilitanti sono soppresse: il DM 26 ottobre 2011 le ha sostituite con l'iscrizione dell'impresa o della qualifica della persona fisica nella sezione REA (Repertorio Economico Amministrativo) del Registro Imprese.
Dal 1° gennaio 2020 l'agente e rappresentante di commercio, l'agente d'affari in mediazione e lo spedizioniere deve:
Tassa di Concessione Governativa TCG non dovuta
L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito, ha stabilito che "la tassa di concessione governativa di cui all'art. 22, punto 8, della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 (pari a € 168,00) NON è dovuta in caso di presentazione al registro delle imprese di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) perché il presupposto per il suo pagamento non sorge quando dalla SCIA stessa non scaturisca alcuna iscrizione in un albo elenco o registro che risulti abilitante per l'esercizio dell'attività".
La Camera di Commercio recepisce quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate e non chiede il versamento della TCG per iniziare le attività suddette.
La Camera di Commercio di Vicenza effettua periodicamente la "revisione dinamica" delle imprese per la verifica dei requisiti morali e professionali (compresa l'assenza di incompatibilità) per le attività di:
Le imprese e le persone interessate alla revisione dinamica, previo invito via PEC, devono presentare le pratiche di revisione
Il modello C47 "Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo" è PDF editabile e può essere firmato digitalmente dal richiedente e allegato alla pratica telematica o stampato e sottoscritto con firma autografa, per poi essere scannerizzato e firmato digitalmente dall'intermediario.
► Avviso PEC: Nel caso l'impresa non riceva la comunicazione di revisione, si invita a verificare nel sito camerale gli elenchi delle imprese in revisione e la validità della PEC comunicata al Registro Imprese. Nel caso l'impresa sia priva di PEC o abbia una PEC invalida, non è possibile l'invio della pratica di revisione.
Nel caso l'impresa riceva per errore l'invito alla revisione (ad es. per intervenuta modifica/cessazione/trasferimento dell'attività) contattare l'Ufficio per una verifica, vedi Contatti. L'impresa obbligata, se risulta esclusa per errore (es. per codice ateco diverso) dall'elenco estratto delle revisionabili, può comunuqe mandare la revisione.
Sanzioni
Le imprese non aggiornate o non revisionate subiscono l'inibizione dell'attività con provvedimento del Conservatore, iscritto nella posizione REA dell'impresa. L'impresa che ha subito l'inibizione dell'attività, per tornare attiva dovrà inviare la pratica SCIA al Registro Imprese, dichiarando di possedere i requisiti morali e professionali.
Per i dettagli del procedimento sulla revisione dinamica consultare le pagine dedicate alle rispettive attività.
I Decreti ministeriali 26 ottobre 2011 prevedono che in ogni caso di variazione dell'attività bisogna presentare SCIA con il Modello Ministeriale (e mod. Antimafia) per attivare la nuova sede operativa o unità locale e dichiarare o confermare il possesso dei requisiti da parte dei titolari, amministratori o preposti.
In caso di trasferimento sede senza variazioni di attività e di persone o di variazioni cariche tra soci già iscritti nell'impresa e abilitati il Modello ministeriale è facoltativo; vedere le relative istruzioni nelle schede SARI
I soggetti che cessano temporaneamente di svolgere l'attività, per mantenere il VECCHIO requisito dell'ex Ruolo, DEVONO CHIEDERE al Registro Imprese, entro 90 giorni a pena di decadenza, con pratica telematica l' «Iscrizione nell'apposita sezione REA -persona fisica» (Modello Requisiti).
Agenti e mediatori devono restituire la tessera di riconoscimento camerale (badge), se ne sono in possesso.
NB: l'apertura di posizione REA-persona fisica non permette di svolgere l'attività regolamentata, neppure in via occasionale.
Per la pratica di cessazione definitiva dell'attività regolamentata o della posizione REA è facoltativo il Modulo Requisiti ed è ammesso il Modulo "Procura".
Queste figure NON sono disciplinate dai DM 26 ottobre 2011, ma dalle rispettive discipline speciali (vedasi parere Mise in fondo alla pagina)
AGENTE assicurativo è l'intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Sono BROKER o Mediatori di assicurazione/di riassicurazione gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Sono PRODUTTORI Diretti di affari assicurativi sono coloro che, anche in via sussidiaria, rispetto all'attività principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita, infortuni e malattia per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione; operano senza obblighi di orario e di risultato solo per l'impresa medesima.
In ogni caso, occorre allegare alla pratica telematica di inizio attività copia del mandato sottoscritto dal mandante e dall'agente.
La figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (così ridenominato dall’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo di “promotore finanziario”), è attualmente definita dall'art. 31, c. 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
Adempimenti comuni e semplificazioni
Elenco codici ATECO ex Albi e Ruoli
Decreto 26 ottobre 2011 (agenti di commercio)
Decreto 26 ottobre 2011 (spedizionieri)
Pareri del Ministero dello Sviluppo economico: Agenti in attività finanziaria e collaboratori