COS'ÈL'istituto del ravvedimento operoso consiste nella possibilità offerta al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse, usufruendo di una congrua riduzione delle sanzioni. Per quanto attiene al diritto annuale può riguardare le violazioni legate a omesso o tardivo pagamento del tributo (Circolare MAP n. 3567 del 16/10/2003 applicazione ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale).
INTERESSI LEGALIanno 2010 interessi 1%
anno 2011 interessi 1,5%
anno 2012 interessi 2,5%
CONDIZIONI PER APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSOa) regolarizzazione spontanea (è indispensabile infatti che non vi sia già un provvedimento di accertamento della violazione da parte dell'ente creditore)
b) assolvimento del debito tributario per l'intero importo e contestualmente al versamento del:
- tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore)
- sanzione ridotta
- interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
TERMINEIl termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è
entro UN ANNO dalla commissione della violazione.
MISURA DELLA SANZIONE (dal 1 febbraio 2011)La sanzione è ridotta a:
-
1/12 del minimo nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito
entro 30 giorni dalla commissione della violazione.
Pertanto nel caso di regolarizzazione del diritto annuale, la sanzione ammonta a 2,5% del tributo (per violazioni commesse fino al 31/01/2011) o al 3% del tributo (per violazioni commessse dal 1/02/2011)
-
1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito
entro 1 anno dalla commissione della violazione.
Pertanto nel caso di regolarizzazione del diritto annuale, la sanzione ammonta al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31/01/2011) o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 1/02/2011).
NB: La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto (
esempio: se il diritto annuale 2010 doveva essere versato entro il 16/06/2010 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova imprese o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungendo 30 giorni alla data di protocollo della domanda si ottiene la data di violazione).
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso di interesse legale annuo con maturazione giornaliera (dal giorno della commissione della violazione al giorno di regolarizzazione).
A decorrere dal 1.1.2011 il tasso legale è pari al 1,5% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2010).
A decorrere dal 1.1.2012 il tasso legale sarà pari al 2,5% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2010).
MODALITÀ VERSAMENTOIl versamento del diritto annuale, della sanzione e dei relativi interessi deve avvenire con MODELLO F24 inviato telematicamente, compilando la:
- SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
- codice ente/codice comune: VI (o sigla della provincia della Camera di Commercio per la quale si deve effettuare il versamento - compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)
- codici tributo:
3850 per il diritto annuale
3851 per gli interessi
3852 per le sanzioni - anno di riferimento: anno per il quale si intende effettuare la regolarizzazione
- importi a debito versati: gli importi dovuti
.
Per effettuare il conteggio del dovuto si può utilizzare il foglio di calcolo apposito.