Come comunicare l'indirizzo PEC di una società al Registro ImpreseCos'è la PEC con valore legale? La Posta Elettronica Certificata (detta anche "posta certificata" o "PEC") è un sistema di posta elettronica standard a cui si aggiungono le caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione con un'efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.
Integrità del messaggioL'utilizzo dei servizi di posta certificata avviene esclusivamente utilizzando protocolli sicuri, in modo da evitare qualsiasi manomissione del messaggio e degli eventuali allegati da parte di terzi. Le comunicazioni sono protette perchè crittografate e firmate digitalmente.
Certificazione dell'invioQuando si invia un messaggio da una casella PEC si riceve dal proprio provider di posta certificata una ricevuta di accettazione che attesta la data e l'ora della spedizione e i destinatari.
Certificazione della consegnaIl provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna. Anche in questo caso si tratta di un messaggio e-mail che attesta:
- la consegna con l'indicazione della data e ora
- contenuto consegnato.
Valore legaleAlla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione e anche del contenuto del messaggio inviato.
Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi.
La trasmissione viene considerata "posta certificata" solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a Gestori diversi.
Se una delle caselle coinvolte nella trasmissione non è una casella PEC il sistema potrà fornire la ricevuta di accettazione (invio) proveniente dal Gestore del mittente, ma non la ricevuta di avvenuta consegna.
Ambiti di applicazione della PECLa PEC permette di sostituire la raccomandata A.R. e la notificazione a mezzo posta tradizionale nei rapporti ufficiali con soggetti che dispongono di posta certificata e per l'inoltro di comunicazioni che attestino l'invio, ma non richiedono la certificazione della consegna, ad esempio le fatture, nei confronti di soggetti che sono titolare di una casella di posta elettronica "non certificata".
Qualche esempio di utilizzo della PEC- trasmissione di documenti alle Pubbliche Amministrazioni
- invio ordini, contratti, fatture
- convocazione Consigli, Assemblee, Giunte
- inoltro di circolari, direttive
- gestione gare d'appalto...
Come attivare la casella PECPer attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori, iscritti nell'Elenco pubblico dei gestori, tenuto dal CNIPA.
L'utente interessato deve rivolgersi direttamente ad uno dei gestori, consultando
DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione - Elenco Certificatori accreditatiFino a settembre 2009 l'Ufficio Servizi Informatici della Camera di Commercio di Vicenza forniva la PEC di Infocert, uno dei gestori autorizzati. Ora, per rispettare gli indirizzi delle autorità di regolazione del mercato, le Camere di Comercio
non possono più fornire questo servizio.
Soggetti che devono dotarsi di casella PECL'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009 sancisce che:
- Le società di nuova costituzione sono tenute a indicare nella domanda di iscrizione al registro imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC*.
- Le società costituite prima del 29/01/2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione) hanno l’obbligo di comunicare al Registro Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC della società.
COME COMUNICARE L'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO IMPRESE
- tempi: entro tre anni (29 novembre 2011)
- soggetto obbligato: un amministratore
- modello: S2 compilato al riquadro 5 – codice atto A99
- modello NOTE: specificare che trattasi della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC
- bollo: euro 0,00
- diritti di segreteria: euro 0,00
L'iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
- I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata* entro un anno.
Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili in via telematica attraverso apposito elenco curato dai relativi Ordini o Collegi.
- Le amministrazioni pubbliche devono istituire una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo e darne comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
*(o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse)
Casella PEC della Cammera di Commercio di Vicenza:
cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it_______________________________________________
Normativa sulla PEC
Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", art. 34
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185" (GU n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14)
DLgs 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale
Circolare CNIPA CR/49 del 24 novembre 2005 "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata" (GU del 5 dicembre 2005, n. 283)
Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 "Regole tecniche per la formazioni, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (GU del 14 novembre 2005, n. 265)
D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", in particolare artt. 47,48, 54 comma 1 lettera d)(GU del 16 maggio 2005, n. 93)
DPR del 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" (GU del 28 aprile 2005, n. 97)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
"Piano di e-Government 2012" del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
DPCM 31 ottobre 2000 istitutivo dell'Indice delle pubbliche amminsitrazioni e delle Aree Organizzative omogenee accessibile da:
www.indicepa.gov.it
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"