Legge Regionale 15/2010 nuove procedure per iscrizione delle imprese artigianeI principi ispiratori della nuova normativa si possono ricondurre ai seguenti:
a) semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, b) rafforzamento delle forme di controllo successivo, c) semplificazione delle CPA e CRA con riduzione della composizione numerica, d) istituzione delle Agenzie per le imprese artigiane, e) valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati livelli qualitativi (eccellenza artigiana).
Si ritiene pertanto utile indicare di seguito le principali novità introdotte:
Tutela dell’artigianatoL’articolo 3 della LR 15/2010 (che modifica l’art. 5 della LR 67) attribuisce alle Camere di Commercio le competenze in materia di tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, mentre permangono in capo alla Regione la titolarità dell’Albo stesso e le funzioni di coordinamento. Ciò significa che la Regione dovrà predisporre una nuova Convenzione con Unioncamere al fine di definire le modalità di tenuta dell’AIA e quelle di accesso ai dati da parte della Regione medesima.
Si conferma la definizione di imprenditore artigiano.
E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Albo Imprese Artigiane AIAÈ un Albo provinciale tenuto dalla Camera di Commercio, al quale si devono iscrivere tutte le imprese artigiane.
L'impresa artigianaE' artigiana l'impresa che esercita l'attività di:
- produzione di beni
- prestazione di servizi
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime e di somministrazione di alimenti o bevande salvo il caso che siano solo strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
Chi si iscrive- Impresa individuale
- SNC purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
- SAS purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nall’Albo. Per le SAS è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo
- SRL con unico socio
- SRL Pluripersonale (
iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci partecipi al lavoro e che possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società.
- Società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.
- Consorzi e Società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in apposita sezione separata.
Imprese ESCLUSE dall’Albo Imprese ArtigianeNON DEVONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società di capitali (SpA, SapA), anche se effettuano attività artigianale.
NON POSSONO iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società che svolgono attività agricole e attività di prestazioni commerciali, quelle che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non si tratti di imprese con attività artigiana prevalente nelle quali queste attività siano solamente strumentali ed accessorie all'attività artigianale principale.
Requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo Imprese ArtigianeI requisiti che consentono di considerare artigiana un'impresa sono i seguenti:
- partecipazione personale e professionale del titolare o dei soci all'attività artigiana
- autonomia imprenditoriale nello svolgimento dell'attività, riscontrabile dalle attrezzature possedute e dalla pluralità di committenti
- attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa
- limiti dimensionali dell'impresa, che riguardano il numero massimo di addetti tra dipendenti, soci e familiari coadiuvanti.
Numero massimo di addetti (personale dipendente o soci) dell'impresa artigiana (art. 4 L. 443/85)
- impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9
- impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
- autotrasportatori: 8 dipendenti
- imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa.
Ai fini dei limiti dimensionali, non vengono calcolati:
- apprendisti passati in qualifica (per un periodo di due anni)
- lavoratori a domicilio (sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa)
- lavoratori interinali
- collaboratori coordinati e continuativi
- invalidi
- titolare di impresa individuale
- uno tra i soci professionalmente partecipanti
- lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Superamento dei limiti dimensionaliSe l’impresa artigiana supera i limiti dimensionali per più del 20% e per più di 3 mesi all’anno, perde i requisiti previsti dalla legge.
Sede dell’impresa artigianaSi iscrivono le imprese individuali e le societa’ artigiane che abbiano la SEDE OPERATIVA nella provincia di Vicenza.
Esercizio dell’attivitàL’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa. Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, di parenti entro il 3° grado, di affini entro il 2° grado.
Se si avvale di personale dipendente, il personale deve sempre essere personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare.
Quali sono gli effetti dell’iscrizione obbligatoria all’Albo delle Imprese ArtigianeIn presenza dei presupposti di legge, l’iscrizione all’Albo
è obbligatoria, con esclusione delle SRL Pluripersonali. L’iscrizioneall’Albo
è costitutiva ed è la condizione di legge per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. L’impresa viene annotata nella Sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica d’impresa artigiana. L’iscrizione del titolare, dei soci partecipanti e dei collaboratori familiari del titolare viene trasmessa agli elenchi previdenziali e assistenziali dell’INPS.
Quali sono le incompatibilitàOltre ai casi particolari in tema di società, valgono alcune regole generali. L’attività svolta nell’impresa artigiana deve sempre essere prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, pertanto:
- l’imprenditore ed i soci partecipanti non possono essere titolari o soci partecipanti di più imprese artigiane. L’imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario uguale o superiore al part-time al 50%.
Attività per le quali sono richiesti titoli abilitativi- acconciatore - estetista
Dichiarazione Inizio Attività DIA presentata in Comune. - tassista - autonoleggio con conducente - attività di trasporto persone con autovettura
autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune. - attività para-sanitarie (odontotecnico, ottico, ortopedico meccanico)
specifico diploma. - autotrasporto merci conto terzi
fotocopia della patente di guida, fotocopia del libretto di circolazione per uso di terzi, iscrizione Albo Autotrasportatori presso la Provincia di Vicenza. - soccorso stradale
fotocopia del libretto di circolazione con relativa annotazione che attesti che il mezzo è adibito al soccorso stradale. - trasporto alunni
fotocopia delibera comunale di affidamento del servizio in appalto. - molini e panifici
molini: licenza di macinazione.
panifici: Dichiarazione Inizio Attività DIA presentata al Comune. - autoscuola (con esclusione dello svolgimento di pratiche auto)
fotocopia autorizzazione rilasciata dalla Provincia. - trasporto funebre
autorizzazione rilasciata dal Comune e fotocopia del libretto di circolazione del mezzo con relativa annotazione per il trasporto.
Chi attribuisce la qualifica di impresa artigianaCompletamente nuovo è l’articolo 6 della LR 67/1987 che innova radicalmente la procedura di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, sostituendo il procedimento su domanda dell’interessato con la Comunicazione che attesta il possesso dei requisiti di artigianalità (soggettivi e d oggettivi), da effettuarsi esclusivamente per via telematica.
La procedura viene coordinata con la
Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa ComUnica prevedendo espressamente che tale comunicazione, trasmessa alla CPA, equivalga alla comunicazione introdotta con la nuova normativa.
Natura giuridica dell'iscrizioneL’iscrizione all’Albo rappresenta l’elemento necessario ed indispensabile per l’attribuzione all’impresa della qualifica artigiana.
A chi ricorrere in caso di diniego di iscrizioneSe la CPA respinge la domanda di iscrizione, di modifica o di cancellazione dall’Albo, il soggetto interessato può presentare ricorso alla Commissione Regionale per l’Artigianato CRA – Corso del Popolo, 14 – 30172 Mestre-Venezia, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione del rigetto della domanda.
Come comportarsi nel caso di attività miste o promiscuePer le attività miste o promiscue (artigianali e commerciali) svolte dall’impresa, l’attribuzione della qualifica artigiana è riconosciuta solamente nel caso in cui l’attività artigiana sia prevalente rispetto all’altra attività.
Iscrizione, modifica, cancellazione AIA con ComUnicaPer le imprese artigiane ComUnica è obbligatoria dal 24 MARZO 2010.
Da questa data l'Ufficio Artigianato della Camera di Commercio di Vicenza, via Fermi 138 [zona Pomari] NON RICEVE più alcuna domanda/denuncia di iscrizione/modifica/cancellazione di impresa artigiana in formato cartaceo.
La novità è stata introdotta dalla LR n. 15 del 4.3.2010 (BUR Regione Veneto del 9.3.2010), che modifica significativamente la LR 31.12.1987 n. 67, "disciplina dell'artigianato".
Chi è sprovvisto di firma digitale può delegare il procuratore speciale / intermediario utilizzando il Modulo "Procura speciale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" delle IMPRESE ARTIGIANE.
Controllo successivo delle CPAAltra novità contenuta nel nuovo art. 6 della LR 67/1987 è il controllo successivo all’iscrizione all’Albo da parte della CPA, la quale dovrà valutare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, (solo) qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al Comune.
Pertanto, il controllo delle CPA avverrà dopo l’iscrizione e non potranno più essere richiesti sistematicamente accertamenti ai Comuni, ma solo in caso di reale necessità.
Le CPA potranno cancellare d’ufficio l’impresa entro novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salva la sospensione per non più di trenta giorni, in caso di motivate esigenze istruttorie.
Anche il nuovo istituto del controllo successivo sarà oggetto di confronto tra la Regione e le CPA, al fine di definirne puntualmente le modalità operative.
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Normativa di riferimento
L. 443/85; LR 67/87; LR 40/96; L. 57/2001; LR 15/2010 nuove procedure di iscrizione per le imprese artigiane