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Utilizzo nelle dichiarazioni di codici EORI rilasciati da altri Stati Membri
Comunicazione urgente
Prot. n. 94399
Roma, 7 luglio 2009 Dal 1° luglio 2009 è stato avviato Il sistema comunitario EORI, per la registrazione e l’identificazione degli operatori economici. A partire dalla medesima data è divenuta obbligatoria l’indicazione nelle dichiarazioni doganali del codice EORI, in luogo di codici identificativi in precedenza utilizzati, nonché la validazione di tale codice sul database comunitario. L’Agenzia delle Dogane ha provveduto ad attribuire automaticamente un codice EORI ai soggetti stabiliti in Italia consentendo loro di operare immediatamente secondo le nuove regole comunitarie. A partire dal 1° luglio scorso si è constatato che talune dichiarazioni doganali, nelle quali è indicato un codice EORI attribuito da uno Stato membro diverso dall’Italia, non potevano essere accettate a causa del mancato inserimento nel database comunitario di tali codici. Di tale circostanza si è provveduto ad informare tempestivamente i servizi della Commissione, che hanno comunicato che l’Austria e la Germania non hanno ancora ultimato lo sviluppo dei propri sistemi per la gestione dei codici EORI, mentre per altri paesi, tra i quali Finlandia, Francia ed Irlanda permangono difficoltà nel procedere ad un tempestivo aggiornamento della base dati comunitaria, pur a fronte di codici EORI correttamente attribuiti. La Commissione ha quindi inviato gli Stati Membri ad utilizzare la massima “flessibilità” nel controllo dei codici EORI, allo scopo di non bloccare le operazioni, ancorché sia impossibile la validazione del codice EORI. Con l’urgenza che il caso richiede, sono state avviate modifiche al sistema AIDA per consentire la registrazione di una dichiarazione doganale anche nel caso in cui il codice EORI, rilasciato da uno Stato Membro diverso dall’Italia, non possa essere validato in automatico. Le dichiarazioni così registrate sono opportunamente contrassegnate sul sistema per consentire una successiva validazione del codice EORI, avvalendosi, se il caso lo richiede, delle procedure per la mutua assistenza in materia doganale con lo Stato membro interessato. Le modifiche in parola saranno disponibili a partire dal 10 luglio p.v.. Fino a tale data gli uffici provvederanno alla registrazione manuale delle dichiarazioni relative ad operazioni non differibili. AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE Unità Pianificazione ICT 00143 Roma, Via Mario Crucci, 71 Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 – e-mail: dogane.tecnologie.pianificazione@agenziadogane.it
Ultimo aggiornamento: 09/07/2009
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