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Camera di Commercio di Vicenza

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Esenzione dei dazi
Esenzione da dazi, IVA e accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi
terzi - Decreto 6 marzo 2009, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Soglie monetarie
Le soglie entro le quali possono essere importate in esenzione di IVA, accise (imposte su alcolici,
tabacchi, ecc.) e dazi doganali le merci che i viaggiatori provenienti da Paesi terzi portano con
sé nel proprio bagaglio personale sono le seguenti:
• 300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei
e viaggiatori via mare
• 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni
Non è ammesso frazionare il valore delle singole merci e viene escluso, da detta somma, il valore
del bagaglio personale dei viaggiatori e il valore dei medicinali corrispondenti alle loro necessità
personali.

Al di sopra di tali valori, non vengono riscosse IVA e/o l’accise sulle merci importate da ciascun
viaggiatore, se l’importo delle imposte non supera complessivamente i 10,00 euro.
Non saranno ugualmente contabilizzati dazi inferiori a 10,00 euro.

Limiti quantitativi
Per quanto concerne i tabacchi e le bevande alcoliche, la Tabella A sotto riportata fissa i limiti
quantitativi massimi entro i quali si applica la franchigia dall’IVA, dall’accisa e dai dazi
doganali, con l’avvertenza che possono essere importate, nell’ambito di ogni categoria, anche
combinazioni di più prodotti dello stesso tipo (tabacchi, da una parte, alcol e prodotti alcolici,
dall’altra) fermo restando che, in ogni caso, la somma delle percentuali di ciascuno dei prodotti,
calcolate in relazione al quantitativo totale massimo consentito per ognuno di essi, non deve
superare il 100%.



QUANTITA' MASSIMA PER VIAGGIATORE

a) Prodotti del tabacco:
200 sigarette
oppure
100 sigaretti (1)
oppure
50 sigari
oppure
250 grammi di tabacco da fumare

(1) Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo
pari a 3 grammi al pezzo
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Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del
quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione;
per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad
una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle
rispettive percentuali non superi il 100%
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b) Alcol e bevande alcoliche:
1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico
superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico
volumico pari o superiore a 80%

oppure

2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico
non superiore a 22%
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo
totale dell'alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun
viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione
dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%
______________________________________________________________________________________________

c) Altre bevande alcoliche:
4 litri di vini tranquilli e 16 litri di birra
______________________________________________________________________________________________







Ultimo aggiornamento: 06/07/2009

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