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Esenzione dei dazi
Esenzione da dazi, IVA e accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi
terzi - Decreto 6 marzo 2009, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Soglie monetarie Le soglie entro le quali possono essere importate in esenzione di IVA, accise (imposte su alcolici, tabacchi, ecc.) e dazi doganali le merci che i viaggiatori provenienti da Paesi terzi portano con sé nel proprio bagaglio personale sono le seguenti: • 300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare • 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni Non è ammesso frazionare il valore delle singole merci e viene escluso, da detta somma, il valore del bagaglio personale dei viaggiatori e il valore dei medicinali corrispondenti alle loro necessità personali. Al di sopra di tali valori, non vengono riscosse IVA e/o l’accise sulle merci importate da ciascun viaggiatore, se l’importo delle imposte non supera complessivamente i 10,00 euro. Non saranno ugualmente contabilizzati dazi inferiori a 10,00 euro. Limiti quantitativi Per quanto concerne i tabacchi e le bevande alcoliche, la Tabella A sotto riportata fissa i limiti quantitativi massimi entro i quali si applica la franchigia dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali, con l’avvertenza che possono essere importate, nell’ambito di ogni categoria, anche combinazioni di più prodotti dello stesso tipo (tabacchi, da una parte, alcol e prodotti alcolici, dall’altra) fermo restando che, in ogni caso, la somma delle percentuali di ciascuno dei prodotti, calcolate in relazione al quantitativo totale massimo consentito per ognuno di essi, non deve superare il 100%. QUANTITA' MASSIMA PER VIAGGIATORE a) Prodotti del tabacco: 200 sigarette oppure 100 sigaretti (1) oppure 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da fumare (1) Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100% _____________________________________________________________________________________________ b) Alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22% --------------------------------------------------------------------------------------------- Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell'alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100% ______________________________________________________________________________________________ c) Altre bevande alcoliche: 4 litri di vini tranquilli e 16 litri di birra ______________________________________________________________________________________________
Ultimo aggiornamento: 06/07/2009
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