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Sospensione feriale del Tribunale per iscrizione atti al Registro Imprese
In tutti i casi in cui si prevede il decorso dei termini per la non opponibilità di creditori o terzi per l'iscrizione di atti al Registro delle Imprese (es. atti di fusione), non si applica la sospensione di tali termini per ferie del tribunale dal 1 agosto al 15 settembre.* Questa pagina informativa è pubblicata per dare attuazione alla seguente disposizione normativa:
- *il Tribunale di Vicenza con Decreto RG 2252/09 emesso in Camera di Consiglio il 3.12.2009, depositato in cancelleria il 10.12.2009 e notiticato al Registro Imprese il 30.12.2009 con prot. n. 8374/09 ha disposto l'inapplicabilità della sospensione di cui alla Legge del 1969, la quale si riferisce soltanto a termini "processuali" in senso stretto, correlati ad attività di giurisdizione ordinaria. In particolare a partire dal 2003, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.5, sulla riforma del diritto societario, é stato fatto chiaro che l'eventuale giudizio di opposizione si svolgerebbe secondo le regole dei procedimenti in Camera di Consiglio.
Vicenza, 6 luglio 2010 Il Dirigente del Settore 4° dr. Mauro Sfreddo
Ultimo aggiornamento: 07/07/2010
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