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Camera di Commercio di Vicenza

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PEC, CESSIONI QUOTE SRL, ABOLIZIONE LIBRO SOCI e ALLINEAMENTO degli ASSETTI SOCIETARI, BILANCI FORMATO XBRL: COSA FARE entro il 30 MARZO 2009
La Legge n. 2/2009, di conversione del Decreto Legge n. 185/2008, pubblicata nella GU del 28 gennaio 2009 ha abolito il Libro soci, trasferendo al Registro delle Imprese la competenza in materia di pubblicità della compagine sociale.
La norma prevede che gli amministratori di società a responsabilità limitata e consortili a.R.L. (escluse le cooperative) depositino al Registro Imprese, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 30/03/2009, una dichiarazione, nella quale devono provvedere ad aggiornare i dati al Registro Imprese “allineandoli” con le risultanze del libro soci.
Pertanto gli amministratori dovranno preventivamente effettuare un controllo sui dati relativi all’assetto societario pubblicati sul Registro Imprese ed allinearli, se non lo sono, a quelli del libro soci. Va tenuto in considerazione che l’allineamento dei dati non comprende i trasferimenti di quote iscritti, con modello S6 A18, dopo il deposito dell'ultimo elenco soci.
La comunicazione della dichiarazione se effettuata entro il 30.03.09 sarà esente dal pagamento di diritti e bolli.
Se effettuata dopo tale data si perderà il beneficio dell’esenzione dal pagamento e si incorrerà nella sanzione prevista dall’art. 2630 del Cod. Civ. per la tardiva presentazione delle domande al Registro Imprese.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Consultare i documenti scaricabili in fondo a questa pagina:
- Circolare 2453 del 11.2.09 PEC, Cessioni quote Srl, Abolizione Libro soci
- Circolare 2991 del 24.2.09 Bilanci in formato XBRL
- Manuale Operativo per allineamento degli assetti societari

In sintesi:
Soggetto obbligato: Legale rappresentante
Modello da utilizzare: MOD. B+Int. S con codice atto 508 compilato telematicamente con Fedra Plus 6.0 e successivi o applicativi compatibili
Nel Quadro note (XX) del Fedra inserire la seguente dicitura: dichiarazione ai sensi dell’art. 16, comma 12 undecies della L. 28 gennaio 2009 n. 2
L’int. S deve essere compilato sulla base delle risultanze del libro dei soci aggiornato al momento della comunicazione indicando i dati relativi al domicilio di ciascun socio, nonché i versamenti delle singole quote, i quali devono essere riportati nel campo “note” di ciascuna quota.

6 marzo 2009

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Ultimo aggiornamento: 25/05/2009

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