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Camera di Commercio di Vicenza

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Transfer pricing e Valore doganale
L’evoluzione del commercio internazionale ha comportato un ricorso massiccio alla dislocazione produttiva non solo da parte delle compagnie multinazionali ma anche delle PMI.
Il valore delle merci prodotte da unità locali, controllate, filiali estere di aziende italiane, rileva, al momento dell’importazione in Paesi che, come l’Italia, hanno gestione fiscale separata in Entrate e Dogane, sia al fine dell’imposizione daziaria che dell’imposizione diretta.
L’Amministrazione doganale, per determinare il valore delle merci al momento dell’importazione, dispone di norme certe dettate dal Codice Doganale Comunitario e dalle relative Disposizioni di Applicazione, che derivano, a loro volta da principi internazionali stabiliti in sede WTO aventi, come base, il valore di transazione pagato o da pagare per i prodotti importati. Ne consegue che il criterio di valutazione delle merci è omogeneo presso le dogane mondiali, le quali tendono a determinare (con l’inclusione di altri elementi del valore: spese di trasporto fino alla Dogana di ingresso, royalties pagate per la produzione all’estero, ecc.) la base imponibile più ampia ai fini dell’applicazione dei dazi e delle fiscalità connesse all’importazione.
L’Amministrazione delle entrate, al contrario, tende a considerare i costi di importazione al ribasso, per evitare sia trasferimenti di utili in Paesi a fiscalità agevolata che erosioni dell’imponibile. Se si considera poi che, al contrario di quanto avviene per il valore doganale, non esiste una convenzione internazionale analoga in materia di imposizione diretta ma solo delle linee guida dell’OCSE non vincolanti, ne consegue che le aziende internazionalizzate possono incontrare delle difficoltà finanziarie e contabili dalla presenza di disposizioni tra loro configgenti.

Ultimo aggiornamento: 12/08/2008

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