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Alcune precisazioni sul concetto di origine delle merci
La complessa normativa comunitaria sull'origine delle merci prevista dal Codice Doganale Comunitario e dalle relative Disposizioni di Applicazione crea spesso confusione nelle aziende che, per richiedere la certificazione dei loro prodotti, devono determinare se essi possano ottenere o meno, in seguito alle lavorazioni effettuate, l'origine comunitaria.
Si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima sull'argomento, fermo restando che l'Ufficio Consulenza Estero è a disposizione per ulteriori approfondimenti . Le norme comunitarie prevedono due tipi di origine delle merci: COMUNE O NON PREFERENZIALE, che viene utilizzata per: - Certificare l'origine comunitaria all’esportazione - Applicare misure economiche all’import: divieti, contingenti, antidumping,... - Redigere le statistiche del commercio internazionale ed intra ed extra U.E. - Consentire o meno l'etichettatura di origine “Made in..” Le regole non preferenziali, contemplate dagli articoli da 22 a 26 del Codice Doganale Comunitario e dagli articoli da 35 a 65 delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario e negli Allegati da 9 a 13, sono uniformi nei confronti di tutti i Paesi terzi e non possono escludere, ma devono sempre permettere di attribuire l’origine ad un prodotto che, nel caso non sia stato sufficientemente trasformato nell'Unione Europea, rimarrà di origine estera. LA COMPETENZA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE E' ATTRIBUITA ALLE CAMERE DI COMMERCIO. PREFERENZIALE, che permette l'applicazione selettiva di agevolazioni tariffarie all’importazione: i prodotti originari di Paesi con cui l'Unione Europea ha accordi commerciali saranno gravati da dazi doganali ridotti o nulli (per ottenere la facilitazione sono necessari il certificato di origine rilasciato dal Paese accordatario di esportazione e il trasporto diretto della merce). Il trattamento preferenziale può essere unilaterale o reciproco, nel qual caso anche le nostre esportazioni saranno favorite, dal momento che le nostre merci godranno del medesimo trattamento nel Paese accordatario. Le regole preferenziali, che contemplano lavorazioni più approfondite di quelle non preferenziali per attribuire l'origine al prodotto, sono enumerate nel Codice Doganale Comunitario e nei singoli accordi stipulati dall'UE con Paesi terzi (l'elenco è ottenibile presso l'Ufficio Consulenza Estero) e sono differenti per prodotto e per accordo. LA COMPETENZA AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE PER L'ESPORTAZIONE (EUR1, ATR, DICHIARAZIONE SU FATTURA) E' ATTRIBUITA ALLE DOGANE. A cura dell'Ufficio Consulenza Estero Via Fermi 138 [zona Pomari] Vicenza tel. 0444 994.910 fax: 0444 994.944 e-mail: estero.consulenza@vi.camcom.it
Ultimo aggiornamento: 25/07/2008
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