Produzione gelati
L'attività di produzione di gelati svolta mediante un'impresa che ha i requisiti previsti dalla L. 443/85 e dalla LR 67/87, è un'attività artigiana, soggetta
obbligatoriamente all'iscrizione
all'Albo delle Imprese Artigiane
L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (in forma individuale o societaria) deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Il produttore artigiano può vendere i gelati, senza autorizzazione amministrativa al commercio (cioè senza dover diventare un commerciante), purché:
- li venda nei locali di produzione o in locali adiacenti al luogo di produzione
- si limiti a vendere dei beni da lui prodotti (es. se vende anche gelati prodotti o confezionati da altri, deve avere l'autorizzazione al commercio)
- i consumatori che acquistano i gelati NON li consumino nel luogo di vendita/produzione o area antistante (altrimenti deve avere un'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande, come un bar)
N.B. Non ci sono forme di programmazione o contingentamento alle attività artigianali di produzione/vendita di alimenti al pubblico quali: gelaterie, pizze al taglio artigiane.
Per ulteriori informazioni contattare:
Albo Imprese Artigiane
Via Fermi 138 [zona Pomari] - 36100 Vicenza
tel. 0444 994.900 - 994.927 - 994.921
e.mail:
artigianato@vi.camcom.it
Vendita di gelati su aree pubbliche (gelateria ambulante)
La vendita di gelati su aree pubbliche (in passato questa attività era definita ambulante) è un'attività commerciale (il venditore acquista i beni che poi rivende al consumatore finale senza trasformarli).
Possono presentarsi due casi:
- Chi vuole vendere su aree pubbliche dei gelati di propria produzione deve rispettare quanto previsto per la produzione artigianale (vedi punto sopra) per il laboratorio di produzione dei gelati (che si trova in genere su aree private quali capannoni, edifici...). Deve possedere anche un'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche (in forma itinerante), per poter svolgere l'attività di vendita dei gelati di propria produzione.
- Chi vuole vendere su aree pubbliche dei gelati NON di sua produzione deve possedere esclusivamente un'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per poter svolgere l'attività di vendita dei gelati che acquista da terzi (produttori, distributori...).
In entrambi i casi, chi vuole svolgere questo tipo di attività deve avere
un'autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante. Poiché questa è un'attività di commercio al dettaglio di prodotti
alimentari, chi intende svolgerla deve possedere i requisiti professionali richiesti per il commercio al dettaglio alimentare.
Agli interessati si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune nel quale hanno la residenza personale (se intendono svolgere l'attività come imprenditore individuale) o nel quale ha sede la società (se intendono svolgere l'attività mediante una società).
(aggiornamento 7.7.06 CA)