DefinizioneLe vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e il commercio elettronico sono forme speciali di commercio al dettaglio, che si distinguono dal commercio su aree private (quello svolto nei negozi) e dal commercio su aree pubbliche (ad esempio quello svolto in posteggi nei mercati).
AdempimentiPer svolgere l'attività di vendita al dettaglio di prodotti per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione o commercio elettronico, si deve presentare un'apposita
comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza (se persona fisica), o la sede legale (se società).
Per conoscere la procedura di apertura di un'impresa individuale o una società, puoi leggere le schede:
Primi passi per iniziare un’attività di commercio al dettaglio in forma di impresa individualePrimi passi per iniziare un’attività di commercio al dettaglio in forma di societàModulistica differenziataEsistono due diversi moduli:
- modulo COM 6. per
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE- modulo COM 6 bis per
COMMERCIO ELETTRONICOModulistica per l'attività di VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONEPer la comunicazione al Comune si deve utilizzare il
modulo COM 6 predisposto dal Ministero competente (la Regione Veneto non ha predisposto un modulo COM 6 valido soltanto per il Veneto).
Vai in fondo a questa pagina per scaricare il modulo COM 6.
Istruzioni per la compilazione del modulo COM 6Vai in fondo a questa pagina per scaricare:
- la circolare 3526/C del 10 ottobre 2001, che contiene le istruzioni ministeriali relative a tutti i moduli per il commercio al dettaglio (moduli da COM 1 fino a COM 7)
Modulistica per l'attività di COMMERCIO ELETTRONICOPer la comunicazione al Comune si deve utilizzare il
modulo COM 6 bis predisposto dal Ministero competente (la Regione Veneto non ha predisposto un modulo COM 6 bis valido soltanto per il Veneto).
Vai in fondo a questa pagina per scaricare il modulo COM 6 bis.
Istruzioni per la compilazione del modulo COM 6 bisVai in fondo a questa pagina per scaricare:
- la circolare 3526/C del 10 ottobre 2001, che contiene le istruzioni ministeriali relative a tutti i moduli per il commercio al dettaglio (moduli da COM 1 fino a COM 7)
- la circolare 3543/C del 2002 dell'1 marzo 2002, che contiene le istruzioni relative al modello univoco da utilizzare per le comunicazioni relative all'attività di commercio elettronico
Informazioni utili per avviare un'attività di commercio elettronicoNel sito INDIS - Istituto per la Distribuzione commerciale - dell’Unioncamere, sono disponibili alcune
Guide sul commercio elettronicoRiferimenti normativi utili comuni alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio elettronico
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta mentre è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle Imprese ed il numero di Partita Iva. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo televisivo o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
A questa tipologia di vendite si applicano anche le disposizioni del D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.Normativa di riferimentoD Lgs 15/01/1992 n. 50 (ora contenuto nel nuovo Codice del consumo introdotto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206
“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”)