AGGIORNAMENTO
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0224402 del 25 novembre 2011 (scaricabile in fondo a questa pagina) invita le Camere di Commercio a non applicare la sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile alle società che non abbiano comunicato al Registro Imprese l'indirizzo PEC entro il 29 novembre 2011.
Vista la circolare del Ministero, il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza comunica che la Camera di Commercio di Vicenza non applicherà le sanzioni previste per le comunicazioni tardive PEC presentate oltre il 29 novembre 2011, ma entro il 31 dicembre 2011.
30 novembre 2011
Il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza
dr. Mauro Sfreddo
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Tutte le imprese costituite in forma societaria:
- le società di capitali e di persone
- le società semplici
- le società cooperative
- le società in liquidazione
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie
DEVONO comunicare al Registro delle Imprese il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC entro il 29 novembre 2011.
La norma, riportata in fondo a questa pagina al punto
Riferimento normativo, in vigore dal 29 novembre 2008, ha già imposto alle società che sono state costituite dopo il 28 novembre 2008 di riportare nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC della società (indicato nell'apposito riquadro del modulo S1).
Procedura ordinaria per comunicare la PEC al Registro Imprese
Le società interessate
devono comunicare la loro PEC esclusivamente per via telematica utilizzando con una delle seguenti modalità:
- ComUnica - Starweb
- ComUnica - Fedra
- ComUnica - altri programmi Fedra compatibili.
Le pratiche sono in totale esenzione dal pagamento di imposta di bollo e dei diritti di segreteria, come previsto da normativa.
La compilazione e invio delle pratiche in modalità Starweb e Fedra sono indicate in dettaglio nella
Guida per comunicare PEC.
Procedura semplificata per comunicare la PEC al Registro Imprese
Al fine di facilitare l’invio delle comunicazioni PEC al Registro delle Imprese, per i titolari d’impresa (legali rappresentanti, amministratori) muniti di dispositivo di firma digitale è disponibile un’apposita procedura semplificata che consente la compilazione di una pratica per la comunicazione della PEC della propria impresa in modalità veloce, mediante l’utilizzo di un semplice browser e collegamento Internet al sito
www.registroimprese.it.
Basta cliccare su questo link:
http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/Home.action?x=XXX" che non richiede registrazione né autenticazione, l’interessato dovrà fornire le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell’impresa
- codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante)
- indirizzo PEC da iscrivere nel Registro delle Imprese.
La procedura semplificata, dopo aver effettuato opportuni controlli, predisporrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica recuperando dal Registro delle Imprese le altre informazioni necessarie.
La procedura chiederà quindi al dichiarante di sottoscrivere digitalmente la pratica.
La pratica così formata (modulo S2 riquadro 5) verrà inviata al Registro delle Imprese.
L'adempimento è gratuito poichè esente da bolli, diritti di segreteria e tariffe.
Sanzioni in caso di omessa o la ritardata comunicazione della PEC della società
L’omessa o la ritardata comunicazione della PEC della società comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile:
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi:
«
Chiunque, essendovi tenuto per legge, a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omessp deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo»
Rilascio delle PEC
Gli indirizzi PEC possono essere acquistati – anche via Internet – dai gestori abilitati da DigitPA, che è l'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Questo il link:
www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori"
Avvertenze
La casella PEC da comunicare al Registro delle Imprese per essere considerata valida deve risultare assegnata dal competente gestore e al tempo stesso deve essere attiva.
Nota bene
Tenuto conto che l’indirizzo PEC comunicato e riportato nella visura del Registro delle Imprese, corrisponde all’effettivo indirizzo elettronico della società (che dovrà essere presidiato e controllato costantemente) con tutte le conseguenze tecnico-giuridiche del caso, si consiglia vivamente di utilizzare una casella PEC che risponda ai seguenti requisiti:
- sia valida e attiva
- appartenga alla società (nel caso di gruppi societari o di holding ciascuna società abbia la propria)
- non appartenga a soggetti terzi o a professionisti incaricati.
In ogni caso la piena responsabilità sull’indicazione e relativo accesso alla gestione e sul mantenimento della validità e attivazione tecnica dell’indirizzo PEC ricade esclusivamente sui legali rappresentanti della società che hanno effettuato la comunicazione all’ufficio del Registro delle Imprese.
Riferimento normativo
L’art. 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha infatti stabilito che:
“
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Registro Imprese di Vicenza - aggiornamento al 28.11.2011
Registro Imprese
tel. 0444 994.875 (dalle 10 alle 12 da lunedì a venerdì)