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Annotazioni
Devono essere annotate nella raccolta dei titoli di proprietà industriale alcune variazioni, specificamente indicate dalla legge (ad es. artt. 78, 119, 172 e 197 D.lgs. n. 30/2005, art. 32 D.M. n. 33/2010), inerenti a diritti di proprietà industriale.
Le istanze di annotazione possono riferirsi a brevetti e registrazioni già concessi oppure in fase di domanda (in questo caso l’annotazione sarà effettuata sul registro delle domande).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti ad annotazione:
1. variazioni di nome (es. ragione sociale, tipo sociale) del titolare dei diritti di proprietà industriale
2. variazioni di indirizzo (es. sede sociale) o domicilio del titolare dei diritti di proprietà industriale
3. assunzione, revoca o rinuncia all’incarico di mandatario
4. rinuncia, in tutto o in parte, ai diritti di proprietà industriale
5. ritiro della domanda di brevetto/registrazione depositata
6. limitazione o precisazione dei prodotti e dei servizi originariamente elencati nella domanda di marchio
7. sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale
8. sentenze che stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare del diritto di proprietà industriale.
COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Le istanze di annotazione in formato cartaceo possono essere depositate a mano presso l’ufficio brevetti e marchi della Camera di commercio oppure inviate per posta raccomandata a/r all’UIBM seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.uibm.gov.it.
Presso l’ufficio brevetti e marchi della Camera di commercio è necessario depositare:
- Domanda di annotazione in bollo in forma libera (una copia) indirizzata a
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dir. Gen. Lotta alla contraffazione –UIBM
Via Molise, 19
00187 ROMA
contenente:
- cognome, nome e domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale, che richiede l’annotazione, e del mandatario se vi sia
- individuazione del titolo/dei titoli di proprietà industriale oggetto di annotazione (indicare numero e data di concessione del brevetto o registrazione oppure numero e data di deposito della relativa domanda)
- natura dell’atto o motivo che giustifica l’annotazione chiesta
- chiara indicazione della variazione da annotare (fac simile di domanda scaricabile in fondo a questa pagina).
È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi.
- Documento giustificativo dell’annotazione o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Nel caso di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale, alla domanda di annotazione deve essere allegata una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra (art. 41, comma 2, D.M. n. 33/2010).
L’istanza di ritiro della domanda di brevetto/registrazione può riguardare più domande dello stesso titolare. Con l’istanza deve essere chiesto anche il rimborso dei diritti versati (art. 172 D.lgs. n. 30/2005; art. 29 D.M. n. 33/2010).
Per i documenti in lingua straniera è necessario allegare la traduzione in italiano, dichiarata conforme al testo in lingua straniera dal richiedente o dal suo mandatario. L’UIBM può chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale (art. 6 D.M. n. 33/2010).
- Lettera di incarico, atto di procura o riferimento ad atto di procura generale: se la domanda è presentata a mezzo mandatario abilitato ai sensi dell’art. 201 D.lgs. n. 30/2005.
- Verbale di deposito di annotazione pre-compilato con i dati del richiedente, del documento da cui risulta la variazione da annotare, dei riferimenti relativi ai diritti di proprietà industriale e dei documenti allegati.
TARIFFE
Diritti di segreteria da pagarsi in contanti al momento del deposito:
- per il rilascio di copia semplice del verbale di deposito: € 10,00
- per il rilascio di copia autentica del verbale di deposito: € 13,00
Marche da bollo
Sono necessarie tre marche da bollo di € 14,62 da applicare:
- sulla domanda (obbligatorio)
- sulla lettera di incarico, se la domanda è presentata tramite un mandatario (eventuale)
- sulla copia autentica del verbale di deposito, se è richiesta (eventuale).
Tassa di concessione governativa per lettera di incarico
È dovuta la tassa di concessione governativa di € 34,00, se l'istanza di annotazione è presentata tramite un consulente in proprietà industriale e riguarda marchi d'impresa, privative per nuove varietà vegetali, registrazione di topografie di prodotti a semiconduttori o certificati complementari di protezione.
Il pagamento va eseguito con bollettino postale a tre tagliandi oppure con modalità telematica di Poste Italiane Spa sul conto corrente postale n. 82618000 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, indicando quale causale di versamento «lettera di incarico annotazione».
Ultimo aggiornamento: 03/11/2011
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