Nuovi adempimenti in sostituzione del libretto sanitarioDalla fine del 2003 la Regione Veneto ha abolito l'obbligo per chi manipola alimenti di richiedere il Libretto sanitario.
Il libretto sanitario è stato però sostituito con misure di autocontrollo e la frequenza di un
Corso di formazione cui devono comunque sottoporsi i titolari e il personale delle imprese che manipolano prodotti alimentari.
Sintesi degli obblighi - Misure di autocontrolloConsistono in un documento denominato "Norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicure degli alimenti" che deve essere sottoscritto per presa visione (e conservato in archivio) da:
- i titolari delle imprese alimentari al momento dell'inizio dell'attività
- i dipendenti delle imprese alimentari al momento della loro assunzione
La dichiarazione di presa visione deve essere rinnovata ogni due anni sia da parte di titolari delle imprese che dai loro dipendenti.
Le "Norme di comportamento" sono allegate al Decreto Dirigente Regionale n. 438/2004
Corso di formazioneConsiste nell'obbligo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari di frequentare un corso di formazione di 3 ore in materia di igiene e sanità del personale.
Chi possedeva il libretto sanitario deve frequentare il corso entro 3 anni dal rilascio o entro 2 anni dalla scadenza.
Chi non ha mai avuto il libretto sanitario e chi non lo ha rinnovato entro dicembre 2003 deve frequentare il corso entro 2 anni dalla sottoscrizione delle "Norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicure degli alimenti".
L'elenco degli enti autorizzati ad organizzare il corso di formazione si ricava dalle schede contenute nel file zippato che si trova cliccando su "Accedi ai percorsi approvati (zip)" alla pagina del sito della Regione Veneto su:
Personale addetto alla produzione e vendita sostanze alimentari (ex libretti sanitari)CORSO di FORMAZIONE organizzato dal CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO CPVIl CPV organizza il corso di formazione per ottenere il
Libretto formativo.
Il corso è riconosciuto dalla Regione Veneto.
Obbligo di frequenza per: cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, catering, camerieri, pasticceri, gelatieri, gelatai, pescivendoli, pastai, macellai, lattiero caseari, macellatori, sezionatori, dolciumi sfusi, 4° gamma, alimentaristi, panificatori, mungitori, baristi, trasportatori di sostanze alimentari sfuse.
Durata: 4 ore
Data: (comunicata con 10 giorni di anticipo)
Argomenti trattati: igiene della persona, igiene delle mani, abbigliamento, consapevolezza del proprio stato di salute, malattie trasmissibili dagli alimenti, sanificazione
Verifica finale: test a risposta multipla
Quota partecipazione: € 34,00 esente IVA
Nel sito del CPV puoi scaricare la
Scheda di adesione.
Soggetti esonerati dal Corso di formazioneNon deve frequentare il corso di formazione:
- chi manipola esclusivamente prodotti alimentari confezionati.
- chi ha frequentato il corso di 120 ore previsto per l’attività di commercio di prodotti alimentari (deve però essere riportato nell’attestato il riferimento alla LR n. 41/2003).
- chi possiede uno dei titoli di studio indicati nella DPR n. 438/2004 (ad es. laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, alcuni tipi di diplomi rilasciati dall'Istituto Tecnico alberghiero)
Clicca qui per andare alla pagina del sito della Regione Veneto dove trovi informazioni su:
Personale addetto alla produzione e vendita sostanze alimentari (ex Libretto sanitario)Dove / InformazioniFondazione G. Rumor – Centro Produttività Veneto CPV
Via Montale 27 - 36100 Vicenza
tel. 0444 994.700
fax: 0444 994.710
e-mail:
info@cpv.orgsito:
www.cpv.orgOrari di apertura al pubblicoda lunedì a venerdì: 8.30-13 / 14-18
Normativa di riferimento
LR 41/2003; Delibera Giunta Regionale n. 2485/2004; Decreto Dirigente Regionale n. 438/2004