DefinizioneSvolge attività di installazione impianti chi si occupa di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze (art. 1 DM 37/2008).
In particolare, sono soggette all'applicazione del DM 37/2008 tutte le imprese che installano i seguenti impianti:
a) elettrici, protezione contro le scariche atmosferiche, automazione di porte e cancelli
b) elettronici in genere e radiotelevisivi, installazione antenne
c) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione ed aerazione dei locali
d) idrici e sanitari
e) per la distribuzione ed utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
f) sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
g) protezione antincendio.
Le imprese devono nominare un
Responsabile Tecnico preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica. Tale funzione può essere svolta dall’imprenditore individuale o dal legale rappresentante o da una terza persona in possesso dei requisiti.
Il Responsabile Tecnico deve possedere almeno
UNO dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a)
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta
b)
diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività da esercitare presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per impianti idrici e sanitari è di un anno
c)
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per impianti idrici e sanitari è di due anni
d)
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti posti al servizio di edifici.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per impianti idrici e sanitari, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
PRECISAZIONI- il Responsabile tecnico deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa per cui opera e può seguire solo un’impresa; tale funzione è incompatibile con ogni altra attività continuativa
- la data della Segnalazione Certificata Inizio Attività (mod. SCIA37) deve corrispondere alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio (data dell'invio della pratica telematica ComUnica) e deve essere uguale alla data di nomina del responsabile tecnico
- la Segnalazione Certificata Inizio Attività (mod. SCIA37) deve essere sempre allegata alla pratica telematica ComUnica, moduli del Registro Imprese o dell’Albo Imprese Artigiane (S5, I1, I2, UL, AA, IntP per la nomina del responsabile tecnico) a seconda della natura giuridica dell'impresa interessata all'abilitazione.
Questa attività è soggetta ad abilitazione rilasciata rispettivamente:
- dalla Commissione Provinciale Artigianato (CPA) per le imprese artigiane - tel. 0444 994.902
- dal Registro delle Imprese per le imprese non artigiane - tel. 0444 994.800.
Documentazione da presentare- mod. SCIA37 da allegare alla pratica telematica ComUnica, moduli del Registro Imprese o dell’Albo Imprese Artigiane
- dati identificativi (istituto scolastico, data del conseguimento) del titolo di studio abilitante (Laurea, Diploma, Attestato di qualifica)
- fotocopia del libretto di lavoro e copie delle buste paga
- attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00, se dovuta, da effettuare mediante versamento sul conto corrente postale n° 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
- documento che attesti l’esistenza del vincolo di immedesimazione.
ModulisticaClicca qui per:
Modulistica > Registro Imprese > Attività imprenditoriali soggette a requisiti: impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggioDovePER LE IMPRESE NON ARTIGIANE (vedi CONTATTI Registro Imprese - qualifiche professionali)
PER LE IMPRESE ARTIGIANE (vedi CONTATTI Albo Imprese Artigiane)
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Normativa di riferimento
DM 22.01.2008 n. 37; L. 248/2005 artt. 8, 14; L. 46/90 art. 16