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Camera di Commercio di Vicenza

link al sito della Borsa Immobiliare di Vicenza
Commercio cose usate
Definizione
Cose usate: sono beni che conservano, dopo il deterioramento dovuto all’uso, un valore, sebbene diminuito, e possono essere oggetto di possibile contrattazione economica.
Se le cose usate subiscono una trasformazione radicale che ne impedisce il riconoscimento delle originarie individualità e funzioni sono da considerare cose nuove (es. carta rigenerata).
Cose antiche: sono beni che, a prescindere dall’uso precedente, acquistano particolare pregio e valore, in virtù sia del decorso del tempo sia delle disposizioni di legge a tutela delle cose di interesse storico e artistico.
Oggetti preziosi: sono oggetti preziosi quelli costituiti da metalli preziosi (platino palladio oro e argento),coralli,perle,pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra unita ai metalli preziosi).

Adempimenti
Per informazioni sullo svolgimento delle suddette attività vedere Commercio al dettaglio e Commercio all’ingrosso
  • Per l'attività di commercio di oggetti d'arte, antichi, di pregio è necessaria la dichiarazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (cosiddetta Presa d’atto del Comune)
  • Per l'attività di commercio di oggetti preziosi è necessaria la presa d’atto della Questura
  • Per l'attività di vendita di auto usate per conto terzi vedere Agenzia d’affari in genere

Per ulteriori informazioni suggeriamo di rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune in cui si intende svolgere l’attività.

Modulistica
Non è possibile allegare un modulo per la denuncia di inizio attività, poiché ogni Comune ne ha predisposto uno proprio.

Per quanto riguarda il modulo per la presa d’atto della Questura e ulteriori informazioni sul commercio di preziosi, suggeriamo di rivolgersi direttamente alla Questura.
Questura di Vicenza – Ufficio licenze commerciali
Viale Mazzini, 213 36100 Vicenza
Tel. 0444/337747

Normativa di riferimento
RD 18/06/1931 n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
Art. 126 Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Art. 127 I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

DPR 24/07/1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”
Art 18 Polizia locale urbana e rurale
Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.
Art 19 Polizia amministrativa
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
(omissis)
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
(omissis)

DPR 28/05/2001 n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999)”

Legge 14/05/2005 n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
omissis
Art. 3.
(Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".



Per informazioni:

Servizio Nuova Impresa

Via Montale 27 - Vicenza
tel. 0444 994.745
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Orari di apertura al pubblico
lunedì: 9-12.30
martedì: 9-12.30 / 15-19
mercoledì: chiuso
giovedì: 9-12.30 / 15-18
venerdì: 9-12.30

Si consiglia di fissare un appuntamento al numero 0444 994.745

Ultimo aggiornamento: 28/10/2010

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