DefinizioneLa vendita e la raccolta di ordinativi effettuata presso il domicilio dei consumatori è una forma particolare di commercio al dettaglio.
AdempimentiLa vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori è soggetta ad apposita comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. La comunicazione deve essere inviata all'Ufficio Commercio.
Per conoscere la procedura di apertura di questa attività puoi leggere le schede
Primi passi per…iniziare un’attività di commercio al dettaglio in forma di impresa individualePrimi passi per…iniziare un’attività di commercio al dettaglio in forma di societàNoteColui che intende avvalersi nell’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
Agli incaricati deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento che va ritirato non appena vengano a mancare i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
A questa tipologia di vendite si applicano anche le disposizioni del D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Normativa di riferimentoD Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 (ora contenuto nel nuovo Codice del consumo introdotto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206
“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”)