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Camera di Commercio di Vicenza

link al sito della Borsa Immobiliare di Vicenza
Primi passi per... iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma di impresa individuale
Clicca qui per la scelta della forma giuridica per iniziare un'attività

Per le attività che rientrano nella forma di esercizio di vicinato, cioè hanno una superficie di vendita
  • da 0 a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
  • da 0 a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
e per le forme speciali di vendita al dettaglio quali:
  • vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati; vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi
  • vendita per mezzo di apparecchi automatici di beni del settore non alimentare
  • vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
  • vendita presso il domicilio dei consumatori...

PRIMO PASSO
... occorre effettuare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune dove l'imprenditore intende localizzare l'attività commerciale.
Clicca qui per scaricare dal sito internet della Regione Veneto il Modulo SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per un esercizio di vicinato di commercio al dettaglio
Nota: per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita al dettaglio, se il richiedente possiede i requisiti morali e professionali, se i locali rispettano la normativa edilizia e urbanistica e se i locali o l'attività rispettano la normativa igienico-sanitaria, il Comune non ha elementi per impedire l’avvio dell’attività.

SECONDO PASSO
L’attività di commercio al dettaglio oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data di invio al Comune della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di commercio al dettaglio, è necessario effettuare l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale. All'iscrizione al Registro Imprese è necessario allegare una copia della SCIA protocollata dal Comune.
Per l'iscrizione al Registro Imprese si utilizza la procedura telematica ComUnica per l'iscrizione al Registro Imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate (attribuzione numero Partita IVA).

Informazioni
Per qualsiasi informazione sul procedimento di avvio dell'attività di commercio al dettaglio di vicinato o mediante una forma speciale di vendita, suggeriamo di rivolgerti all’Ufficio Commercio del Comune in cui intendi aprire l'esercizio commerciale.
Il Comune è l'amministrazione pubblica competente in materia.

Se cerchi informazioni su esercizi commerciali che hanno una superficie di vendita maggiore di 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o maggiore di 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, clicca su uno dei due link qui sotto:
Medie strutture di vendita
Grandi strutture di vendita

Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19 SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (...)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.



Per informazioni:

Servizio Nuova Impresa

Via Montale 27 - Vicenza
tel. 0444 994.745
fax: 0444 994.719
e-mail: sni@cpv.org
sito: www.cpv.org
Orari di apertura al pubblico
lunedì: 9-12.30
martedì: 9-12.30 / 15-19
mercoledì: chiuso
giovedì: 9-12.30 / 15-18
venerdì: 9-12.30

Si consiglia di fissare un appuntamento al numero 0444 994.745

Ultimo aggiornamento: 21/02/2011

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