Sono medie strutture di vendita quegli esercizi che hanno una superficie di vendita:
- da oltre 150mq. a 1.500mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
- da oltre 250 mq. a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
Per aprire una media struttura di vendita si deve chiedere l’autorizzazione al Comune nel quale è situata la struttura.
A differenza degli esercizi di vicinato, il possesso dei requisiti morali, professionali, edilizi ed urbanistici NON garantisce una risposta positiva alla domanda di autorizzazione.
Il Comune, infatti, sottopone la domanda alla verifica di determinati criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Fra questi, il più rilevante è il rapporto tra densità di medie–grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.
A questi si aggiungono criteri urbanistici stabiliti dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.
I singoli Comuni stabiliscono i termini entro i quali valutare le domande di autorizzazione, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato un provvedimento di diniego. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.
Riferimenti normativiDecreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59”Legge Regionale 13 agosto 2004, n.15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”