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Camera di Commercio di Vicenza

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Agenzia viaggi
Definizione
Dal punto di vista giuridico le agenzie di viaggi e turismo sono imprese di servizi che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti (Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla L. 27.12.1997, n. 1084 nonché dal D.Lgs. 17.3.1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".

In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
n) il servizio di informazioni in materia turistica;
o)la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
q) organizzazioni di attività congressuali;
r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Adempimenti
1) Presentare richiesta di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi e turismo alla Provincia, nel cui territorio s'intende aprire la sede principale oppure le sedi operative dell'agenzia.

Per VICENZA occorre presentare domanda in carta bollata indirizzata a:
Provincia di Vicenza
Dipartimento Sviluppo Economico - Agenzie viaggio e turismo
Palazzo Godi Nievo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
tel. 0444 908140 - fax 0444 908164
sito Internet: Provincia di Vicenza - Turismo - Informazioni su agenzie di viaggio e direttori Tecnici

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:
a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici;
d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.
In questa fase, la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.
L’ autorizzazione della denominazione dell'Agenzia è rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale del Turismo.

2) entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione del risultato dell’istruttoria provinciale, il richiedente deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata.
Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.
La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l’assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.
b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico;
c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità.
Se trascorre il termine senza che il richiedente abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

3) La Provincia rilascia in seguito l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

L’attività può essere svolta sia in forma di impresa individuale sia di società, suggeriamo quindi di leggere la sezione Forme giuridiche per iniziare un'attività.

Modulistica
Per la modulistica e ulteriori informazioni rivolgersi a:
Provincia di Vicenza
Dipartimento Sviluppo Economico - Agenzie viaggio e turismo
Palazzo Godi Nievo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
tel. 0444 908140 - fax 0444 908164

Note
IL DIRETTORE TECNICO
L.R. 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici.
SEZIONE III
Direttore tecnico
Art. 77 - Esame di idoneità per direttore tecnico.
1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria superiore;
b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.
(omissis)
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.
Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici.
1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;
c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 392/1991;
d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.
(omissis)
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Normativa di riferimento
TU Leggi Regionali in materia di Turismo - LR 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) artt. 62-81 (scaricabile sotto)


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Orari di apertura al pubblico
lunedì: 9-12.30 / 15-16
martedì: 9-12.30 / 15-19
mercoledì: 9-12.30
giovedì: 9-12.30 / 15-16
venerdì: 9-12.30

Ultimo aggiornamento: 16/07/2008

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