DefinizioneLe pizzerie, le pasticcerie e le gelaterie “da asporto”, cioè dedicate alla produzione e alla vendita e non alla consumazione nei locali, le gastronomie, le rosticcerie… sono attività artigianali se la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (escluse quelle agricole e quelle relative ai servizi commerciali), è svolta con i requisiti previsti dalla Legge Quadro sull’Artigianato n. 443 del 1985.
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ArtigianoL’artigiano può vendere i propri prodotti,
senza autorizzazione amministrativa al commercio (cioè senza dover diventare un commerciante), purché:
- li venda nei locali di produzione o area vicina al luogo di produzione
- si limiti a vendere dei beni da lui prodotti (es. se vende anche cose prodotte da altri, deve avere l'autorizzazione al commercio)
- i consumatori che acquistano prodotti alimentari NON li consumino nel luogo di vendita/produzione o area antistante (altrimenti deve avere un'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande, come un bar).
AdempimentiPer aprire una di queste attività è necessaria l’autorizzazione sanitaria concessa dal Comune del luogo in cui è ubicato l’esercizio. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
La domanda va presentata all’Azienda Sanitaria Locale.
Il personale addetto alla manipolazione e successiva vendita degli alimenti deve essere in possesso del
Libretto formativo (ex Libretto Sanitario) che si ottiene seguendo un Corso di formazione organizzato da un Ente accreditato ed autorizzato dalla Regione.
Normativa di riferimentoD. Lgs. 31/3/1998 n.114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59” art. 4, comma 2, lettera f).
“2. Il presente decreto non si applica:
(…)
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
(…)”L. 30/4/1962 n.283
“Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” art.2
DPR 26/3/1980 n.327
“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.