DefinizionePer l’apertura di una discoteca, night club, sala da ballo o altro locale simile, è necessaria l’autorizzazione del Comune in cui viene svolta l’attività.
Nello specifico, occorre fare
richiesta di autorizzazione al Comune in cui si esercita l’attività.
Consigliamo, quindi, di
rivolgersi all'Ufficio Polizia Amministrativa (non Polizia Municipale) nel quale si intende aprire l'attività.
In genere, la documentazione tecnica richiesta è la seguente:
- planimetria del locale
- calcoli statici
- schema e relazioni su impianti elettrico - riscaldamento - condizionamento - arredamento.
È previsto che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli effettui un sopralluogo per accertare l'agibilità dei locali in ordine alle disposizioni di sicurezza.
In caso di esito positivo viene rilasciata l'apposita autorizzazione amministrativa.
Infine, per poter trasmettere musica nei locali e negli esercizi pubblici in generale, è necessario effettuare il pagamento dei diritti SIAE. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:
Filiale SIAE di Vicenza
Via Astichello, 10 36100 Vicenza
Tel. 0444 928674 / Fax 0444 928736
ModulisticaNon è possibile allegare un modulo per la denuncia di inizio attività, poiché ogni Comune ne ha predisposto uno proprio.
NoteSe in tali esercizi si somministrano alimenti o bevande, è necessario rispettare la normativa in merito a tale materia (legge 287/91), pertanto, è possibile fare riferimento alle relative
schede informative.
Normativa di riferimentoDPR 24/7/1977 n. 616
“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”Regio decreto 18/06/1931, n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”TITOLO III
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
68. (art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.