DefinizioneIl noleggio di dischi, videocassette, musicassette e videogiochi è considerato un’attività di tipo commerciale.
Per esercitarla è necessario darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.
Nel modulo di avviso, si dichiara anche:
a) di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori ai tre
anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
b) di non essere sottoposto a misure di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
c) dia aver provveduto, ove tenuto, all'istruzione scolastica dei figli minori.
AdempimentiPer conoscere gli adempimenti necessari per iniziare un’attività di noleggio dischi, videocassette, musicassette e videogiochi vedere
Forme giuridiche per iniziare un'attivitàIn particolare è necessario:
- presentare avviso al Questore della Provincia in cui si intende svolgere l’attività dell’inizio della stessa
- ottenere la ricevuta dell’avviso presentato attestante anche l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dalla Questura
ModulisticaPer il modulo di preventivo avviso al Questore, occorre rivolgersi direttamente alla Questura.
Per la Provincia di Vicenza:
Questura di Vicenza
Viale Mazzini, 213 - 36100 Vicenza
NoteL'utilizzo di un apparecchio televisivo in negozio comporta il pagamento del canone Rai.
È necessario, inoltre, provvedere al pagamento della Siae se si trasmettono pezzi di film o brani musicali (tranne nel caso in cui questo si effettui solamente per provare la merce).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Filiale SIAE di Vicenza
Via Astichello, 10 36100 Vicenza
Tel. 0444 928674 / Fax 0444 928736
Normativa di riferimentoRegio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.