DefinizioneUn impianto stradale di distribuzione carburante è un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. L'impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, compresi i natanti.
I requisiti minimi di ciascun impianto sono i seguenti:
- la presenza di almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza delle attrezzature self-service pre e post pagamento;
- la presenza di un punto aria;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie coperta di almeno 100 mq per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti, deposito per olio lubrificante;
- la presenza di uno o più servizi all'automobile quali lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto, officina riparazioni e servizi similari nonché di una o più autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998 (negozi, bar, edicole) secondo le modalità fissate al successivo art. 13, comma 4.
È necessario, inoltre, rispettare una superficie minima di insediamento e le distanze minime, in metri lineari, dagli altri impianti preesistenti.
La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'impianto ad altri soggetti (gestori) mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
AutorizzazioniE' la Regione Veneto - Direzione Commercio - che esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di impianti per distribuzione di carburanti.
Il rilascio dell'autorizzazioni spetta invece ai Comuni in cui si intende avviare l'attività.
Adempimenti1. Domanda per il rilascio dell'autorizzazioneLa domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata all'Ufficio Commercio del comune nel quale si intende aprire il distributore utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.
Unitamente a questa, va presentata domanda per il rilascio delle concessioni edilizie allegando un'autocertificazione e una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto:
- delle disposizioni del piano regolatore
- delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale
- delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici
- delle norme di indirizzo programmatico delle regioni.
La Regione stabilisce il
numero massimo di impianti stradali di carburanti ammissibili per ciascun bacino provinciale e per ciascun Comune.
Non può essere negata l'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto stradale di carburante se non viene superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun Comune e, nel caso di superamento di tale soglia, l'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto è consentita a condizione che non sia superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun bacino provinciale.
Per verificare l'attuale numero massimo di impianti ammissibili a livello provinciale e comunale suggeriamo di rivolgersi alla Direzione Commercio presso la Regione.
Per la Regione Veneto: Direzione Commercio
Via Pepe 2 - 30170 Mestre (VE)
tel. 041 2794250-51, fax 041 2794253
e-mail:
commercio@regione.veneto.itPer conoscere gli impianti stradali di distribuzione carburante presenti nel territorio della Provincia di Vicenza è possibile consultare il sito
Distributori di Carburante Le domande fra loro concorrenti sono accolte in base al seguente ordine di priorità:
I. quella che impiega gestori di impianti siti nello stesso comune e sottoposti a chiusura;
II. quella che presenta impianti con la più completa gamma di prodotti;
III. quella che garantisce la presenza del maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;
IV. quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.
Trascorsi 90 giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
2. Domanda per il rilascio delle autorizzazioni agli accessiRelativamente agli impianti stradali, l'autorizzazione agli accessi da parte dell'ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale per l'installazione di impianti stradali di carburanti.
3. Collaudo ed esercizio provvisorioAd ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal Comune.
In attesa che la commissione abbia effettuato il prescritto collaudo, il Sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.
L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:
L'impianto deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire.
L'attività di costituzione ed esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburante può essere svolta in forma individuale o in forma di società. A tal proposito suggeriamo di far riferimento alle relative schede.
ModulisticaPer la Regione Veneto, la modulistica necessaria è scaricabile dal sito
Regione Veneto - Carburanti Per la modulistica e per altre informazioni relative ai distributori di carburante, consigliamo di rivolgersi all'Ufficio Polizia Amministrativa (o Commercio) del Comune nel cui territorio si ha intenzione di aprire il distributore.
NoteNelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburante situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili le seguenti attività accessorie:
- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
Per ulteriori informazioni vedi:
Commercio al dettaglioSomministrazione di alimenti e bevandeNormativa di riferimentoD.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, art. 4, comma 4, lettere c), L. 15.3.1997, n.59LR 23 ottobre 2003, n. 23
Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanteDGR 26 maggio 2004 , n. 1562
Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art.4, legge regionale 23 ottobre 2003, n.23)Come modificata con Deliberazione della Giunta 18 marzo 2005, n. 978.
Link utiliRegione Veneto - Impianti Distribuzione Carburanti